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1 agosto 2004
1 agosto 2004
Art. 7. (Diritti e facolta' degli enti
e delle associazioni) 1. Ai sensi dell' articolo 91 del codice di procedura penale , le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 91 del codice di procedura penale :
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
e delle associazioni) 1. Ai sensi dell' articolo 91 del codice di procedura penale , le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 91 del codice di procedura penale :
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
Commentari • 9
- 1. Caccia e animali. Legittimazione alla costituzione di parte civile di (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13.642136
Lexambiente - www.lexambiente.it: Cass. Sez. III n. 52031 del 7 dicembre 2016 (Ud 4 ott 2016) Pres. Fiale Est. Aceto Ric. Bartozzi In attuazione dell'art. 19-quater, disp. att. c.p., il Ministero della Salute ha emanato il d.m. 2 novembre 2006, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 19 del 24/01/2007. Appare evidente, dal combinato disposto delle due norme, che la loro interazione sistematica non determina alcun diritto di esclusiva a favore delle associazioni ed enti individuati con il citato decreto ministeriale a costituirsi parte civile nei processi penali relativi ai reati commessi ai danni di animali. In realtà l'art. 7, legge n. 189 del 2004 riconosce, a favore di tali associazioni ed enti (individuate al solo fine di ...
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2016, n. 52031Provvedimento: […] 3.6.In realtà l'art. 7, legge n. 189 del 2004 riconosce, a favore di tali associazioni ed enti (individuate al solo fine di ottenere l'affidamento e la custodia degli animali), l'esistenza "ope legis" della finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, ma non esclude in alcun modo che tale finalità possa essere perseguita anche da associazioni diverse da quelle così individuate che deducano di aver subito un danno diretto dal reato.Leggi di più...
- costituzione di associazione diversa·
- necessità·
- esclusione·
- detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura·
- grave sofferenza·
- ammissibilità·
- reati commessi ai danni di animali·
- desumibilità dalle modalità di custodia·
- condizioni·
- reati contro la moralità pubblica e il buon costume·
- parte civile·
- legittimazione·
- contravvenzioni·
- maltrattamenti di animali