Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice unico del lavoro dott.ssa Simona D'Auria all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 18110/2023 RG. lavoro
TRA
nato il [...] a [...]. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso C.F._1
Arnaldo Lucci n. 121 presso lo studio dell'Avv. Felice Giugliano (C.F.
) e dall'Avv. Maria Rosaria Coppola (C.F. C.F._2
) che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._3
mandato in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
CONTRO
Società con socio unico soggetta all'attività di Controparte_1
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato con Controparte_2
sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, C.F. e P. Iva
in persona dell'Avv. Nicola Nero, in qualità di institore P.IVA_1
della Società, in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto del
Notaio, Dott.ssa del 13 marzo 2023, rep N. 1885, Persona_1
1
) e Dora Antonia Vuolo (C.F. C.F._4
) del C.F._5 Controparte_3
e con gli stessi elettivamente domiciliata presso
[...]
Co l'Ufficio “ ” Controparte_3 Controparte_3
sito in Napoli, Corso A. Lucci, n. 156, come da procura in calce
[...]
alla memoria di costituzione rilasciata su foglio separato;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Aumento degli scatti stipendiali in base al riconoscimento dell'anzianità di servizio da contratto di apprendistato e differenze retributive.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente individuato in epigrafe ha convenuto in giudizio per sentir accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto all'aumento degli scatti stipendiali parametrati all'anzianità di servizio maturata a partire dal contratto di apprendistato e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
A sostegno delle proprie pretese parte ricorrente ha posto: di essere dipendente della società convenuta a far data dal 29.03.2019 con matricola 2 948707 ed attuale inquadramento nel Livello professionale
B posizione retributiva B2 tecnici specializzati figura professionale
Macchinista; di prestare la propria attività presso CP_4
l'impianto di Napoli Campi Flegrei;
di essere stato assunto
[...]
29.03.2019 con Contratto di Apprendistato professionalizzante della
2 durata di 36 mesi, presso lo stesso impianto con inquadramento convenzionalmente previsto nel livello C parametro C1 per il primo periodo di ventiquattro mesi e poi B3 figura professionale macchinista e collocato presso il Compartimento di Napoli, ove ha svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni e ciò per l'intera durata del
Contratto di apprendistato, conclusosi in data 29.03.2022; che il corso di 36 mesi del contratto di apprendistato si è concluso con esito positivo;
che, pertanto, tale contratto è stato convertito in contratto a tempo indeterminato a norma di legge per cui ha Controparte_1
provveduto all'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato, con conferma della figura professionale come indicato in contratto, del numero di matricola assegnato originariamente prevedendone dal 29.03.2019 la decorrenza degli effetti giuridici ma solo dal 29.03.2022 la decorrenza degli effetti economici e quindi della maturazione degli aumenti periodici di anzianità (Anzianità
Professionale Aziendale); che da tale provvedimento è scaturito che l'anzianità di servizio del ricorrente, ai fini economici, non è stata adeguatamente valutata;
che, dunque, tale erronea decorrenza degli effetti economici ha altresì implicato conseguenze ai fini dell'accantonamento della buonuscita producendo l' azzeramento per il ricorrente dei cd. scatti e classi stipendiali biennali (A.P.A. Anzianità
Professionale Aziendale), nel senso che la R.F.I. non ha computato, neppure a tal fine, il periodo lavorativo maturato durante il contratto di apprendistato;
che, conseguentemente non sono state attribuite al ricorrente le adeguate spettanze retributive.
Tanto premesso il lavoratore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausola di
3 cui al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra ricorrente e il 29.03.2019 che limita la decorrenza Controparte_1
dell'anzianità di servizio e di conseguenza gli importi maturati a titolo di scatti stipendiali A.P.A.; 2. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato professionalizzante deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del 29.03.2019; 3. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità
Professionale Aziendale] e la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.04.2021 al 30.09.2023, somma pari ad €. 1.335,49 dovuta quanto ad €. 1.181,05 per sorta, €. 75,69 per rivalutazione ed €.
78,79 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre ulteriori accessori dal 01.10.2023 e per l'effetto 5. condannare in persona del legale rapp.te pro tempore con Controparte_1
sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 1.335,49 dovuta quanto ad €. 1.181,05 per sorta, €. 75,69 per rivalutazione ed €. 78,79 per interessi e/o la differente somma di
Giustizia il tutto oltre gli ulteriori accessori dal 01.10.2023 al saldo;
6. condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Con memoria si è costituita che, con diverse difese ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
4 Il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Come evidenziato da precedenti di merito di questa sezione cui la scrivente aderisce e a cui integralmente ci si riporta anche ex art. 118 disp. Att. Cpc considerato che trattasi di identica questione di diritto, il ricorso va respinto.
Il ricorrente è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante del 29/03/2019 cui risulta applicabile la disciplina del d.lgs 81/2015, entrato in vigore in data 25.6.2015.
Dalla citata normativa emerge come la nuova disciplina modifichi significativamente le disposizioni generali del contratto di apprendistato, comune all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, all'apprendistato professionalizzante e infine all'apprendistato di alta formazione e ricerca, nel tentativo di semplificarne la disciplina.
Un primo elemento innovativo introdotto dal legislatore concerne il ruolo della contrattazione collettiva. Il d.lgs. n. 81/2015 modifica l'assetto delle fonti di regolazione del contratto di apprendistato, affidando alla fonte legislativa la competenza in ordine alla regolamentazione di alcuni profili del contratto individuale, quali la forma del contratto, la redazione del Piano Formativo Individuale, la durata minima della componente formativa, l'apparato sanzionatorio, la disciplina del recesso. Salvo i profili sopraindicati, la contrattazione collettiva continua ad avere piena competenza sulla disciplina dei restanti aspetti contrattuali nel rispetto dei principi previsti dall'art. 42, comma 5.
Detta norma invero stabilisce “5. Salvo quanto disposto dai commi da
5 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
6 g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
Orbene, l'art. 22 comma 9 del CCNL 2012 espressamente prevedeva:
“l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità”. Detta previsione è stata integralmente riprodotta nell'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 16.12.2016.
Nella specie, dunque, dal 29/03/2019 al 29/03/2021, e cioè per i primi 24 mesi di apprendistato, il ricorrente non ha avuto accesso agli aumenti periodici di anzianità. Correttamente parte datoriale ha riconosciuto un primo aumento alla maturazione del secondo biennio (cfr. documento di cui all'allegato n. 6 della produzione di parte resistente).
La domanda attorea va dunque respinta.
La novità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
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Napoli lì_10.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Simona D'Auria
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