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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 164/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 164/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MONE ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. Controparte_1
RONDELLI CLAUDIO in sost. avv. PEZZOTTA MARINA;
per l' Controparte_2
la dr.ssa per l'avv. LEZZI ROBERTA.
[...] Per_1 CP_3
L'avv. Rondelli rileva che per un mero refuso la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020199009695221 è stata indica in 30/12/2017, quando dall'esame degli atti (doc. 7) la data corretta è 19/01/2020. Esibisce la visura della da cui risulta la correttezza del domicilio digitale Parte_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 164/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMBELLI MARTINA e dall'Avv. MONE ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZOTTA MARINA
CP_3
Rappresentato e difeso dall'Avv. LUPOLI IA
Controparte_4
Rappresentato e difeso dai dr. PAOLANGELO LUCIA, AD NO, NC IA AN, UT LO, CA IA e EN NC
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente) si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a mancati versamenti contributivi relativi ad un periodo decorrente dal 2007, già chiesti da con cinque avvisi di addebito, nonchè a mancati adempimenti ad ordinanze CP_3 ingiunzione dell' , già oggetto di quattro Controparte_4 precedenti cartelle di pagamento non saldate.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la mancata notifica dei titoli presupposti dell'intimazione, la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione.
Si costituivano e , CP_3 CP_2 Controparte_5 eccependo l'infondatezza dell'opposizione, l' eccepiva anche la sua CP_2 carenza di legittimazione processuale.
2- In via preliminare non può essere condivisa l'eccezione preliminare dell' , in quanto, se è vero che gran parte delle eccezioni contenute in CP_2 ricorso attengono ad attività e adempimenti dell' Controparte_5
, lo stesso non può dirsi per quella relativa alla legittimazione
[...]
(sostanziale) del ricorrente quale soggetto destinatario dei provvedimenti impositivi.
In ogni modo, questa prima eccezione del ricorrente è del tutto da disattendere, poiché i contributi richiesti con gli atti sono tutti relativi alla CP_3 gestione commercianti, dunque personali del , così come personale è la Pt_1 responsabilità per le ordinanze ingiunzione emesse dall' . CP_2
Nel merito, parte resistente ha dimostrato Controparte_1 documentalmente la notifica delle cartelle di pagamento (doc. da 3 a 6a, fasc.
pagina 3 di 6 , così come ha dimostrato la notifica degli avvisi di addebito contenuti CP_6 CP_3 nell'intimazione di pagamento (cfr., doc. 1, fasc. . CP_3
Circa le stesse, parte ricorrente tanto in ricorso, quanto alla prima udienza ha contestato l'efficacia probatorio degli atti depositati in giudizio.
In ordine a detta eccezione, da un lato non vi è stato un espresso disconoscimento, dunque non potrebbe ritenersi necessario che le copie richiedano l'attestazione di conformità (cfr., Cassazione civile, sez. trib.,
19/12/2023, n. 35541: «In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall' art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»), in un contesto in cui, peraltro, la Suprema Corte ha, non solo, più volte evidenziato che l'assenza dell'attestazione può essere colmata dall'agente della riscossione o dall' in giudizio e che, comunque, non risulta sufficiente la CP_7 circostanza a rendere nulla la rilevanza delle copie suddette, dipendendo dalla specifica difformità eccepita (cfr., Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2022, n. 6044:
«Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento prive dell'attestazione di conformità e
l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso»).
Dall'altro lato, gli avvisi di addebito risultano ricevuti in larga parte personalmente e solo in un caso con notifica per compiuta giacenza, così come notificate risultano tutte le cartelle di pagamento.
pagina 4 di 6 3- Ancora, parte opponente, come anticipato, richiede l'accertamento della decorrenza del termine quinquennale dalla notifica degli atti impositivi fino alla notifica dell'Intimazione oggetto della presente vertenza.
Sul punto, ha dimostrato di aver notificato Controparte_8 regolarmente tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione (tra intimazioni e pignoramenti, cfr., doc. da 7 a 11a, fasc. , tutti relativi ai crediti oggetto CP_6 dell'atto impugnato in questa sede, come si evince anche dall'estratto di ruolo
(cfr., doc. 12, fasc. . CP_6
Ne consegue che il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso.
Infine, parte ricorrente, contesta genericamente «ogni preteso diritti intimato con l'atto impugnato» e, in ogni modo, anche la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle cartelle e agli avvisi di addebito.
Considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dei vari atti interruttivi e degli avvisi di addebito (alcune effettuate tramite PEC andate a buon fine, ad indirizzo intestato al persona fisica, anche se quale Pt_1 titolare di ditta individuale), si tratta di eccezioni rispetto alle quali la parte è decaduta, per mancata impugnazione dei relativi atti nei termini prescritti dalla normativa di settore.
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, in euro 3.450,00, oltre spese pagina 5 di 6 generali IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Bologna il 24/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 164/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MONE ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. Controparte_1
RONDELLI CLAUDIO in sost. avv. PEZZOTTA MARINA;
per l' Controparte_2
la dr.ssa per l'avv. LEZZI ROBERTA.
[...] Per_1 CP_3
L'avv. Rondelli rileva che per un mero refuso la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020199009695221 è stata indica in 30/12/2017, quando dall'esame degli atti (doc. 7) la data corretta è 19/01/2020. Esibisce la visura della da cui risulta la correttezza del domicilio digitale Parte_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 164/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMBELLI MARTINA e dall'Avv. MONE ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZOTTA MARINA
CP_3
Rappresentato e difeso dall'Avv. LUPOLI IA
Controparte_4
Rappresentato e difeso dai dr. PAOLANGELO LUCIA, AD NO, NC IA AN, UT LO, CA IA e EN NC
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente) si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a mancati versamenti contributivi relativi ad un periodo decorrente dal 2007, già chiesti da con cinque avvisi di addebito, nonchè a mancati adempimenti ad ordinanze CP_3 ingiunzione dell' , già oggetto di quattro Controparte_4 precedenti cartelle di pagamento non saldate.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la mancata notifica dei titoli presupposti dell'intimazione, la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione.
Si costituivano e , CP_3 CP_2 Controparte_5 eccependo l'infondatezza dell'opposizione, l' eccepiva anche la sua CP_2 carenza di legittimazione processuale.
2- In via preliminare non può essere condivisa l'eccezione preliminare dell' , in quanto, se è vero che gran parte delle eccezioni contenute in CP_2 ricorso attengono ad attività e adempimenti dell' Controparte_5
, lo stesso non può dirsi per quella relativa alla legittimazione
[...]
(sostanziale) del ricorrente quale soggetto destinatario dei provvedimenti impositivi.
In ogni modo, questa prima eccezione del ricorrente è del tutto da disattendere, poiché i contributi richiesti con gli atti sono tutti relativi alla CP_3 gestione commercianti, dunque personali del , così come personale è la Pt_1 responsabilità per le ordinanze ingiunzione emesse dall' . CP_2
Nel merito, parte resistente ha dimostrato Controparte_1 documentalmente la notifica delle cartelle di pagamento (doc. da 3 a 6a, fasc.
pagina 3 di 6 , così come ha dimostrato la notifica degli avvisi di addebito contenuti CP_6 CP_3 nell'intimazione di pagamento (cfr., doc. 1, fasc. . CP_3
Circa le stesse, parte ricorrente tanto in ricorso, quanto alla prima udienza ha contestato l'efficacia probatorio degli atti depositati in giudizio.
In ordine a detta eccezione, da un lato non vi è stato un espresso disconoscimento, dunque non potrebbe ritenersi necessario che le copie richiedano l'attestazione di conformità (cfr., Cassazione civile, sez. trib.,
19/12/2023, n. 35541: «In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall' art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»), in un contesto in cui, peraltro, la Suprema Corte ha, non solo, più volte evidenziato che l'assenza dell'attestazione può essere colmata dall'agente della riscossione o dall' in giudizio e che, comunque, non risulta sufficiente la CP_7 circostanza a rendere nulla la rilevanza delle copie suddette, dipendendo dalla specifica difformità eccepita (cfr., Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2022, n. 6044:
«Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento prive dell'attestazione di conformità e
l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso»).
Dall'altro lato, gli avvisi di addebito risultano ricevuti in larga parte personalmente e solo in un caso con notifica per compiuta giacenza, così come notificate risultano tutte le cartelle di pagamento.
pagina 4 di 6 3- Ancora, parte opponente, come anticipato, richiede l'accertamento della decorrenza del termine quinquennale dalla notifica degli atti impositivi fino alla notifica dell'Intimazione oggetto della presente vertenza.
Sul punto, ha dimostrato di aver notificato Controparte_8 regolarmente tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione (tra intimazioni e pignoramenti, cfr., doc. da 7 a 11a, fasc. , tutti relativi ai crediti oggetto CP_6 dell'atto impugnato in questa sede, come si evince anche dall'estratto di ruolo
(cfr., doc. 12, fasc. . CP_6
Ne consegue che il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso.
Infine, parte ricorrente, contesta genericamente «ogni preteso diritti intimato con l'atto impugnato» e, in ogni modo, anche la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle cartelle e agli avvisi di addebito.
Considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dei vari atti interruttivi e degli avvisi di addebito (alcune effettuate tramite PEC andate a buon fine, ad indirizzo intestato al persona fisica, anche se quale Pt_1 titolare di ditta individuale), si tratta di eccezioni rispetto alle quali la parte è decaduta, per mancata impugnazione dei relativi atti nei termini prescritti dalla normativa di settore.
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, in euro 3.450,00, oltre spese pagina 5 di 6 generali IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Bologna il 24/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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