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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2024, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2342/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Franco, Parte_1
elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_1
Laghi, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , ;
[...] CP_7 CP_8
- CONVENUTI contumaci -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_9
- INTERVENTORE ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere nato il Parte_1
14/05/1953 a Novara da una relazione more uxorio intercorsa tra sua madre e CP_10
(nato ad [...] il [...]) e che quest'ultimo era deceduto il 23/06/2013 Parte_2 R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 2 di 5
senza aver provveduto al riconoscimento del rapporto di filiazione, come per lungo tempo assicurato, conveniva in giudizio , con il quale si era unito in Controparte_1 Parte_2
matrimonio, nonché gli ulteriori eredi , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e (tutti fratelli di ), al fine di ottenere dal Tribunale la
[...] CP_6 CP_7 Parte_2
dichiarazione giudiziale di paternità, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle consequenziali annotazioni nell'atto di nascita.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore dichiarava la contumacia di poiché non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente evocata Controparte_1 ed invitava l'attore a produrre certificato storico di famiglia di al fine di verificare Parte_2
l'integrità del contraddittorio. Alla successiva udienza del 16/12/2016 l'attore provvedeva al deposito del predetto certificato ed il Tribunale concedeva termine per la notifica dell'atto di citazione agli eredi di da esso risultanti ( , , , Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e , fratelli di ). In data 28/03/2017 si costituiva CP_5 CP_6 CP_7 Parte_2
in giudizio , mediante deposito in cancelleria di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, la quale, pur disconoscendo la vicenda dedotta dall'attore, dichiarava di rimettersi agli esiti dell'istruttoria ed alla conseguente decisione del Tribunale.
Non si costituivano le altre parti convenute, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente
[...] CP_6 CP_7
giudizio.
La causa veniva istruita unicamente attraverso la C.T.U. disposta dal Tribunale, avendo l'attore rinunziato all'escussione dei propri testi indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed ammessi con ordinanza del 23/11/2018. Acquisito l'atto di nascita integrale dell'attore, dal quale risultava che era nato dall'unione naturale della dichiarante “con Parte_1 CP_10 uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al presente riconoscimento”, all'udienza del giorno 4/06/2024 le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, di cui chiedevano l'accoglimento, ed il Tribunale assegnava la causa a sentenza senza i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Nel merito
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia di resa all'udienza Controparte_11
del 15/9/16, essendosi costituita tardivamente in data 28/03/2017; va altresì specificato che gli altri eredi di , , nata ad [...] il [...] (sorella di ), e Parte_2 Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (figlio di ), non hanno partecipato al CP_8 Parte_2 R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 3 di 5
giudizio perché deceduti rispettivamente in data 20/5/12 in Segrate (MI) e in data 31/08/1989 a
Massignano (A.P.).
Ciò detto, ritiene il Tribunale ricorrano tutti i presupposti normativi per fare luogo al riconoscimento giudiziale di paternità richiesto dall'attore.
Giova premettere in iure che la dichiarazione giudiziale di paternità rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto nato fuori dal matrimonio consegue, attraverso un'azione giudiziale di natura dichiarativo - costitutiva, lo status di figlio in assenza di uno spontaneo atto di volontà di uno dei suoi genitori (o, astrattamente, di entrambi).
L'azione è sussumibile nel disposto degli artt. 269 e ss. c.c. e, in particolare, le norme applicabili alla fattispecie in esame sono:
Art. 269 c.c. - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità: “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
Art. 270, co. 1, c.c. - Legittimazione attiva e termine: “L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio”.
Art. 276 c.c. – Legittimazione passiva: “La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità [naturale] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].
Art. 277, co.1, c.c. - Effetti della sentenza: “La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.”.
In particolare, con riferimento all'art. 269, comma II, c.c., risulta utile richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ”In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 4 di 5
per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge ”
(Cass. n. 6694/2006; Cass. n. 13665/ 2004).
Così tracciate le coordinate normative e giurisprudenziali e passando alla loro applicazione al caso in esame, va, in primo luogo, confermata l'ordinanza del 6 ottobre 2020, che ha già rigettato, perché infondata, l'eccezione sollevata dalla convenuta di intempestività, rectius prescrizione, dell'azione - per essere stata proposta a distanza di quarantasei anni dalla nascita - stante la previsione normativa dell'imprescrittibilità per il figlio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di accertamento della paternità, come già evidenziato,
è fondata e deve essere accolta.
Infatti, è fuor di dubbio che la consulenza ematologico-genetica, effettuata previa riesumazione della salma di , costituisce lo strumento più idoneo per l'acquisizione della conoscenza Parte_2
del rapporto di filiazione naturale, in ragione dell'elevato margine di attendibilità che tale tipo di esame offre.
Tale consulenza si è basata su esami di laboratorio obiettivi, approfonditi e coerenti nonché sulla comparazione tra i patrimoni genetici delle parti, ragion per cui il Tribunale ritiene di poterne condividere le conclusioni cui è giunto il c.t.u., secondo cui, con probabilità prossima alla certezza,
è il padre naturale di (v. pag. 20 elaborato c.t.u.: “Le analisi Parte_2 Parte_1
molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dal dente di Pt_2
e dal tampone buccale di hanno consentito di rilevare che
[...] Parte_1 Parte_1
è figlio biologico di . La probabilità è pari al 99,99999009% (LR=1,01e7)”) e di porre Parte_2
tale risultanza - rispetto alla quale le parti non hanno mosso rilievi - alla base della presente decisione.
Difatti, pur in assenza di una prova orale, considerato l'esito chiarissimo della consulenza espletata, gli elementi acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di riconoscimento della paternità.
In definitiva, il Tribunale dichiara che , nato il [...] a [...], è figlio Parte_1
naturale di , nato ad [...] il [...] e ivi deceduto il 23/6/13. Parte_2
Con riguardo all'ulteriore richiesta formulata dall'attore di ordinare all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione nell'atto di nascita, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 48, comma III, Decreto
Del Presidente Della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 “La dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità ((...)), dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della
Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.”. Nulla, pertanto, deve essere disposto in questa sede.
3. Il regime delle spese R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 5 di 5
La natura della presente controversia e le questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto, anche tenuto dell'assenza di qualsiasi opposizione da parte di e dei convenuti rimasti Controparte_1
contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. REVOCA la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_11
B. DICHIARA la contumacia di , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e ; CP_6 CP_7
C. ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, DICHIARA che Parte_1
, nato a [...] in data [...], è figlio di , nato il [...] ad
[...] Parte_2
EN ed ivi deceduto il 23/06/2013;
D. COMPENSA tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.;
E. DISPONE che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 18 luglio 2024.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2342/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità” e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Franco, Parte_1
elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_1
Laghi, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , ;
[...] CP_7 CP_8
- CONVENUTI contumaci -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_9
- INTERVENTORE ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere nato il Parte_1
14/05/1953 a Novara da una relazione more uxorio intercorsa tra sua madre e CP_10
(nato ad [...] il [...]) e che quest'ultimo era deceduto il 23/06/2013 Parte_2 R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 2 di 5
senza aver provveduto al riconoscimento del rapporto di filiazione, come per lungo tempo assicurato, conveniva in giudizio , con il quale si era unito in Controparte_1 Parte_2
matrimonio, nonché gli ulteriori eredi , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e (tutti fratelli di ), al fine di ottenere dal Tribunale la
[...] CP_6 CP_7 Parte_2
dichiarazione giudiziale di paternità, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle consequenziali annotazioni nell'atto di nascita.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore dichiarava la contumacia di poiché non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente evocata Controparte_1 ed invitava l'attore a produrre certificato storico di famiglia di al fine di verificare Parte_2
l'integrità del contraddittorio. Alla successiva udienza del 16/12/2016 l'attore provvedeva al deposito del predetto certificato ed il Tribunale concedeva termine per la notifica dell'atto di citazione agli eredi di da esso risultanti ( , , , Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e , fratelli di ). In data 28/03/2017 si costituiva CP_5 CP_6 CP_7 Parte_2
in giudizio , mediante deposito in cancelleria di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, la quale, pur disconoscendo la vicenda dedotta dall'attore, dichiarava di rimettersi agli esiti dell'istruttoria ed alla conseguente decisione del Tribunale.
Non si costituivano le altre parti convenute, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, e , nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente
[...] CP_6 CP_7
giudizio.
La causa veniva istruita unicamente attraverso la C.T.U. disposta dal Tribunale, avendo l'attore rinunziato all'escussione dei propri testi indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed ammessi con ordinanza del 23/11/2018. Acquisito l'atto di nascita integrale dell'attore, dal quale risultava che era nato dall'unione naturale della dichiarante “con Parte_1 CP_10 uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al presente riconoscimento”, all'udienza del giorno 4/06/2024 le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, di cui chiedevano l'accoglimento, ed il Tribunale assegnava la causa a sentenza senza i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Nel merito
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia di resa all'udienza Controparte_11
del 15/9/16, essendosi costituita tardivamente in data 28/03/2017; va altresì specificato che gli altri eredi di , , nata ad [...] il [...] (sorella di ), e Parte_2 Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (figlio di ), non hanno partecipato al CP_8 Parte_2 R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 3 di 5
giudizio perché deceduti rispettivamente in data 20/5/12 in Segrate (MI) e in data 31/08/1989 a
Massignano (A.P.).
Ciò detto, ritiene il Tribunale ricorrano tutti i presupposti normativi per fare luogo al riconoscimento giudiziale di paternità richiesto dall'attore.
Giova premettere in iure che la dichiarazione giudiziale di paternità rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto nato fuori dal matrimonio consegue, attraverso un'azione giudiziale di natura dichiarativo - costitutiva, lo status di figlio in assenza di uno spontaneo atto di volontà di uno dei suoi genitori (o, astrattamente, di entrambi).
L'azione è sussumibile nel disposto degli artt. 269 e ss. c.c. e, in particolare, le norme applicabili alla fattispecie in esame sono:
Art. 269 c.c. - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità: “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
Art. 270, co. 1, c.c. - Legittimazione attiva e termine: “L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio”.
Art. 276 c.c. – Legittimazione passiva: “La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità [naturale] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].
Art. 277, co.1, c.c. - Effetti della sentenza: “La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.”.
In particolare, con riferimento all'art. 269, comma II, c.c., risulta utile richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ”In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 4 di 5
per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge ”
(Cass. n. 6694/2006; Cass. n. 13665/ 2004).
Così tracciate le coordinate normative e giurisprudenziali e passando alla loro applicazione al caso in esame, va, in primo luogo, confermata l'ordinanza del 6 ottobre 2020, che ha già rigettato, perché infondata, l'eccezione sollevata dalla convenuta di intempestività, rectius prescrizione, dell'azione - per essere stata proposta a distanza di quarantasei anni dalla nascita - stante la previsione normativa dell'imprescrittibilità per il figlio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di accertamento della paternità, come già evidenziato,
è fondata e deve essere accolta.
Infatti, è fuor di dubbio che la consulenza ematologico-genetica, effettuata previa riesumazione della salma di , costituisce lo strumento più idoneo per l'acquisizione della conoscenza Parte_2
del rapporto di filiazione naturale, in ragione dell'elevato margine di attendibilità che tale tipo di esame offre.
Tale consulenza si è basata su esami di laboratorio obiettivi, approfonditi e coerenti nonché sulla comparazione tra i patrimoni genetici delle parti, ragion per cui il Tribunale ritiene di poterne condividere le conclusioni cui è giunto il c.t.u., secondo cui, con probabilità prossima alla certezza,
è il padre naturale di (v. pag. 20 elaborato c.t.u.: “Le analisi Parte_2 Parte_1
molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dal dente di Pt_2
e dal tampone buccale di hanno consentito di rilevare che
[...] Parte_1 Parte_1
è figlio biologico di . La probabilità è pari al 99,99999009% (LR=1,01e7)”) e di porre Parte_2
tale risultanza - rispetto alla quale le parti non hanno mosso rilievi - alla base della presente decisione.
Difatti, pur in assenza di una prova orale, considerato l'esito chiarissimo della consulenza espletata, gli elementi acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di riconoscimento della paternità.
In definitiva, il Tribunale dichiara che , nato il [...] a [...], è figlio Parte_1
naturale di , nato ad [...] il [...] e ivi deceduto il 23/6/13. Parte_2
Con riguardo all'ulteriore richiesta formulata dall'attore di ordinare all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione nell'atto di nascita, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 48, comma III, Decreto
Del Presidente Della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 “La dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità ((...)), dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della
Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.”. Nulla, pertanto, deve essere disposto in questa sede.
3. Il regime delle spese R.G. n.° 2342/2015 - Pag. 5 di 5
La natura della presente controversia e le questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto, anche tenuto dell'assenza di qualsiasi opposizione da parte di e dei convenuti rimasti Controparte_1
contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. REVOCA la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_11
B. DICHIARA la contumacia di , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e ; CP_6 CP_7
C. ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, DICHIARA che Parte_1
, nato a [...] in data [...], è figlio di , nato il [...] ad
[...] Parte_2
EN ed ivi deceduto il 23/06/2013;
D. COMPENSA tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.;
E. DISPONE che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 18 luglio 2024.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone.