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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…3791 /2020
TRIBUNALE DI PISA
cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...…………………… SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3791/2020 R.G.,
promossa da
, con Avv. B. Santoni Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
e , con Avv. F. Controparte_1 CP_2
TO: Parte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
15.1.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.3.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto: “statuire che non sussiste alcuna servitù Parte_1
di passo a favore dei fondi di proprietà dei convenuti (oggi rappresentati al Catasto Fabbricati del comune di Vecchiano al foglio di mappa 26 particelle 412 sub 1 e sub 3) e a carico del fondo dell'attuale attore (oggi rappresentato al Catasto Fabbricati del comune di Vecchiano al foglio di mappa 26, particella 197 sub 2 categoria C/2 rendita euro 212,68) se non nei limiti di cui alla rappresentazione grafica di cui al doc. 5 della premessa , dove l'area soggetta a servitù è solo quella colorata in giallo, e come già recepito
e statuito nella sentenza n 64/06 dell'intestato Tribunale, ormai in giudicato. Voglia quindi conseguentemente statuire che nessun diritto di passo gode il fondo dei convenuti al di là (cioè a Nord) della linea di demarcazione indicante l'area soggetta a servitù, così come apposta in loco dal tecnico dell'attore in base alla suddetta rappresentazione grafica e come evidenziata nelle foto doc 10 e 10 bis.”
Ha fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue.
Nell'anno 2000, tra e , era insorta una Parte_1 CP_3
causa civile (RGC 220/00) avente ad oggetto la determinazione dei confini tra le rispettive proprietà immobiliari site in comune di
Vecchiano (PI), fraz. Migliarino, Via Dei Pini, con eliminazione, richiesta da , parte attrice, della tettoia-pergola (sita su CP_3
proprietà che a detta dell'attore ostacolava il Parte_1
passaggio su area soggetta a servitù di passo di 4 mt lineari esistente a favore di un suo terreno confinante (doc 1 atto di citazione).
La causa si era conclusa con sentenza n. 64/06, (doc. 3) mai impugnata e quindi passata in giudicato formale, con la quale il
Tribunale di Pisa aveva determinato i confini tra le rispettive proprietà
e inoltre, quale presupposto logico imprescindibile per individuare
2 quale porzione di tettoia-pergola dovesse esser tagliata (secondo le richieste dell'attore ), implicitamente aveva determinato anche la CP_3
collocazione spaziale della suddetta servitù di passo, determinandola in modo corrispondente a quanto risultato dalla relazione tecnica del
CTU svolta in corso di causa (doc 4), cui era allegato un elaborato grafico (doc 5), con evidenziata, in giallo, l'area di proprietà Pt_1
soggetta a servitù di passo a favore del fondo limitrofo di
[...]
proprietà . CP_3
, in ottemperanza alla sentenza, aveva provveduto a Parte_1
eliminare la parte di pergola-tettoia che invadeva l'area (in giallo nell'elaborato peritale) soggetta a servitù.
In seguito, nell'anno 2009, aveva citato nuovamente CP_3
(doc 6), da un lato per sentir ancora dichiarare la Parte_1
sussistenza della servitù di passo già oggetto del precedente giudizio, dall'altro per sentir condannare il convenuto a rimuovere uno stendino infisso al suolo, apposto a suo dire all'interno dell'area soggetta a servitù di passo. Tale secondo giudizio, RGC 5513/09, nel corso del quale era fra l'altro sopraggiunto il decesso dell'attore , CP_3
con la successione degli eredi odierni convenuti, si era concluso con la condanna di a rimuovere detto stendino (sentenza Parte_1
n 1383/17 – doc 7).
Con sentenza 316/19 della Corte d'Appello di Firenze (doc. 9 fascicolo di parte attrice), la pronuncia era stata confermata.
Rimosso lo stendino, aveva apposto una fioriera in Parte_1
corrispondenza nell'area di sua proprietà libera da servitù, ma immediatamente il legale di e aveva CP_2 Controparte_1
3 intimato di eliminarla, ritenendo ed affermando che anche tale area fosse soggetta a servitù di passo a favore del fondo dei predetti.
Parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che ogni questione afferente i limiti della servitù era stata affrontata e definita dalle sentenze ormai passate in giudicato, e che, in ogni caso, gli assunti di parte attrice relativi all'effettiva estensione della stessa si basano sulle erronee valutazioni formulate dal c.t.u. nell'ambito dei precedenti procedimenti giudiziari.
Ha altresì chiesto la condanna della parte attrice ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 96 c.p.c..
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
La domanda è inammissibile.
È pacifico, infatti, che ogni questione afferente l'esistenza e l'estensione della servitù di passo esistente a carico del fondo di proprietà di parte attrice e a favore del fondo di proprietà di parte convenuta sia stata valutata e decisa nell'ambito dei giudizi già definiti fra le odierne parti in causa.
Anche laddove, poi, si faccia riferimento a quanto rilevato dall'attore in comparsa conclusionale in relazione alla incertezza di fatto nella parametrazione dei limiti di esercizio della servitù (cfr. :”Si ribadisce quindi che il problema non è ( e non potrebbe esserlo , come peraltro si può intuire leggendo tra le righe la sentenza della C.A di Firenze n
316/19 alla fine di pag 3) di stabilire dove graficamente grava la servitù, perché questo è ormai cristallizzato nella sentenza del 2006,
e quindi nel grafico del CTU allegato a tale giudizio, ma semmai quello di stabilire se il segno apposto dall'attuale attore (cfr docc 10 e
4 10 bis) sia correttamente apposto o meno, in relazione al grafico del
CTU, e quindi dando allo stesso scatena un riferimento certo per capire dove poter liberamente usufruire del proprio terreno e dove no”), dovrebbe piuttosto ritenersi che ogni questione di fatto afferente l'effettivo rispetto dei dicta giudiziali, lungi dal poter essere affrontata nell'ambito di un nuovo processo di cognizione, avrebbe potuto al più formare oggetto di un incidente di esecuzione rispetto al dispositivo della sentenza di accertamento della servitù
(eventualmente agito, a fronte di una condotta ritenuta non conforme).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Non sussistono, anche in considerazione delle peculiarità della vicenda in fatto e dei tentativi di conciliazione effettuati fra le parti, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pontedera, il 11/06/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…3791 /2020
TRIBUNALE DI PISA
cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...…………………… SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3791/2020 R.G.,
promossa da
, con Avv. B. Santoni Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
e , con Avv. F. Controparte_1 CP_2
TO: Parte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
15.1.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.3.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto: “statuire che non sussiste alcuna servitù Parte_1
di passo a favore dei fondi di proprietà dei convenuti (oggi rappresentati al Catasto Fabbricati del comune di Vecchiano al foglio di mappa 26 particelle 412 sub 1 e sub 3) e a carico del fondo dell'attuale attore (oggi rappresentato al Catasto Fabbricati del comune di Vecchiano al foglio di mappa 26, particella 197 sub 2 categoria C/2 rendita euro 212,68) se non nei limiti di cui alla rappresentazione grafica di cui al doc. 5 della premessa , dove l'area soggetta a servitù è solo quella colorata in giallo, e come già recepito
e statuito nella sentenza n 64/06 dell'intestato Tribunale, ormai in giudicato. Voglia quindi conseguentemente statuire che nessun diritto di passo gode il fondo dei convenuti al di là (cioè a Nord) della linea di demarcazione indicante l'area soggetta a servitù, così come apposta in loco dal tecnico dell'attore in base alla suddetta rappresentazione grafica e come evidenziata nelle foto doc 10 e 10 bis.”
Ha fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue.
Nell'anno 2000, tra e , era insorta una Parte_1 CP_3
causa civile (RGC 220/00) avente ad oggetto la determinazione dei confini tra le rispettive proprietà immobiliari site in comune di
Vecchiano (PI), fraz. Migliarino, Via Dei Pini, con eliminazione, richiesta da , parte attrice, della tettoia-pergola (sita su CP_3
proprietà che a detta dell'attore ostacolava il Parte_1
passaggio su area soggetta a servitù di passo di 4 mt lineari esistente a favore di un suo terreno confinante (doc 1 atto di citazione).
La causa si era conclusa con sentenza n. 64/06, (doc. 3) mai impugnata e quindi passata in giudicato formale, con la quale il
Tribunale di Pisa aveva determinato i confini tra le rispettive proprietà
e inoltre, quale presupposto logico imprescindibile per individuare
2 quale porzione di tettoia-pergola dovesse esser tagliata (secondo le richieste dell'attore ), implicitamente aveva determinato anche la CP_3
collocazione spaziale della suddetta servitù di passo, determinandola in modo corrispondente a quanto risultato dalla relazione tecnica del
CTU svolta in corso di causa (doc 4), cui era allegato un elaborato grafico (doc 5), con evidenziata, in giallo, l'area di proprietà Pt_1
soggetta a servitù di passo a favore del fondo limitrofo di
[...]
proprietà . CP_3
, in ottemperanza alla sentenza, aveva provveduto a Parte_1
eliminare la parte di pergola-tettoia che invadeva l'area (in giallo nell'elaborato peritale) soggetta a servitù.
In seguito, nell'anno 2009, aveva citato nuovamente CP_3
(doc 6), da un lato per sentir ancora dichiarare la Parte_1
sussistenza della servitù di passo già oggetto del precedente giudizio, dall'altro per sentir condannare il convenuto a rimuovere uno stendino infisso al suolo, apposto a suo dire all'interno dell'area soggetta a servitù di passo. Tale secondo giudizio, RGC 5513/09, nel corso del quale era fra l'altro sopraggiunto il decesso dell'attore , CP_3
con la successione degli eredi odierni convenuti, si era concluso con la condanna di a rimuovere detto stendino (sentenza Parte_1
n 1383/17 – doc 7).
Con sentenza 316/19 della Corte d'Appello di Firenze (doc. 9 fascicolo di parte attrice), la pronuncia era stata confermata.
Rimosso lo stendino, aveva apposto una fioriera in Parte_1
corrispondenza nell'area di sua proprietà libera da servitù, ma immediatamente il legale di e aveva CP_2 Controparte_1
3 intimato di eliminarla, ritenendo ed affermando che anche tale area fosse soggetta a servitù di passo a favore del fondo dei predetti.
Parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che ogni questione afferente i limiti della servitù era stata affrontata e definita dalle sentenze ormai passate in giudicato, e che, in ogni caso, gli assunti di parte attrice relativi all'effettiva estensione della stessa si basano sulle erronee valutazioni formulate dal c.t.u. nell'ambito dei precedenti procedimenti giudiziari.
Ha altresì chiesto la condanna della parte attrice ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 96 c.p.c..
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
La domanda è inammissibile.
È pacifico, infatti, che ogni questione afferente l'esistenza e l'estensione della servitù di passo esistente a carico del fondo di proprietà di parte attrice e a favore del fondo di proprietà di parte convenuta sia stata valutata e decisa nell'ambito dei giudizi già definiti fra le odierne parti in causa.
Anche laddove, poi, si faccia riferimento a quanto rilevato dall'attore in comparsa conclusionale in relazione alla incertezza di fatto nella parametrazione dei limiti di esercizio della servitù (cfr. :”Si ribadisce quindi che il problema non è ( e non potrebbe esserlo , come peraltro si può intuire leggendo tra le righe la sentenza della C.A di Firenze n
316/19 alla fine di pag 3) di stabilire dove graficamente grava la servitù, perché questo è ormai cristallizzato nella sentenza del 2006,
e quindi nel grafico del CTU allegato a tale giudizio, ma semmai quello di stabilire se il segno apposto dall'attuale attore (cfr docc 10 e
4 10 bis) sia correttamente apposto o meno, in relazione al grafico del
CTU, e quindi dando allo stesso scatena un riferimento certo per capire dove poter liberamente usufruire del proprio terreno e dove no”), dovrebbe piuttosto ritenersi che ogni questione di fatto afferente l'effettivo rispetto dei dicta giudiziali, lungi dal poter essere affrontata nell'ambito di un nuovo processo di cognizione, avrebbe potuto al più formare oggetto di un incidente di esecuzione rispetto al dispositivo della sentenza di accertamento della servitù
(eventualmente agito, a fronte di una condotta ritenuta non conforme).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Non sussistono, anche in considerazione delle peculiarità della vicenda in fatto e dei tentativi di conciliazione effettuati fra le parti, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pontedera, il 11/06/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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