Sentenza 29 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02216/2025REG.PROV.COLL.
N. 07421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7421 del 2022, proposto da
Comune di Isca Sullo Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati, n. 23;
contro
Ministero delle imprese e del Made in Italy già dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
OS AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00581/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in italy, già dello Sviluppo Economico, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di OS AN S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Pietro Martino, in sostituzione dell’avv. Carmelo Salerno, e Vincenzo Fortunato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 1° giugno 2018 il Sindaco del Comune di Isca Sullo Ionio reiterava la richiesta, a OS AN S.p.A., di riaprire l’ufficio postale un tempo ivi esistente, chiuso al pubblico il 19 marzo 2012: in tale nota, in particolare, il Sindaco richiamava la precedente richiesta del 12 dicembre 2017, nella quale aveva rappresentato la volontà del Comune di ospitare gratuitamente l’ufficio postale in locali di proprietà del Comune, nonché la risposta data da OS AN S.p.A. con nota del 2 gennaio 2018, che il Sindaco riteneva essere non esauriente in quanto non spiegava le ragioni per cui la riapertura dell’ufficio postale veniva ritenuta “inopportuna”, soprattutto a fronte del risparmio di spesa indotto dalla possibilità di utilizzare dei locali idonei.
2. Con nota del 20 giugno 2018 OS AN S.p.A. ribadiva che non sussistevano le condizioni per la riapertura dell’ufficio postale: richiamava, a supporto dell’affermazione, le ragioni già indicate nelle note del 15 ottobre 2015 e 2 gennaio 2018, nonché i criteri individuati dal D.M. 7 ottobre 2008, recante i “ Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica ”, soggiungendo che “ Gli attuali flussi di traffico postale di Isca Marina, sito in piazza San Michele 20, non evidenziano la necessità di potenziale l’offerta nel Comune e quindi di prendere in considerazione la riapertura dell’ufficio postale di Isca capoluogo .”. OS AN, infine, precisava di essere “ tenuta a corrispondere canoni di locazione, a condizioni di mercato, nei casi di ubicazione di uffici postali presso strutture non di proprietà ”.
3. Avverso tale nota, del 20 giugno 2018, il Comune di Isca Sullo Ionio proponeva ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo la nota impugnata meramente confermativa di analoga risposte negative già date da OS italiane a precedenti richieste del Sindaco, in particolare per la ragione che non risultava essere stata effettuata, da OS AN, alcuna nuova attività istruttoria; inoltre, una diversa motivazione non potrebbe ritenersi integrata dalla sola esplicitazione, contenuta nella nota n. 1997/2018, dei criteri di cui al D.M. n. 8/2008, o dalla precisazione della resistente società di non potere accogliere la proposta di allocare l’ufficio postale presso un immobile in comodato d’uso: secondo il TAR “ ad opinare diversamente -conferendo quindi ad una mera esplicitazione e ad un’interlocuzione di cortesia il tenore di nuova attività istruttoria e di distinta motivazione- il principio della certezza dei rapporti giuridici - presidiato dalla perentorietà del termine di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 29, 41, comma 2, c.p.a.- verrebbe ad essere intaccato da considerazioni di contorno, non espressive del riesercizio del potere pubblico ”.
5. Il Comune di Isca Sullo Ionio ha proposto appello.
6. OS AN e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.
7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Comune appellante sostiene che l’appellata sentenza sarebbe erronea in quanto la nota impugnata non potrebbe considerarsi meramente confermativa di quelle, ivi richiamate, con le quali OS AN aveva in precedenza respinto analoghe richieste del Sindaco, con le quali si sollecitava la riapertura dell’ufficio postale in Isca capoluogo. In particolare, la motivazione sarebbe differente in quanto nella nota impugnata OS AN avrebbe per la prima volta specificato, sbagliando, i criteri chilometrici e le percentuali di popolazione attinte dal servizio, motivazione del tutto assente nelle precedenti risposte. Inoltre, nella nota impugnata OS AN ha per la prima volta declinato l’offerta di utilizzare una struttura messa a disposizione, gratuitamente, dal Comune,
a giugno 2018, spiegando di avere l’obbligo di corrispondere il giusto canone di mercato. Ancora, OS nella nota impugnata ha richiamato i flussi di utenza.
Alla luce di tali rilievi e dei principi elaborati dalla giurisprudenza sarebbe evidente, a detta dell’appellante, che la nota impugnata non ha carattere meramente confermativo.
L’appellante, contesta l’appellata sentenza anche in quanto non si comprenderebbe per quale ragione la nota impugnata debba essere considerata una semplice “ interlocuzione di cortesia ”.
Nel paragrafo 2 dell’atto d’appello il Comune ripropone i motivi di primo grado, non esaminati dal TAR, come richiamati e riassunti nella premessa in fatto dell’atto d’appello.
9. L’appello è infondato.
9.1. Si deve premettere che istanze che il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha trasmesso, a più riprese, a OS AN, per la riapertura dell’ufficio postale un tempo situato nel capoluogo, non debbono intendersi quale istanze finalizzate a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, poiché in realtà non prospettano l’illegittimità del provvedimento di chiusura del marzo 2012, essendo piuttosto finalizzate a una riconsiderazione della situazione sulla base di circostanze nuove, come la messa a disposizione di locali in comodato d’uso o la modificazione dei flussi di traffico. Provenendo dall’Ente esponenziale della collettività che potrebbe beneficiare della riapertura dell’ufficio postale, le istanze in parola devono quindi ritenersi sorrette da un interesse qualificato che innestava l’obbligo dell’amministrazione di rispondere con provvedimento espresso. Per tale ragione non si può condividere l’affermazione, che si legge nella appellata sentenza, secondo cui la nota impugnata costituirebbe una “interlocuzione di cortesia”.
9.1. E’ però vero che la nota del 20 giugno 2018 deve qualificarsi quale atto meramente confermativo, rispetto alla nota del 2 gennaio 2018, che non è stata impugnata.
9.2. Secondo la consolidata giurisprudenza “ La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all'esito della quale viene adottato l'atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l'atto di conferma e l'atto confermato né la terminologia utilizzata .” ( ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, n. 8024 del 7 ottobre 2024): l’acquisizione di nuovi elementi di giudizio, la valutazione degli stessi e una nuova ponderazione degli interessi, effettuata tenendo conto di tali nuovi elementi di giudizio, costituisce, dunque, il tratto identificativo dell’atto di conferma, che può essere impugnato a prescindere dalla impugnazione di un atto precedente di identico contenuto.
9.3. Nel caso di specie non risulta che la nota del 20 giugno 2018 sia il frutto della valutazione di elementi nuovi rispetto a quelli considerati ai fini della nota del 2 gennaio 2018, che non è stata impugnata.
9.3.1. La disponibilità di locali in comodato d’uso, infatti, era stata già prospettata dal Sindaco con l’istanza del 12 dicembre 2017: pertanto, sebbene nella risposta che OS AN aveva dato alla suddetta istanza non si faccia specifica menzione di tale circostanza, è fuori di dubbio che si trattava di circostanza già posta all’attenzione di OS AN, in relazione alla quale il Comune avrebbe semmai dovuto impugnare la risposta di OS AN del 2 gennaio 2018, deducendone il difetto di motivazione.
9.3.2. Quanto al fatto che nella nota del 20 giugno 2018, impugnata nel presente giudizio, si fa riferimento agli “ attuali flussi di traffico dell’ufficio postale di Isca Marina ”, si tratta di un richiamo talmente generico che non v’è alcuna certezza che l’affermazione si riferisca a flussi di traffico rilevati dopo l’istanza del Sindaco del 1° giugno 2018, e comunque dopo la nota del 2 gennaio 2018: i flussi di traffico in questione, infatti, non sono stati minimamente precisati, né quanto alla consistenza, né quanto al periodo di rilevamento. Pertanto l’inciso in questione potrebbe riferirsi genericamente a tutti i fluissi di traffico rilevati a far tempo dalla chiusura, o comunque ai flussi di traffico rilevati nel periodo immediatamente precedente alla nota del 2 gennaio 2018: si rammenti, del resto, che la nota impugnata nel presente giudizio è stata sollecitata dal Comune proprio perché la precedente risposta del 2 gennaio 2018 era stata ritenuta non esaustiva: è quindi è verosimile che OS AN non abbia effettuato alcuna nuova istruttoria, della quale – ad ogni buon conto – non v’è prova.
9.4. Non essendovi prova della acquisizione di nuovi elementi di valutazione, la nota di OS AN del 20 giugno 2018 deve qualificarsi, in applicazione della ricordata giurisprudenza, meramente confermativa della nota del 2 gennaio 2018, la cui mancata impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la nota del 20 giugno 2018.
9.4.1. A tal fine, in particolare, non rileva la circostanza che la nota del 20 giugno 2018 sia corredata da una motivazione più estesa: ciò semmai conferma il difetto di motivazione della nota del 2 gennaio 2018, che avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente nell’ordinario termine di 60 giorni, mentre la nota del 20 giugno 2018 avrebbe giustificato, a tal punto, la proposizione di motivi aggiunti sulla base della motivazione aggiunta posteriormente.
10. In conclusione, l’appella va respinto.
11. La peculiarità della vicenda giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra tutte le parti le spese relative al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO