Articolo 220 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 218Articolo 211
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9 ottobre 2010
Art. 220. Ammissione alle scuole militari 1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010