Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15356 del 2025, proposto da
IU DI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, FO Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- dell'esito della prova scritta svolta il 23 ottobre 2025 presso la sede di Napoli - Mostra d'Oltremare, inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento n. 2.950 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, e, in particolare, di n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (codice 02) per come pubblicato il 28 ottobre 2025 sul Portale InPA, con avviso di pari data, nelle parti di interesse;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all'inidoneità della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui:
a) i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa;
b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio;
c) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio;
d) il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente;
e) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta - Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente;
f) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno;
g) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno;
h) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive;
i) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa ai successivi step della procedura concorsuale;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla ai successivi step della procedura concorsuale e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, di FO Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente TA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,25/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 28 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: Bonarietà; Clemenza (risposta indicata dalla ricorrente); Tolleranza (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione”) alla stessa somministrato in data 23.10.2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per il rigetto del ricorso;
- parte resistente ha successivamente depositato il verbale della Commissione in data 23.12.2025 attestante l’intervento in autotutela di detto organo rispetto al quesito contestato;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, essendo il Ministero della Giustizia l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto, quanto al merito, che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio, in quanto in via di autotutela l’Amministrazione ha attribuito alla ricorrente il punto richiesto in relazione al quesito de quo ;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA IC, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA IC |
IL SEGRETARIO