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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Ponti Parte_1 C.F._1
Parte opponente
E
P. IVA: , per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zurlo
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta depositate per l'udienza di p.c. del 14.1.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione è stata proposta opposizione avverso il d.i. n. 367/2022, emesso il
26.5.2022 dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1045/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 178.292,29, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
Il credito oggetto del provvedimento monitorio era sorto dal contratto di leasing pagina 1 di 9 immobiliare n. 255223 concesso dalla Fineco Leasing S.p.A. alla Società I.M.U.S. S.r.l., la cui esposizione debitoria era stata garantita dall'opponente.
Detto credito è stato ceduto pro soluto dalla incorporante la Controparte_3
Fineco Leasing S.p.A.-, alla titolare del rapporto giuridico controverso e Controparte_1
parte opposta nel presente giudizio
A fondamento dell'opposizione è stata allegata la nullità del decreto ingiuntivo per la carenza di legittimazione attiva in capo alla derivante dalla mancata Controparte_1
dimostrazione dell'inclusione del credito controverso nel contratto di cessione;
la prescrizione del credito azionato;
l'inesistenza del credito ceduto dalla Controparte_3
alla per risoluzione del contratto di leasing avvenuta già prima del
[...] Controparte_1
fallimento della Imus S.r.l., con conseguente obbligo della concedente di restituzione ex art. 1526 c.c. delle somme percepite a titolo di canoni di leasing -detratto l'indennizzo per l'uso dell'immobile- sino alla data di riconsegna dello stesso.
È stata, poi, domandata la chiamata in causa di per spiegare nei suoi CP_3
confronti domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in dipendenza del contratto di leasing.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale autorizzare la chiamata in causa del terzo;
di accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, la nullità/improponibilità/illegittimità e comunque di revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva della di accertare e dichiarare, in via Controparte_1
preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta; in via subordinata nel merito, di rigettare la domanda di pagamento per inesistenza del credito;
di accertare il diritto dell'opponente alla restituzione delle somme pagate in dipendenza del contratto e di condannare il terzo chiamato al relativo pagamento.
Radicatosi il contraddittorio, la società opposta ha contestato i motivi di opposizione,
eccependo, relativamente alla carenza di legittimazione attiva, di aver adempiuto ai propri oneri mediante la produzione di avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
che non vi sarebbe stata pagina 2 di 9 prescrizione del diritto di credito, in quanto il creditore non avrebbe mai rinunciato al credito;
di non essere passivamente legittimata rispetto alle eccezioni di compensazione e di illegittimità ex adverso formulate;
l'infondatezza dell'opposizione e della riconvenzionale,
non essendo l'opponente legittimato a richiedere la restituzione delle somme versate in adempimento del contratto e non applicandosi l'art. 1526 c.c. alla fattispecie controversa.
L'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare,
la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di respingere, nel merito,
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e di confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in subordine, di accertare e dichiarare la legittimità
della richiesta di pagamento e di condannare l'opponente al pagamento della somma di €
178.292,29 o di altra ritenuta di giustizia.
Non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dall'opponente, posto che la domanda riconvenzionale dell'opponente nei confronti del terzo non presenta coincidenza per petitum né per causa petendi con il giudizio di opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale.
****
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, rectius titolarità attiva, della società opposta è infondata.
È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29/09/2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass.,
sentenza n. 2780 del 31/01/2019).
pagina 3 di 9 Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 5.12.2020 (doc. n. 9 di parte opposta).
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dal raffronto tra i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quanto contenuto nel contratto di leasing inter
partes stipulato, emerge ictu oculi come il suddetto contratto, rispondente a tutte le caratteristiche indicate nell'avviso, sia ricompreso tra i crediti ceduti all'opposta.
Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
pagina 4 di 9 Di più parte opposta ha prodotto in giudizio l'elenco dei crediti ceduti indicato anche nell'avviso di cessione (doc. n. 11 di parte opposta), da cui si evince che il credito controverso,
ovvero il numero 1546610 (doc. n. 12 di parte opposta) corrispondente all'ex contratto n.
255223 (doc. n. E all. seconda memoria istruttoria di parte opposta), è stato oggetto della menzionata cessione.
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
2. Merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Per argomentare circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, deve preliminarmente individuarsi il termine a partire dal quale decorre la prescrizione con riferimento al credito controverso che, nel caso di cui ci si occupa, ha la propria fonte nel contratto di leasing versato in atti (doc. n. 3, all. atto di citazione).
Prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 che ne ha tipizzato la disciplina, il contratto di locazione finanziaria o leasing era sostanzialmente un contratto socialmente tipico, articolato in distinte forme e strutture dalla pratica commerciale, unificate dall'operazione di finanziamento volta a consentire a un soggetto (il c.d. utilizzatore) il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con proprie risorse finanziarie, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti,
non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene e, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale (Cfr. Cass. S.U. n. 19785/2015). Nella pratica commerciale,
inoltre, il contratto di locazione finanziaria prevedeva normalmente in capo all'utilizzatore la facoltà di esercitare un diritto di opzione e quindi di “riscattare” il bene oggetto del contratto alla scadenza pagando un importo predeterminato.
Come appare evidente, le caratteristiche specifiche del contratto di locazione finanziaria non consentivano all'interprete una definizione automatica e unitaria della natura del pagina 5 di 9 negozio, con la conseguenza che la giurisprudenza ha dovuto individuare dei criteri interpretativi specifici che consentissero di ricondurre, ove necessario, la disciplina concreta del leasing a quella dettata dal codice per i diversi contratti di compravendita, locazione e finanziamento.
In sintesi, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha, con pronunce costanti nel tempo,
individuato due species di contratto di locazione finanziaria: il leasing traslativo, la cui causa in concreto consisteva nell'acquisizione del bene oggetto del contratto da parte dell'utilizzatore;
e il leasing di godimento, la cui causa in concreto, invece, consisteva nell'utilizzo del bene e in cui la pattuizione relativa al trasferimento del bene restava marginale e accessoria (Cfr. Cass.
ordinanza n. 10249/2022).
Sulla base della distinzione testé riportata, la giurisprudenza ha adottato come parametro interpretativo dei contratti di locazione finanziaria, alternativamente, le norme codicistiche riferite alla vendita con riserva di proprietà per i leasing c.d. traslativi o quelle riferite ai contratti ad esecuzione continuata e periodica per i leasing c.d. di godimento. La
differenziazione della tipologia di leasing finiva quindi per avere conseguenze importanti in tema di disciplina concreta del rapporto negoziale, segnatamente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, in merito all'eventuale ripetizione degli importi già
corrisposti. Veniva così ritenuto applicabile in via analogica, per i leasing di godimento, l'art. 1458, primo comma, secondo periodo, c.c., mentre, per i leasing traslativi, l'art. 1526 c.c.
Sulla scorta dell'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità si è, dunque,
posto il tema sull'esistenza di eventuali limiti all'estensione in via analogica delle discipline contrattuali codicistiche sulla base della causa del contratto di leasing.
Nello specifico è emersa incertezza in merito alla questione, di interesse per il presente giudizio, sulla normativa applicabile in tema di prescrizione delle obbligazioni di pagamento in caso di contratto di locazione finanziaria. Se infatti il negozio è da ricondurre ai contratti ad esecuzione continuata e periodica, la natura autonoma delle singole obbligazioni di pagamento comporterebbe, da una parte, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 3, c.c., e, dall'altra, l'individuazione del dies a quo per la pagina 6 di 9 decorrenza dello stesso alla scadenza della singola obbligazione per cui si agisce.
Diversamente, l'applicazione in via analogica delle disposizioni codicistiche in tema di vendita con riserva di proprietà comporterebbe il riconoscimento dell'obbligazione di pagamento come unitaria, seppur frazionata nel tempo, e, in conseguenza, l'applicazione in via analogica del disposto dell'art. 2946 c.c., quindi l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultimo pagamento previsto dal contratto.
La questione è stata vagliata dalla Corte di Cassazione nella sentenza della Terza Sezione
Civile n. 2086 del 2008. In quella sede la Suprema Corte, proprio occupandosi del termine di prescrizione applicabile al contratto di leasing, ha riconosciuto che “è agevole rilevare che nel
contratto di leasing la prestazione del concedente ha sempre e comunque per oggetto un finanziamento, di cui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi e degli utili di impresa”. Si tratti di leasing traslativo o di leasing di godimento l'operazione contrattuale concordata presuppone e richiede che comunque l'utilizzatore sia tenuto a restituire, entro il termine stabilito, l'intera somma concordata con il concedente […] pur se l'esecuzione della prestazione sia suddivisa in più soluzioni,
dilazionate nel tempo. I cosiddetti canoni di leasing non sono prestazioni destinate a maturare con il passare del tempo in diretta correlazione con il protrarsi del godimento dell'utilizzatore. È dilazionata nel tempo solo l'esigibilità delle singole rate, ma la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire
è concepita e concordata dalle parti come prestazione unitaria”.
Proprio dalla unicità della prestazione, e prescindendo dalla causa contrattuale, discende l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale alle obbligazioni di pagamento del contratto di leasing in quanto, secondo la Suprema Corte, il termine breve è giustificato “sia
perché la continuità del rapporto richiede e consente che si accerti in tempi relativamente brevi
l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni;
sia perché l'eventuale prescrizione di una singola
prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non
sia compiuta”. In conseguenza, conclude la Corte, il diritto al pagamento dei canoni di leasing è
da ritenersi soggetto alla prescrizione decennale.
Come sopra detto, nel caso di specie l'obbligazione di pagamento che fonda il provvedimento monitorio opposto trova la sua fonte nel contratto di locazione finanziaria n.
pagina 7 di 9 255223 concluso in data 30.4.2008, pacificamente risolto dalla concedente Fineco Leasing
S.p.A. per inadempimento dell'utilizzatore in data anteriore al fallimento della debitrice principale IMUS S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Roma in data 29.4.2011 (cfr. doc. 4 atto di citazione;
doc. 6 pag. 6 atto di citazione).
Il fatto da cui decorre il termine di prescrizione è indicato dall'opponente nella restituzione del bene oggetto del contratto, pacificamente avvenuta il 15.12.2011.
Viene, a questo punto, valutata la sussistenza, nella fattispecie in esame, di atti interruttivi della prescrizione.
Al riguardo va rilevato che il termine della prescrizione è stato validamente interrotto unicamente dalla diffida ricevuta dall'opponente in data 3.1.2022 (doc. 13 di parte opposta); la missiva risulta recapitata in un momento in cui il termine decennale di prescrizione del credito era già integralmente decorso e scaduto il 15.12.2021 (dies a quo 15.12.2011).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e dell'opposizione, il d.i. opposto viene revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano -in misura dimidiata considerando l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato- nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (€
178.292,29) e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, accerta la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento del provvedimento monitorio e revoca, per l'effetto, il d.i. n. 367/2022,
emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1045/2022, limitatamente all'ingiunzione nei confronti di;
Parte_1
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi e in € 3.526,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del
15%.
pagina 8 di 9 Così deciso in Spoleto, il 28.2.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Ponti Parte_1 C.F._1
Parte opponente
E
P. IVA: , per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zurlo
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta depositate per l'udienza di p.c. del 14.1.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione è stata proposta opposizione avverso il d.i. n. 367/2022, emesso il
26.5.2022 dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1045/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 178.292,29, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
Il credito oggetto del provvedimento monitorio era sorto dal contratto di leasing pagina 1 di 9 immobiliare n. 255223 concesso dalla Fineco Leasing S.p.A. alla Società I.M.U.S. S.r.l., la cui esposizione debitoria era stata garantita dall'opponente.
Detto credito è stato ceduto pro soluto dalla incorporante la Controparte_3
Fineco Leasing S.p.A.-, alla titolare del rapporto giuridico controverso e Controparte_1
parte opposta nel presente giudizio
A fondamento dell'opposizione è stata allegata la nullità del decreto ingiuntivo per la carenza di legittimazione attiva in capo alla derivante dalla mancata Controparte_1
dimostrazione dell'inclusione del credito controverso nel contratto di cessione;
la prescrizione del credito azionato;
l'inesistenza del credito ceduto dalla Controparte_3
alla per risoluzione del contratto di leasing avvenuta già prima del
[...] Controparte_1
fallimento della Imus S.r.l., con conseguente obbligo della concedente di restituzione ex art. 1526 c.c. delle somme percepite a titolo di canoni di leasing -detratto l'indennizzo per l'uso dell'immobile- sino alla data di riconsegna dello stesso.
È stata, poi, domandata la chiamata in causa di per spiegare nei suoi CP_3
confronti domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in dipendenza del contratto di leasing.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale autorizzare la chiamata in causa del terzo;
di accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, la nullità/improponibilità/illegittimità e comunque di revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva della di accertare e dichiarare, in via Controparte_1
preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta; in via subordinata nel merito, di rigettare la domanda di pagamento per inesistenza del credito;
di accertare il diritto dell'opponente alla restituzione delle somme pagate in dipendenza del contratto e di condannare il terzo chiamato al relativo pagamento.
Radicatosi il contraddittorio, la società opposta ha contestato i motivi di opposizione,
eccependo, relativamente alla carenza di legittimazione attiva, di aver adempiuto ai propri oneri mediante la produzione di avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
che non vi sarebbe stata pagina 2 di 9 prescrizione del diritto di credito, in quanto il creditore non avrebbe mai rinunciato al credito;
di non essere passivamente legittimata rispetto alle eccezioni di compensazione e di illegittimità ex adverso formulate;
l'infondatezza dell'opposizione e della riconvenzionale,
non essendo l'opponente legittimato a richiedere la restituzione delle somme versate in adempimento del contratto e non applicandosi l'art. 1526 c.c. alla fattispecie controversa.
L'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare,
la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di respingere, nel merito,
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e di confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in subordine, di accertare e dichiarare la legittimità
della richiesta di pagamento e di condannare l'opponente al pagamento della somma di €
178.292,29 o di altra ritenuta di giustizia.
Non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dall'opponente, posto che la domanda riconvenzionale dell'opponente nei confronti del terzo non presenta coincidenza per petitum né per causa petendi con il giudizio di opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale.
****
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, rectius titolarità attiva, della società opposta è infondata.
È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29/09/2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass.,
sentenza n. 2780 del 31/01/2019).
pagina 3 di 9 Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 5.12.2020 (doc. n. 9 di parte opposta).
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dal raffronto tra i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quanto contenuto nel contratto di leasing inter
partes stipulato, emerge ictu oculi come il suddetto contratto, rispondente a tutte le caratteristiche indicate nell'avviso, sia ricompreso tra i crediti ceduti all'opposta.
Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
pagina 4 di 9 Di più parte opposta ha prodotto in giudizio l'elenco dei crediti ceduti indicato anche nell'avviso di cessione (doc. n. 11 di parte opposta), da cui si evince che il credito controverso,
ovvero il numero 1546610 (doc. n. 12 di parte opposta) corrispondente all'ex contratto n.
255223 (doc. n. E all. seconda memoria istruttoria di parte opposta), è stato oggetto della menzionata cessione.
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
2. Merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Per argomentare circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, deve preliminarmente individuarsi il termine a partire dal quale decorre la prescrizione con riferimento al credito controverso che, nel caso di cui ci si occupa, ha la propria fonte nel contratto di leasing versato in atti (doc. n. 3, all. atto di citazione).
Prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 che ne ha tipizzato la disciplina, il contratto di locazione finanziaria o leasing era sostanzialmente un contratto socialmente tipico, articolato in distinte forme e strutture dalla pratica commerciale, unificate dall'operazione di finanziamento volta a consentire a un soggetto (il c.d. utilizzatore) il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con proprie risorse finanziarie, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti,
non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene e, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale (Cfr. Cass. S.U. n. 19785/2015). Nella pratica commerciale,
inoltre, il contratto di locazione finanziaria prevedeva normalmente in capo all'utilizzatore la facoltà di esercitare un diritto di opzione e quindi di “riscattare” il bene oggetto del contratto alla scadenza pagando un importo predeterminato.
Come appare evidente, le caratteristiche specifiche del contratto di locazione finanziaria non consentivano all'interprete una definizione automatica e unitaria della natura del pagina 5 di 9 negozio, con la conseguenza che la giurisprudenza ha dovuto individuare dei criteri interpretativi specifici che consentissero di ricondurre, ove necessario, la disciplina concreta del leasing a quella dettata dal codice per i diversi contratti di compravendita, locazione e finanziamento.
In sintesi, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha, con pronunce costanti nel tempo,
individuato due species di contratto di locazione finanziaria: il leasing traslativo, la cui causa in concreto consisteva nell'acquisizione del bene oggetto del contratto da parte dell'utilizzatore;
e il leasing di godimento, la cui causa in concreto, invece, consisteva nell'utilizzo del bene e in cui la pattuizione relativa al trasferimento del bene restava marginale e accessoria (Cfr. Cass.
ordinanza n. 10249/2022).
Sulla base della distinzione testé riportata, la giurisprudenza ha adottato come parametro interpretativo dei contratti di locazione finanziaria, alternativamente, le norme codicistiche riferite alla vendita con riserva di proprietà per i leasing c.d. traslativi o quelle riferite ai contratti ad esecuzione continuata e periodica per i leasing c.d. di godimento. La
differenziazione della tipologia di leasing finiva quindi per avere conseguenze importanti in tema di disciplina concreta del rapporto negoziale, segnatamente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, in merito all'eventuale ripetizione degli importi già
corrisposti. Veniva così ritenuto applicabile in via analogica, per i leasing di godimento, l'art. 1458, primo comma, secondo periodo, c.c., mentre, per i leasing traslativi, l'art. 1526 c.c.
Sulla scorta dell'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità si è, dunque,
posto il tema sull'esistenza di eventuali limiti all'estensione in via analogica delle discipline contrattuali codicistiche sulla base della causa del contratto di leasing.
Nello specifico è emersa incertezza in merito alla questione, di interesse per il presente giudizio, sulla normativa applicabile in tema di prescrizione delle obbligazioni di pagamento in caso di contratto di locazione finanziaria. Se infatti il negozio è da ricondurre ai contratti ad esecuzione continuata e periodica, la natura autonoma delle singole obbligazioni di pagamento comporterebbe, da una parte, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 3, c.c., e, dall'altra, l'individuazione del dies a quo per la pagina 6 di 9 decorrenza dello stesso alla scadenza della singola obbligazione per cui si agisce.
Diversamente, l'applicazione in via analogica delle disposizioni codicistiche in tema di vendita con riserva di proprietà comporterebbe il riconoscimento dell'obbligazione di pagamento come unitaria, seppur frazionata nel tempo, e, in conseguenza, l'applicazione in via analogica del disposto dell'art. 2946 c.c., quindi l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultimo pagamento previsto dal contratto.
La questione è stata vagliata dalla Corte di Cassazione nella sentenza della Terza Sezione
Civile n. 2086 del 2008. In quella sede la Suprema Corte, proprio occupandosi del termine di prescrizione applicabile al contratto di leasing, ha riconosciuto che “è agevole rilevare che nel
contratto di leasing la prestazione del concedente ha sempre e comunque per oggetto un finanziamento, di cui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi e degli utili di impresa”. Si tratti di leasing traslativo o di leasing di godimento l'operazione contrattuale concordata presuppone e richiede che comunque l'utilizzatore sia tenuto a restituire, entro il termine stabilito, l'intera somma concordata con il concedente […] pur se l'esecuzione della prestazione sia suddivisa in più soluzioni,
dilazionate nel tempo. I cosiddetti canoni di leasing non sono prestazioni destinate a maturare con il passare del tempo in diretta correlazione con il protrarsi del godimento dell'utilizzatore. È dilazionata nel tempo solo l'esigibilità delle singole rate, ma la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire
è concepita e concordata dalle parti come prestazione unitaria”.
Proprio dalla unicità della prestazione, e prescindendo dalla causa contrattuale, discende l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale alle obbligazioni di pagamento del contratto di leasing in quanto, secondo la Suprema Corte, il termine breve è giustificato “sia
perché la continuità del rapporto richiede e consente che si accerti in tempi relativamente brevi
l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni;
sia perché l'eventuale prescrizione di una singola
prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non
sia compiuta”. In conseguenza, conclude la Corte, il diritto al pagamento dei canoni di leasing è
da ritenersi soggetto alla prescrizione decennale.
Come sopra detto, nel caso di specie l'obbligazione di pagamento che fonda il provvedimento monitorio opposto trova la sua fonte nel contratto di locazione finanziaria n.
pagina 7 di 9 255223 concluso in data 30.4.2008, pacificamente risolto dalla concedente Fineco Leasing
S.p.A. per inadempimento dell'utilizzatore in data anteriore al fallimento della debitrice principale IMUS S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Roma in data 29.4.2011 (cfr. doc. 4 atto di citazione;
doc. 6 pag. 6 atto di citazione).
Il fatto da cui decorre il termine di prescrizione è indicato dall'opponente nella restituzione del bene oggetto del contratto, pacificamente avvenuta il 15.12.2011.
Viene, a questo punto, valutata la sussistenza, nella fattispecie in esame, di atti interruttivi della prescrizione.
Al riguardo va rilevato che il termine della prescrizione è stato validamente interrotto unicamente dalla diffida ricevuta dall'opponente in data 3.1.2022 (doc. 13 di parte opposta); la missiva risulta recapitata in un momento in cui il termine decennale di prescrizione del credito era già integralmente decorso e scaduto il 15.12.2021 (dies a quo 15.12.2011).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e dell'opposizione, il d.i. opposto viene revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano -in misura dimidiata considerando l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato- nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (€
178.292,29) e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, accerta la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento del provvedimento monitorio e revoca, per l'effetto, il d.i. n. 367/2022,
emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1045/2022, limitatamente all'ingiunzione nei confronti di;
Parte_1
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi e in € 3.526,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del
15%.
pagina 8 di 9 Così deciso in Spoleto, il 28.2.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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