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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14783/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. PROVITERA GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PROVITERA GIANLUCA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi si scambiano consenso alla loro separazione personale riconoscendo che la stessa non è addebitabile ad alcuno di essi, impegnandosi al mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Bagnolo Mella, (BS), alla Via Gramsci n° 4A, in regime di locazione intestata al sig.
, resterà assegnata alla signora la quale avrà cura di comunicare e trasmettere Controparte_1 Parte_1 il provvedimento giudiziale alla parte locatrice per il subingresso contrattuale e si farà carico del pagamento dei relativi oneri di locazione con decorrenza luglio 2025; nondimeno, il sig. ha già provveduto al trasferimento CP_1 della propria dimora in altra abitazione, con impegno ed obbligo dello stesso al trasferimento della propria residenza presso altra ubicazione entro e non oltre mesi 6 dalla sottoscrizione dei presenti accordi.
3) I separandi coniugi continueranno a percepire, pro quota e come per legge nella misura del 50%, l'Assegno unico previsto per i minori ed per mesi 6 dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
nondimeno, a decorrere Per_1 Per_2 dal 7 mese successivo alla sottoscrizione degli stessi, la sig.ra usufruirà per intero dell'Assegno Parte_1
Unico, indennità a cui il sig. rinuncia si obbliga a rinunciare in favore della separanda moglie, Controparte_1
1 con impegno del medesimo alla comunicazione della relativa determinazione presso l'ente previdenziale competente;
Resta inteso che il sig. , adempiuto l'obbligo di cui al punto 3 del mentovato accordo, sarà Controparte_1 esentato da qualsiasi onere e responsabilità circa l'intervenuta corresponsione del menzionato Assegno unico alla sig.ra allo stesso non imputabile e che il contributo di mantenimento a favore dei figli minori ed Pt_1 Per_1 resta comunque esclusivamente quello pattuito alla luce del seguente accordo di separazione. Restano salvi Per_2 diversi accordi tra le parti.
4) I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori ed Per_1 Per_2 adottando congiuntamente le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute e sviluppo psicofisico degli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di questi ultimi.
5) Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento dei propri figli. In particolare, il signor Controparte_1 contribuirà, per i primi 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, al mantenimento dei figli ed con un assegno periodico mensile di € 200,00 per ognuno di essi, così per complessivi € 400,00 Per_1 Per_2
(quattrocentoeuro/00), da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché con il pagamento, al 50% fra le parti, delle spese scolastiche, quelle mediche non a carico del servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie, (quest'ultime se previamente concordate). In caso di mancato accordo, la qualificazione delle spese in ordinarie e straordinarie e, in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il preventivo consenso verrà effettuata tenendo conto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto familiare dettate dal consiglio
Nazionale Forense in data 29/12/2017 - protocollo AMM/11/2017 - 030639, ovvero quello attualmente applicato;
nondimeno, con decorrenza dal 7 mese successivo alla sottoscrizione dei presenti accordi, il signor CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli ed con un assegno periodico mensile di € 250,00 per
[...] Per_1 Per_2 ognuno di essi, così per complessivi € 500,00 (cinquecentoeuro/00), da corrispondere secondo le stesse modalità, come in precedenza emarginate e con diritto alla annuale rivalutazione Istat. Resta fermo quanto previsto in ordine alla gestione delle spese straordinarie.
6) Per espresso accordo dei separandi coniugi la prestazione economica erogata dall'INPS a titolo di indennità di frequenza a favore del minore , consustanziale al sostegno ed inserimento scolastico e sociale dello stesso, Per_1 sarà gestita esclusivamente dalla signora sino al compimento dei 18 anni del minore. Parte_1
7) Alcun mantenimento sarà, vicendevolmente, riconosciuto dai coniugi, essendo gli stessi autonomi economicamente.
8) Come già statuito nelle precedenti disposizioni del presente atto, i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli ed con ognuno di essi. Per_1 Per_2
9) Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli minori con sé, eserciterà nelle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale separatamente;
10) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori ed con il padre, lo stesso avrà Per_1 Per_2 come parametro principale di riferimento l'interesse superiore degli stessi, cercando di assecondarne le volontà ed i desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi e quelli lavorativi del padre. In ipotesi di
2 eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà alle condizioni meglio specificate di seguito: - I figli minori Per_1 ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori pur avendo residenza privilegiata presso la Per_2 madre con la quale abiteranno;
- Il padre potrà comunicare telefonicamente e quotidianamente con i figli minori, salvo impegni scolastici e/o ludici degli stessi;
- Il sig. terrà con sé i figli minori ed Controparte_1 Per_1
due week end lunghi alterni al mese e precisamente il primo ed il terzo, prelevandoli dall'abitazione materna Per_2 il sabato alle ore 10.00 e sino alla domenica alle ore 20,00, dopo il quale sarà cura dello stesso riaccompagnare i minori presso l'abitazione della signora . Ogni eventuale modifica che si vorrà congiuntamente apportare al Pt_1 su indicato calendario dovrà essere preventivamente comunicata nelle 24 ore precedenti all'altra parte. Sarà prevista la possibilità, per il padre, di recuperare i giorni persi, qualora il diritto di visita non verrà esercitato per motivi di salute ovvero per obiettive e documentate esigenze legate alla vita dei minori. Il padre, inoltre, al fine di favorire il più completo sviluppo psichico e salvaguardare i rapporti interpersonali con ed potrà tenere con sè i Per_1 Per_2 propri figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana, prelevandoli alle ore 16:00 dalla casa materna e sino al giorno successivo con impegno, salvo esigenze lavorative di quest'ultimo da comunicare alla signora almeno 24h Pt_1 prima, ad accompagnare gli stessi a scuola ovvero presso la casa materna. Restano salvi diversi accordi tra le parti. -
Durante le vacanze di Natale, i figli ed trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno della Per_1 Per_2
Vigilia ed il 31 dicembre, con pernottamento, ovvero il giorno di Natale ed il 01 gennaio, sempre con le stesse modalità e così via, secondo il richiamato principio dell'alternanza, in modo che i minori possano trascorrere le festività natalizie con entrambi i genitori. Stesso discorso in ordine al giorno dell'Epifania, secondo il principio dell'alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti. Per il periodo natalizio 2025 la vigilia spetterà al padre quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti. - Durante le vacanze di
Pasqua, i figli ed trascorreranno con il padre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo, con pernottamento. Per il periodo Pasquale 2026 il giorno di Pasqua spetterà alla madre quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti;
- I minori ed Per_1 Per_2 trascorreranno il giorno della festa del papà e quello della festa della mamma i con i rispettivi genitori;
compleanno ed onomastico dei figli con entrambi ovvero, laddove non fosse possibile, alternandosi di anno in anno a cominciare dalla madre, quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Nella data del proprio compleanno ed onomastico i genitori potranno tenere con sé per l'intera giornata i figli, anche se quella giornata spettava all'altro coniuge che, pertanto, avrà diritto di recuperarla previo accordo. - Durante la stagione estiva, il padre potrà trascorrere con i figli ed con pernottamento, le vacanze per 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo che i genitori Per_1 Per_2 concorderanno e compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di ciascuno di essi ed in ogni caso mediante comunicazione da recapitarsi, anche tramite mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente informarsi del luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i figli ed e dovranno consentire agli stessi di avere costanti contatti telefonici con l'altro genitore. Per_1 Per_2
Restano salvi diversi accordi tra le parti;
11) Sarà pieno diritto dei minori ed continuare a frequentare le famiglie di origine dei genitori. Per_1 Per_2
12) I coniugi avranno il diritto/dovere di segnalare e comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio, ove effettuati.
3 13) Per espresso accordo delle parti la signora si farà carico, sino ad estinzione dello stesso, del Parte_1 pagamento dei ratei mensili residui del finanziamento di € 20.000,00 (importo lordo comprensivo di interessi €
36.964,00 – numero 072400222 accesso, in data 19.02.2024 ed intestato al sig. con la società Controparte_1
Agos Ducato S.p.A; in caso di mancato adempimento del mentovato obbligo sarà diritto del sig. Controparte_1 chiedere la ripetizione delle somme erogate a favore della finanziaria successivamente alla sottoscrizione dei presenti accordi alla signora , in quanto soggetto contrattualmente obbligato. Parte_1
14) I coniugi, infine, chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di IC (NA), affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RT (atto n. 63, Parte II, Serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
CH SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14783/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. PROVITERA GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PROVITERA GIANLUCA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi si scambiano consenso alla loro separazione personale riconoscendo che la stessa non è addebitabile ad alcuno di essi, impegnandosi al mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Bagnolo Mella, (BS), alla Via Gramsci n° 4A, in regime di locazione intestata al sig.
, resterà assegnata alla signora la quale avrà cura di comunicare e trasmettere Controparte_1 Parte_1 il provvedimento giudiziale alla parte locatrice per il subingresso contrattuale e si farà carico del pagamento dei relativi oneri di locazione con decorrenza luglio 2025; nondimeno, il sig. ha già provveduto al trasferimento CP_1 della propria dimora in altra abitazione, con impegno ed obbligo dello stesso al trasferimento della propria residenza presso altra ubicazione entro e non oltre mesi 6 dalla sottoscrizione dei presenti accordi.
3) I separandi coniugi continueranno a percepire, pro quota e come per legge nella misura del 50%, l'Assegno unico previsto per i minori ed per mesi 6 dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
nondimeno, a decorrere Per_1 Per_2 dal 7 mese successivo alla sottoscrizione degli stessi, la sig.ra usufruirà per intero dell'Assegno Parte_1
Unico, indennità a cui il sig. rinuncia si obbliga a rinunciare in favore della separanda moglie, Controparte_1
1 con impegno del medesimo alla comunicazione della relativa determinazione presso l'ente previdenziale competente;
Resta inteso che il sig. , adempiuto l'obbligo di cui al punto 3 del mentovato accordo, sarà Controparte_1 esentato da qualsiasi onere e responsabilità circa l'intervenuta corresponsione del menzionato Assegno unico alla sig.ra allo stesso non imputabile e che il contributo di mantenimento a favore dei figli minori ed Pt_1 Per_1 resta comunque esclusivamente quello pattuito alla luce del seguente accordo di separazione. Restano salvi Per_2 diversi accordi tra le parti.
4) I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori ed Per_1 Per_2 adottando congiuntamente le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute e sviluppo psicofisico degli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di questi ultimi.
5) Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento dei propri figli. In particolare, il signor Controparte_1 contribuirà, per i primi 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, al mantenimento dei figli ed con un assegno periodico mensile di € 200,00 per ognuno di essi, così per complessivi € 400,00 Per_1 Per_2
(quattrocentoeuro/00), da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché con il pagamento, al 50% fra le parti, delle spese scolastiche, quelle mediche non a carico del servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie, (quest'ultime se previamente concordate). In caso di mancato accordo, la qualificazione delle spese in ordinarie e straordinarie e, in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il preventivo consenso verrà effettuata tenendo conto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto familiare dettate dal consiglio
Nazionale Forense in data 29/12/2017 - protocollo AMM/11/2017 - 030639, ovvero quello attualmente applicato;
nondimeno, con decorrenza dal 7 mese successivo alla sottoscrizione dei presenti accordi, il signor CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli ed con un assegno periodico mensile di € 250,00 per
[...] Per_1 Per_2 ognuno di essi, così per complessivi € 500,00 (cinquecentoeuro/00), da corrispondere secondo le stesse modalità, come in precedenza emarginate e con diritto alla annuale rivalutazione Istat. Resta fermo quanto previsto in ordine alla gestione delle spese straordinarie.
6) Per espresso accordo dei separandi coniugi la prestazione economica erogata dall'INPS a titolo di indennità di frequenza a favore del minore , consustanziale al sostegno ed inserimento scolastico e sociale dello stesso, Per_1 sarà gestita esclusivamente dalla signora sino al compimento dei 18 anni del minore. Parte_1
7) Alcun mantenimento sarà, vicendevolmente, riconosciuto dai coniugi, essendo gli stessi autonomi economicamente.
8) Come già statuito nelle precedenti disposizioni del presente atto, i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli ed con ognuno di essi. Per_1 Per_2
9) Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli minori con sé, eserciterà nelle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale separatamente;
10) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori ed con il padre, lo stesso avrà Per_1 Per_2 come parametro principale di riferimento l'interesse superiore degli stessi, cercando di assecondarne le volontà ed i desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi e quelli lavorativi del padre. In ipotesi di
2 eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà alle condizioni meglio specificate di seguito: - I figli minori Per_1 ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori pur avendo residenza privilegiata presso la Per_2 madre con la quale abiteranno;
- Il padre potrà comunicare telefonicamente e quotidianamente con i figli minori, salvo impegni scolastici e/o ludici degli stessi;
- Il sig. terrà con sé i figli minori ed Controparte_1 Per_1
due week end lunghi alterni al mese e precisamente il primo ed il terzo, prelevandoli dall'abitazione materna Per_2 il sabato alle ore 10.00 e sino alla domenica alle ore 20,00, dopo il quale sarà cura dello stesso riaccompagnare i minori presso l'abitazione della signora . Ogni eventuale modifica che si vorrà congiuntamente apportare al Pt_1 su indicato calendario dovrà essere preventivamente comunicata nelle 24 ore precedenti all'altra parte. Sarà prevista la possibilità, per il padre, di recuperare i giorni persi, qualora il diritto di visita non verrà esercitato per motivi di salute ovvero per obiettive e documentate esigenze legate alla vita dei minori. Il padre, inoltre, al fine di favorire il più completo sviluppo psichico e salvaguardare i rapporti interpersonali con ed potrà tenere con sè i Per_1 Per_2 propri figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana, prelevandoli alle ore 16:00 dalla casa materna e sino al giorno successivo con impegno, salvo esigenze lavorative di quest'ultimo da comunicare alla signora almeno 24h Pt_1 prima, ad accompagnare gli stessi a scuola ovvero presso la casa materna. Restano salvi diversi accordi tra le parti. -
Durante le vacanze di Natale, i figli ed trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno della Per_1 Per_2
Vigilia ed il 31 dicembre, con pernottamento, ovvero il giorno di Natale ed il 01 gennaio, sempre con le stesse modalità e così via, secondo il richiamato principio dell'alternanza, in modo che i minori possano trascorrere le festività natalizie con entrambi i genitori. Stesso discorso in ordine al giorno dell'Epifania, secondo il principio dell'alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti. Per il periodo natalizio 2025 la vigilia spetterà al padre quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti. - Durante le vacanze di
Pasqua, i figli ed trascorreranno con il padre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo, con pernottamento. Per il periodo Pasquale 2026 il giorno di Pasqua spetterà alla madre quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti;
- I minori ed Per_1 Per_2 trascorreranno il giorno della festa del papà e quello della festa della mamma i con i rispettivi genitori;
compleanno ed onomastico dei figli con entrambi ovvero, laddove non fosse possibile, alternandosi di anno in anno a cominciare dalla madre, quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Nella data del proprio compleanno ed onomastico i genitori potranno tenere con sé per l'intera giornata i figli, anche se quella giornata spettava all'altro coniuge che, pertanto, avrà diritto di recuperarla previo accordo. - Durante la stagione estiva, il padre potrà trascorrere con i figli ed con pernottamento, le vacanze per 15 giorni, anche non continuativi, nel periodo che i genitori Per_1 Per_2 concorderanno e compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di ciascuno di essi ed in ogni caso mediante comunicazione da recapitarsi, anche tramite mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente informarsi del luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i figli ed e dovranno consentire agli stessi di avere costanti contatti telefonici con l'altro genitore. Per_1 Per_2
Restano salvi diversi accordi tra le parti;
11) Sarà pieno diritto dei minori ed continuare a frequentare le famiglie di origine dei genitori. Per_1 Per_2
12) I coniugi avranno il diritto/dovere di segnalare e comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio, ove effettuati.
3 13) Per espresso accordo delle parti la signora si farà carico, sino ad estinzione dello stesso, del Parte_1 pagamento dei ratei mensili residui del finanziamento di € 20.000,00 (importo lordo comprensivo di interessi €
36.964,00 – numero 072400222 accesso, in data 19.02.2024 ed intestato al sig. con la società Controparte_1
Agos Ducato S.p.A; in caso di mancato adempimento del mentovato obbligo sarà diritto del sig. Controparte_1 chiedere la ripetizione delle somme erogate a favore della finanziaria successivamente alla sottoscrizione dei presenti accordi alla signora , in quanto soggetto contrattualmente obbligato. Parte_1
14) I coniugi, infine, chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di IC (NA), affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RT (atto n. 63, Parte II, Serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
CH SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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