Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5039 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2017 per n. 61 giornate (11/9/2017 al 31/12/2017) e 2018 per n. 156 giornate
(13/02/2018 al 30) alle dipendenze dell'azienda agricola "GG SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA" di Gencarelli Controparte_2 ; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
L CP 3 convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§§
Il ricorso va rigettato, sulla base delle seguenti motivazioni.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (cfr., tra le altre,
Corte di Cassazione sent. n.2739/2016) è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La parte ricorrente non ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo ovvero per i numeri di giorni analiticamente indicati per gli anni 2017 e 2018.
Nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, Persona 2Persona 1 e
Tuttavia, i medesimi, escussi all'udienza del 22.1.2025, hanno reso
dichiarazioni:
- prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché dette dichiarazioni sono indistintamente ed astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili;
- del tutto generiche quanto alle prestazioni concretamente eseguite, essendo mancanti di specifici riferimenti alle modalità concrete di raccolta, alla tipologia dei prodotti, alle caratteristiche dei terreni, all'utilizzo o meno di strumenti, mezzi e attrezzi, circostanza questa funzionale alla determinazione del grado di autonomia organizzativa;
- meramente confermative dei capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo.
-
Si riprende, al riguardo un passaggio della motivazione di CP 4
sentenza n. 1682/2017: "Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo".
Dichiarazioni di tal fatta non sono idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a maggior ragione se rapportate alla solidità dell'accertamento ispettivo in atti.
Ed infatti, il disconoscimento delle giornate agricole nei confronti della ricorrente ha tratto origine dall'accertamento ispettivo condotto in data 16.09.2021 (in ordine al periodo dal 1.10.2016 al 31.1.2021) che ha portato alla luce numerose contraddizioni ed incongruenze e dalle quali emerge in modo inequivocabile, che non ci sono elementi per giustificare le prestazioni lavorative denunciate.
Dalle notizie acquisite e dai riscontri effettuati, infatti, è emerso:
- L'azienda agraria, secondo quanto accertato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 23 aprile 2021, che ne aveva dichiarato il fallimento, svolgeva attività di natura esclusivamente commerciale. L'attività principale era di fornitura di beni e servizi, che non era connessa all'attività agricola;
- l'estensione dei terreni indicati in DA (180 ettari) è di gran lunga superiore rispetto alla consistenza denunciata nel fascicolo ARCEA (circa 80 ettari);
- la società cooperativa ha assunto personale dipendente per un numero di giornate non coerente perché superiore rispetto alle lavorazioni eseguite e alla produzione accertata durante i sopralluoghi;
l'azienda non ha fornito prova dell'avvenuta corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione ai propri dipendenti nel periodo considerato ("dall'esame della contabilità emergerebbe che il debito verso i dipendenti, nel corso degli anni 2017 e 2018, sarebbe stato in parte estinto attraverso meri artifizi contabili non sarebbe possibile risalire al pagamento di ogni singolo dipendete ovvero alla mensilità di riferimento, nonché per altro verso, risulterebbero annotai, quali pagamenti nei confronti dei dipendenti, pagamenti, che, invece, presenterebbero altri beneficiari;
che, peraltro, emergerebbe altresì, che taluni dipendenti non avrebbero mai percepito denaro tramite strumenti bancari (diversamente da quanto affermato dalla titolare [...] Persona 3 )" cfr. verbale ispettivo pag. 19);
- l'esame complessivo dei costi del personale rapportati ai ricavi aziendali, mostra una gestione del tutto antieconomica dell'azienda in ispezione.
Troppe sono state le incongruenze riscontrate in sede ispettiva rispetto alle denunce di mano d'opera agricola inoltrate negli anni all'CP_1 per poter ritenere realistica la stessa attività imprenditoriale ed il fabbisogno di braccianti agricoli per come denunciati.
Non solo, nessun dato certo circa l'esatto numero dei giorni di lavoro prestati in agricoltura negli anni in contesa da parte del ricorrente è mai emerso dalle testimonianze raccolte.
A ciò si aggiunga che le testimonianze rese nel corso del giudizio sono risultate sul punto del tutto generiche, lacunose e tra loro non convergenti.
Pertanto, alla luce di tutto quanto appena sopra riportato, appare quanto meno legittimo nutrire qualche dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Tanto basta per il rigetto del proposto ricorso.
In concreto va dichiarata l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente per insufficienza della prova sulla stessa gravante della sussistenza di un valido rapporto lavorativo in agricoltura negli anni in contesa per come dedotto nell'atto introduttivo.
Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse, trattandosi, in ogni caso, di documentazione formata dal presunto datore di lavoro portatore potenziale di un interesse concreto all'affermazione in sede giudiziale del rapporto lavorativo in esame, essendo stato dallo stesso datore di lavoro denunciato all'CP_1
Si consideri, inoltre, che l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria in questo giudizio.
Ebbene, detta funzione viene meno quando vi è contestazione del rapporto lavorativo in agricoltura ad opera dell'istituto previdenziale anche a seguito di accertamenti ispettivi, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto del proposto ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Spese compensate in considerazione delle vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- rigetta per infondatezza il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO