Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4798/2025 R.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione civile –
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori:
Dott. CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott. FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di adozione pervenuta telematicamente in data 8.5.2025 da , nato a [...] Parte_1
(PD) il 24.4.1959 ed ivi residente in [...] ( C.F. ); C.F._1
sentito il relatore;
rilevato che l'adottanda, , nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2
Australia, città di Carlton, VIC , all'indirizzo U 29, 109 Lygon St. CAP 3053 ( C.F. , è C.F._2 maggiorenne;
preso atto che l'istante ha compiuto gli anni trentacinque di età e che l'età dello stesso supera di almeno diciotto anni quella dell'adottanda;
verificato che non risulta avere discendenti legittimi o legittimati né naturali;
Parte_1
rilevato altresì che all' udienza dell' 11.6.2025 innanzi il Presidente, l'adottante, l'adottanda, la madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, sig.ra , hanno prestato il consenso/assenso per Parte_3 addivenire all'adozione di cui alla richiesta;
rilevato che il padre dell'adottanda, sig. , è deceduto il 10.2.2024 (all.6); Persona_1
considerato che il Sig. Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 9.5.2025;
valutata la convenienza dell'adozione in capo all' adottanda che dal 2007, quando la madre ha conosciuto il ricorrente ed hanno iniziato a frequentarsi assiduamente, frequenta lo stesso e ha instaurato con lui un rapporto affettivo che si è andato rafforzando sempre più nel tempo consolidandosi nel 2016 quando, unitamente alla madre, è andata ad abitare con il ricorrente e ha vissuto con loro anche dopo il matrimonio fino al 2020, quando si è trasferita in Australia ove risiede e lavora tuttora;
è sorto quindi in entrambi il desiderio di formalizzare anche giuridicamente lo stretto legame che li unisce;
considerato che ha infatti dichiarato al Presidente di aver vissuto per metà della sua vita con il padre Pt_2 naturale e per metà con il ricorrente, che è stato presente nei momenti più importanti della sua adolescenza, tanto da riconoscerlo come un vero padre;
rilevato altresì come fino ad oggi non siano sopravvenute revoche ai consensi prestati;
ritenuto, quanto alla richiesta che il cognome dell'adottante sia posposto anziché anteposto a quello dall'adottanda, che la stessa possa essere accolta in considerazione della volontà comune delle parti;
rilevato che in tal senso del resto, oltre ad essersi espressa da tempo la prevalente giurisprudenza di merito
( cfr. Tribunale di Parma 27.2.2019 n. 2; Triunale di Milano, sez. I, 5.12.2019 n. 83; Tribunale di Milano, sez.
I, 16.1.2020), è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135/2023 che ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto infatti che la Corte Costituzionale ha sottolineato come “entro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare.
Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell'istituto –esemplificativamente evocata – renda ulteriormente palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità. La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale.
L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli.
E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore
d'età.
In definitiva, è irragionevole e lesivo dell'identità personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Visti gli artt. 311 e ss c.c.
DISPONE
Di farsi luogo all'adozione da parte del ricorrente , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] ( C.F. ) di , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
e residente a [...], Australia, città di Carlton, VIC , all'indirizzo U 29, 109 Lygon St. CAP 3053 ( C.F.
; e per gli effetti C.F._2
DICHIARARSI
adottata da Parte_2 Parte_1
Dispone che l'adottanda aggiunga, anziché anteponga, al proprio il cognome dell'adottante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Padova, 12.6.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Caterina Santinello)