Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/06/2025, n. 11733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11733 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06455/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6455 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Felicissimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San Vitale 4;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto concessione cittadinanza italiana prot. K10/-OMISSIS- del Ministero dell’Interno emesso il 13.03.2020 e notificato il 13.05.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 4 giugno 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda con d.m. 13 marzo 2020, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, visto che nel corso dell’istruttoria è emersa una precedente condanna, con decreto penale del 30 dicembre 2008, a carico del richiedente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del d. lgs. n. 285/1992 e art. 62- bis c.p. ( guida in stato di ebbrezza accertata mediante analisi dell’aria alveolare aspirata ).
Il ricorrente con il presente strumento di gravame impugna il decreto di diniego, in quanto asseritamente affetto dai vizi di eccesso di potere sotto il profilo della falsa applicazione di legge a mezzo della discrezionalità, difetto di istruttoria e falsa applicazione dei fatti .
In particolare, deduce l’inidoneità a sorreggere il provvedimento di diniego adottato della precedente condanna riportata dall’interessato, relativo ad un reato non ricompreso nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 1, della legge 91 del 1992, su cui è altresì intervenuta l’estinzione.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato, anche in esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 316 del 2025 documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ad avviso del Collegio, l’Amministrazione ha valutato correttamente la situazione dell’odierno ricorrente, essendo emerso sul suo conto un decreto penale di condanna del 16 aprile 2014, divenuto esecutivo il 1° ottobre 2014, per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza accertata mediante analisi dell’area alveolare aspirata , ex art. 186, comma 2, del Codice della Strada e art. 62- bis c.p.
Detta condotta, anche se non integrante alcuno dei motivi ostativi di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992, ha non irragionevolmente assunto rilevanza nell’ambito dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’aspirante cittadino, anche perché ricadente (in quanto posta in essere il 13 novembre 2008) nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (presentata il 4 giugno 2015) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta. Sicché il comportamento contestato è pienamente suscettibile di essere valutato ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento del richiedente nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento e ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, da ritenere violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l'incolumità fisica, come puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato.
Va al riguardo ricordato il recente intervento legislativo che è emblematico della riconosciuta pericolosità di tali condotte, cui si devono gran parte dei gravi incidenti, come denunciato dai media; dal punto di vista delle vittime e dei costi sociali non si giustifica la prospettazione riduzionistica del ricorrente.
La gravità di tali eventi ha, in altri termini, indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i pur recenti precedenti interventi normativi (legge n. 94/2009 e legge n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589- bis c.p.) e a ritornare sull’argomento con la legge n. 177/2024, che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, modificando in particolare gli articoli 186 e 187, relativi rispettivamente alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all’istante si inquadra nell’ambito di quei reati stradali, che hanno progressivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e che, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da chi aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite.
Come da ultimo chiarito in giurisprudenza, “non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l’autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro nell’ambito del Popolo italiano (tal è l’effetto giuridico del DPR di “concessione” della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell’ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l’alterazione delle capacità di guida causata dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale “indicatore” dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione”, da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice “criterio dell’uomo comune”, si deve escludere l’irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall’iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L’aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10636 del 27 maggio 2024).
La condotta contestata al ricorrente, anche se non riconducibile al novero dei motivi automaticamente ostativi previsti dall’art. 6 della legge n. 91/1992 (specificamente per le ipotesi di cittadinanza richiesta iure matrimoni ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, in ordine alle quali, in nome dell’unità familiare, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del richiedente, coniuge di cittadino), ha non irragionevolmente condizionato il giudizio complessivo della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale si deve tenere conto di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Inoltre non giova al ricorrente invocare l’intervenuta estinzione concessagli dalla competente autorità giudiziaria in data 19 dicembre 2018, in quanto i provvedimenti di riabilitazione, estinzione e persino i provvedimenti collettivi di clemenza non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis , proprio perché, al contrario, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Fenomeno cui nel provvedimento si fa riferimento, ove si precisa che “ anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali e la tipologia delle fattispecie criminose attribuite, finanche a prescindere dagli esiti processuali e dall’eventuale dichiarazione di estinzione ”.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, rispetto a cui il ricorrente non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini, il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere il provvedimento impugnato immune dai vizi individuati con i motivi di censuri formulati dalla parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.