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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2242 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis che lo rappresenta e difende per procura speciale al margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura CP_2 dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto di Tucci, in CP_1
virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, ha esposto di aver prestato Parte_1
attività lavorativa in qualità di manovale e muratore dal 1973 al 2010 alle dipendenze di diverse società edili.
Ha ulteriormente allegato che nello svolgimento di tale attività lavorativa operava in ambienti polverosi e che, per tale motivo, ha contratto una “broncopneumopatia cronica professionale da silicati, calcari, cemento, dolomie”, tecnopatia per la quale l'Inail aveva pagina 1 di 4 riconosciuto un danno biologico complessivo pari al 32% (pratica n. 500599164 del 30 dicembre 2009) con la costituzione del relativo indennizzo in rendita.
Ritenendo di aver diritto a una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico a seguito dell'aggravamento della suddetta patologia, in data 20 luglio 2022,
aveva proposto infruttuosamente domanda amministrativa all'Inail per Parte_1
ottenere il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 38% con il conseguente maggiore indennizzo in rendita.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato anche la tempestiva opposizione proposta CP_1
avverso tale determinazione in data 27 febbraio 2023, il ricorrente si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il danno biologico sofferto e il conseguente maggiore indennizzo di legge.
L'Inail si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda considerando congrua la quantificazione già riconosciuta, e confermata in sede di revisione attiva, pari a un danno biologico del 32%.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato ad accertare la Persona_1 sussistenza o meno dell'aggravamento preteso, all'esito di accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha affermato che il ricorrente è affetto da
“broncopneumopatia cronica”.
Il perito officiato dal Tribunale ha affermato che non vi è stato alcun aggravamento dei postumi afferenti agli infortuni sofferti dal ricorrente, che sono responsabili di un danno biologico valutabile ancora nella misura del 32%.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha concordato con le conclusioni svolte dall'Inail in sede amministrativa anche con riferimento all'assenza di accertamenti diagnostici che consentissero di individuare un aggravamento della tecnopatia di cui il ricorrente risulta affetto.
Nello specifico, l'ausiliare, dopo aver richiamato il parere del medico legale dell' CP_1
resistente sulla richiesta di aggravamento di parte attrice (doc. allegato file zip, parere medico Inail, prod. di parte convenuta del 16 ottobre 2023) ha affermato che “Orbene pur considerando che dal punto di vista clinico si rileva una patologia polmonare, che comunque all'atto della visita peritale appare meno grave da quanto riportato nella certificazione redatta in data 17.06.22, risulta estremamente difficile, in assenza di esami strumentali specifici (TC – spirometria) stabilire l'entità del danno.
pagina 2 di 4 Il ricorrente non ha effettuato questi accertamenti diagnostici in occasione della richiesta di aggravamento all'Istituto assicuratore e neanche in occasione del ricorso giudiziario”.
Alla luce di tali valutazioni, il perito officiato dal Tribunale ha ulteriormente affermato che “Per quanto sopra, considerato che non si tratta di silicosi o asbestosi ma di broncopneumopatia cronica, considerato che non sono allegati elementi che possano attestare un aggravamento della patologia sofferta, non si può che concordare con quanto affermato dal sanitario dell'INAIL in merito al mancato riconoscimento dell'aggravamento della tecnopatia polmonare”.
Quindi, a giudizio del C.T.U non sussistono aggravamenti del quadro menomativo già valutato in sede di revisione attiva, talché “ è affetto da Parte_1
broncopneumopatia cronica e detiene per tale tecnopatia una rendita INAIL al 32%. Non si ritiene, per le motivazioni esposte in discussione, che possa riconoscersi un aggravamento della tecnopatia polmonare”.
Le argomentate conclusioni del consulente, neppure oggetto di contestazione in sede di osservazioni alla bozza preliminare, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico.
La domanda va, quindi, rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell'Inail in sede di revisione.
Le spese processuali e di consulenza non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico dell' resistente le spese CP_1 di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'Inail; Parte_1
- nulla sulle spese;
- pone le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto pagina 3 di 4 definitivamente a carico dell'Inail.
Così deciso in Cagliari il 10 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2242 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis che lo rappresenta e difende per procura speciale al margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura CP_2 dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto di Tucci, in CP_1
virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, ha esposto di aver prestato Parte_1
attività lavorativa in qualità di manovale e muratore dal 1973 al 2010 alle dipendenze di diverse società edili.
Ha ulteriormente allegato che nello svolgimento di tale attività lavorativa operava in ambienti polverosi e che, per tale motivo, ha contratto una “broncopneumopatia cronica professionale da silicati, calcari, cemento, dolomie”, tecnopatia per la quale l'Inail aveva pagina 1 di 4 riconosciuto un danno biologico complessivo pari al 32% (pratica n. 500599164 del 30 dicembre 2009) con la costituzione del relativo indennizzo in rendita.
Ritenendo di aver diritto a una maggiore quantificazione percentuale del danno biologico a seguito dell'aggravamento della suddetta patologia, in data 20 luglio 2022,
aveva proposto infruttuosamente domanda amministrativa all'Inail per Parte_1
ottenere il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 38% con il conseguente maggiore indennizzo in rendita.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato anche la tempestiva opposizione proposta CP_1
avverso tale determinazione in data 27 febbraio 2023, il ricorrente si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il danno biologico sofferto e il conseguente maggiore indennizzo di legge.
L'Inail si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda considerando congrua la quantificazione già riconosciuta, e confermata in sede di revisione attiva, pari a un danno biologico del 32%.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato ad accertare la Persona_1 sussistenza o meno dell'aggravamento preteso, all'esito di accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha affermato che il ricorrente è affetto da
“broncopneumopatia cronica”.
Il perito officiato dal Tribunale ha affermato che non vi è stato alcun aggravamento dei postumi afferenti agli infortuni sofferti dal ricorrente, che sono responsabili di un danno biologico valutabile ancora nella misura del 32%.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha concordato con le conclusioni svolte dall'Inail in sede amministrativa anche con riferimento all'assenza di accertamenti diagnostici che consentissero di individuare un aggravamento della tecnopatia di cui il ricorrente risulta affetto.
Nello specifico, l'ausiliare, dopo aver richiamato il parere del medico legale dell' CP_1
resistente sulla richiesta di aggravamento di parte attrice (doc. allegato file zip, parere medico Inail, prod. di parte convenuta del 16 ottobre 2023) ha affermato che “Orbene pur considerando che dal punto di vista clinico si rileva una patologia polmonare, che comunque all'atto della visita peritale appare meno grave da quanto riportato nella certificazione redatta in data 17.06.22, risulta estremamente difficile, in assenza di esami strumentali specifici (TC – spirometria) stabilire l'entità del danno.
pagina 2 di 4 Il ricorrente non ha effettuato questi accertamenti diagnostici in occasione della richiesta di aggravamento all'Istituto assicuratore e neanche in occasione del ricorso giudiziario”.
Alla luce di tali valutazioni, il perito officiato dal Tribunale ha ulteriormente affermato che “Per quanto sopra, considerato che non si tratta di silicosi o asbestosi ma di broncopneumopatia cronica, considerato che non sono allegati elementi che possano attestare un aggravamento della patologia sofferta, non si può che concordare con quanto affermato dal sanitario dell'INAIL in merito al mancato riconoscimento dell'aggravamento della tecnopatia polmonare”.
Quindi, a giudizio del C.T.U non sussistono aggravamenti del quadro menomativo già valutato in sede di revisione attiva, talché “ è affetto da Parte_1
broncopneumopatia cronica e detiene per tale tecnopatia una rendita INAIL al 32%. Non si ritiene, per le motivazioni esposte in discussione, che possa riconoscersi un aggravamento della tecnopatia polmonare”.
Le argomentate conclusioni del consulente, neppure oggetto di contestazione in sede di osservazioni alla bozza preliminare, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico.
La domanda va, quindi, rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell'Inail in sede di revisione.
Le spese processuali e di consulenza non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico dell' resistente le spese CP_1 di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'Inail; Parte_1
- nulla sulle spese;
- pone le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto pagina 3 di 4 definitivamente a carico dell'Inail.
Così deciso in Cagliari il 10 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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