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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17932/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per 'avv. PASQUALETTO CASSINIS ROBERTO Parte_1 per 'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA, oggi sostituito dall'avv. M. Controparte_1
Michieli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pasqualetto precisa le conclusioni come da foglio depositato a pct e l'avv. Michieli come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17932/2023 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Roberto Pasqualetto Parte_1 CodiceFiscale_1
Cassinis, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Roberto Pasqualetto
Cassinis, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
P. IVA ), in persona in persona del rapp.te legale p.t., quale Controparte_2 P.IVA_1 mandataria di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca de Lima Controparte_1 P.IVA_2
Souza, elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. Gianluca de Lima
Souza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2463/2022 emesso dal Tribunale di Venezia su ricorso di Controparte_1
Premesso che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il credito sorto dal contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra con parte opponente ha giustificato l'opposizione tardiva adducendo la Pt_1 Controparte_3
nullità della notificazione del decreto.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'eccessività della somma ingiunta: A) per il fatto che la sig.ra aveva pagato non 8 ma 11 della 60 rate previste dal contratto di finanziamento e B) per il fatto Pt_1
che, non essendosi la mutuante avvalsa della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del pagina 2 di 4 termine o la risoluzione del contratto, il saggio degli interessi moratori pretendibili non era quello contrattuale ma quello ben inferiore previsto dalla legge.
Si è costituita quale mandataria di sostenendo la validità Controparte_2 Controparte_1 della notifica ex. art. 143 c.p.c. e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto.
Con sentenza non definitiva del 27.11.2024 è stata dichiarata la ammissibilità della opposizione tardiva e la causa è stata rimessa in istruttoria, al fine dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il debito residuo vantato dalla cessionaria sul presupposto che la opponente aveva corrisposto 11 rate e della applicabilità degli interessi corrispettivi in luogo di quelli moratori stante la omessa messa in mora della cliente da parte della opposta.
All'esito della consulenza tecnica espletata, è risultato che la somma da pagare alla data 15.12.2019
(cfr. l'estratto contabile in atti) non era pari all'importo ingiunto di € 26.459,94, ma ad € 20.137,26 (cfr. pagina 7 dell'elaborato peritale in atti).
Si sottolinea che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non hanno formato oggetto di osservazioni ad opera delle parti.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e la sig.ra va condannata alla corresponsione in favore Pt_1
della opposta della minor somma da ultimo indicata, oltre agli interessi di mora, calcolati sul capitale residuo pari ad € 7.720,52, dal 16.12.2019 al saldo.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, tenuto conto della riduzione dell'importo ingiunto;
il restante 1/3 va posto a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno integralmente poste a carico di parte opposta, in quanto l'indagine peritale si è resa necessaria per determinare l'esatto importo dovuto dalla sig.ra Pt_1
a fronte delle inesattezze nel calcolo da parte della cessionaria.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 17932/2023 promossa da ei confronti di Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna lla corresponsione nei confronti di i € Parte_1 Controparte_1
20.137,26, oltre interessi di mora, calcolati sul capitale residuo pari ad € 7.720,52, dal 16.12.2019 al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna lla rifusione in favore di nella misura di 1/3, Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori come per legge;
- compensa tra le parti, nella misura di 2/3, le spese di lite come sopra liquidate;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Venezia, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
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