Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 731/2023, promossa da
(c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della ditta SY (P. IV , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Massimo Finizio, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
CONTRO
(c.f. e per Controparte_1 P.IVA_2
essa (P. IV in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cappuccilli, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata- intervenuta in primo grado
E nei confronti di
(c.f. e P. IV ) e per essa Controparte_3 P.IVA_4
quale mandataria ( ), rappresentata in primo grado CP_4 P.IVA_5 dall'Avv. Alessandra Cappuccilli
Appellata
722/2021 pubblicata il 9.11.2021, entrambe rese dal Tribunale di Chieti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in sede di p.c.:
“L'appellante, a mezzo del sottoscritto difensore, torna ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito ed argomentato poiché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, riportandosi ai propri scritti difensivi nonché alle deduzioni d'udienza, precisa le proprie conclusioni insistendo per il loro accoglimento integrale:
1) IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di riconvocare il CTU nominato in primo grado, al fine di:
a) individuare gli estratti conto mancanti ed effettuare i ricalcoli, azzerando il saldo indicato nel primo di una serie continua di estratti sino alla data di chiusura del conto corrente;
b) rideterminare il saldo del conto corrente n. 44400, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub per l'intero periodo che va dall'apertura del conto corrente sino al contratto di aper-credito del 01.08.2007 ed epurando ogni effetto anatocistico da tale data e sino al 23.10.2013, senza vieppiù tener conto delle variazioni peggiorative, tempo per tempo, intervenute nel corso del rapporto di conto corrente.
2) ANCORA IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ad intervenire e costituirsi in surroga della CP_1
parte opposta nel presente giudizio, per difetto di titolarità del credito oggetto di causa ovvero per inopponibilità dell'operazione di scissione ex adverso citata nei confronti dell'odierno appellante;
3) NEL MERITO, CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N.
44400, accertare e dichiarare, congiuntamente e/o alternativamente: 1. la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa al tasso d'interesse debitore intra-fido applicata al rapporto di conto corrente impugnato ovvero, in subordine,
l'inefficacia delle condizioni peggiorative applicate al rapporto di conto corrente impugnato rispetto a quelle pattuite originariamente, per mancanza delle prescritte comunicazioni ex lege;
2. la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti per le ragioni di cui in premessa;
conseguentemente, rideterminare l'effettivo saldo del conto corrente impugnato alla data della sua chiusura, azzerando il saldo del primo e/c prodotto in giudizio, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB a far data dall'apertura del conto corrente e sino al 01.08.2007 ed epurando il rapporto dai costi ivi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal
01.08.2007 e sino al 23.10.2013 per le ragioni di cui in premessa, nonché da ogni addebiti ivi effettuato in virtù di illegittime variazione in pejus.
All'esito di quanto sopra, in accoglimento dei motivi di gravame di cui in premessa, accertare e dichiarare, in tutto e/o in parte, non dovute le somme accertate nella sentenza impugnata, compensando l'asserita ragione creditoria della CP_5
appellata con le somme illegittimamente addebitate in danno del correntista - appellante in conseguenza delle nullità sopra eccepite;
4) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande, compensare tra le parti integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulle questioni oggetto di causa”.
Per l'appellata in sede di p.c.:
“L'Avv. Alessandra Cappuccilli, nell'interesse della società appellata, nel richiamare tutto quanto dedotto ed eccepito con la propria comparsa di costituzione
e risposta, così precisa le proprie conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, provvedere come appresso:
a) rigettare integralmente la proposta impugnazione, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni loro parte le sentenze appellate;
b) in via subordinata, in caso di riforma, anche parziale, della sentenza appellata, condannare comunque l'opponente a pagare la somma che la Corte riterrà a credito della società appellata;
c) in ogni caso, condannare l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del presente giudizio”.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza definitiva n. 273/2023, pubblicata in data 17.05.2023, il Tribunale di
Chieti definiva il procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della banca con il quale era stato ingiunto al sig. in CP_6 Parte_1 proprio e quale titolare della ditta SY, la somma complessiva di €
132.646,28 a titolo di saldo debitore del rapporto di c/c n. 44400, di rate insolute e residuo capitale per i finanziamenti n. 3555307 e n. 741676707, saldo debitore del rapporto anticipi, - sulla base della sentenza non definitiva n. 722 del 2021 pubblicata il 9.11.2021 con la quale il Tribunale aveva rigettato i motivi di opposizione relativi ai contratti di finanziamento (non oggetto di impugnazione nel presente giudizio di gravame) e ammettendo contestualmente CTU contabile da espletarsi secondo i principi in essa richiamati in relazione a rapporti di conto corrente-, accertando un credito a favore della opposta nella misura di € 110.819,17, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della predetta somma, nonché alle spese del giudizio di opposizione, previa compensazione nella misura di 1/5.
1.1 Il giudizio di primo grado era diretto a far accertare l'usurarietà del tasso di interesse indicato nel contratto di conto corrente e del contratto di conto anticipi,
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza,
l'illegittimità dell'ammortamento alla francese previsti nei contratti di mutuo con conseguente ricalcolo, limitatamente alla parte oggetto del presente giudizio, del saldo di conto corrente in conseguenza delle dedotte nullità, domande meglio precisate in sede di memoria primo termine ex art. 183, VI c., c.p.c..
1.1 A seguito della sentenza non definitiva, veniva espletata ctu contabile diretta a ricostruire il saldo di conto corrente nel rispetto delle indicazioni e quesiti posti nella sentenza stessa da parte del Giudice.
1.2 Si costituiva la a seguito di atto di Controparte_7
scissione parziale con il quale aveva acquistato il credito della originaria Banca MPS
SpA.
2. Il Tribunale di Chieti con la sentenza definitiva n. 273/2023 decideva nei termini espressi al punto 1 facendo proprie le risultanze della espletata ctu, aderente ai principi giuridici indicati dal Giudice nella sentenza non definitiva comprensiva anche delle risposte svolte in maniera analitica alle osservazioni dei periti di parte, come meglio descritte nella parte motiva della sentenza alla quale ci si riporta.
3. Avverso le sentenze, definitiva e non definitiva, del Tribunale di Chieti ha proposto appello il sig. in proprio e quale titolare della ditta Parte_2
SY, sulla base di cinque motivi, di cui il primo articolato in due sotto motivi, che si vanno a compendiare.
3.1 Omessa valutazione della circostanza preliminare inerente al difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dell'asserita cessionaria
[...]
ad intervenire in surroga della banca opposta nel corso del giudizio di CP_1
primo grado, per mancata prova della titolarità del credito oggetto
d'ingiunzione ovvero per inopponibilità all'odierno appellante dell'operazione di scissione intercorsa tra la richiamata asserita cessionaria e la Banca M.P.S.
S.p.A..
3.1.A Con la prima parte del presente motivo di impugnazione, parte appellante lamenta la mancata verifica da parte del Giudice di prime cure della effettiva titolarità in capo alla società intervenuta in surroga della titolarità del credito opposto con il decreto ingiuntivo avendo questa semplicemente dichiarato all'atto della sua costituzione in giudizio di essere divenuta beneficiaria di un generico e indeterminato Contr compendio di attività e passività, originariamente appartenuti alla banca senza aver dato la prova che in quel compendio vi rientrasse anche il credito per cui era causa.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante evidenzia che la società intervenuta si era limitata a depositare esclusivamente l'avviso di scissione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, circostanza che secondo la giurisprudenza di legittimità non era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito e nemmeno la produzione avvenuta nel corso del giudizio di primo grado del Progetto di SI costituiva documento idoneo a dimostrare la predetta titolarità in quanto non era stato prodotto il dettaglio dei crediti come indicato nell'allegato A del progetto stesso.
A parere dell'appellante dall'esame dell'avviso di scissione non emergerebbero elementi tali da poter determinare le categorie di crediti oggetto dell'operazione di scissione parziale, contestando anche l'ulteriore circostanza che la posizione dell'appellante potesse essere qualificata “a sofferenza” secondo la circolare della
Banca d'Italia o che il credito fosse da considerare inadempienze probabili, non potendo a parere dell'appellante la comunicazione del 24.01.2019, contenente la decadenza dal beneficio del termine, preannunciare una possibile segnalazione a sofferenza del proprio nominativo.
3.1.B Con l'ultima parte del primo motivo, l'appellante asserisce la non opponibilità nei propri confronti dell'operazione di scissione tra la e Banca MPS stante la CP_1
mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della predetta operazione essendo nell'ambito della cessione dei crediti in blocco come disciplinato dall'art. 4 l. n.
130/99 3 art. 58 Tub tale adempimento necessario unitamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, come rappresentato dalla giurisprudenza di merito richiamata nell'atto di appello.
3.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, comma 3, T.U.B. e 1284, terzo comma, c.c., per avere il giudice di primo grado omesso di dichiarare la nullità degli illegittimi addebiti ultra-legali presenti in conto corrente a titolo di interessi debitori intra-fido, per l'intero periodo che va dall'apertura del conto corrente e sino al 01.08.2007, per difetto di una valida pattuizione, espressa in forma scritta, che regolasse il richiamato tasso di interesse debitore nel citato periodo.
Con tale motivo di appello, l'appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice il quale aderendo alla risultanze della CTU non avrebbe dichiarato l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi intra-fido a partire dall'apertura del conto fino al 01.08.2007, risultando al contrario gli addebiti dagli estratti conto depositati dalla in difetto di pattuizione per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c., CP_5
essendo nel contratto di conto corrente del 13.08.2001 pattuito solo il tasso d'interesse debitore per sconfinamenti.
Secondo l'appellante inoltre prima il Ctu poi il Giudice avrebbero errato nel non considerare l'assenza del contratto di apertura dell'affidamento accordato sin dall'apertura del conto e, comunque, l'assenza di una pattuizione che andasse a regolare il tasso debitore intra-fido.
3.3 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c., nonché 3 e 6 della delibera CICR del 09.02.2000, per avere il giudice di primo grado ritenuto valida la clausola anatocistica prevista nel contratto di apertura di credito del
01.08.2007, nonostante non vi fosse alcuna indicazione del Tasso Annuo
Effettivo (c.d. applicato al conto corrente impugnato. CP_8
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di affidamento del 01.08.2007 in quanto non contenente alcuna indicazione del TAE – Tasso Annuo Effettivo – applicato all'apertura di credito in conto corrente, ponendo a base dell'eccepita nullità alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte di Appello, come richiamati nell'atto di appello.
A supporto della propria argomentazione, parte appellante fa rilevare che nel contratto di apertura di credito del 1.08.2007 vi sono indicati solo i tassi di interesse nominali come risultante dal prospetto del contratto stesso e quindi in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 2000.
3.4 Violazione dell'art. 118 TUB, per avere il giudice di prime cure omesso di valutare l'eccepita doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della nel corso del rapporto di conto corrente. CP_9
Parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice della predetta eccezione, asseritamente formulata sin dal primo scritto difensivo in primo grado, avendo la banca posto in essere nel corso del rapporto numerose variazioni peggiorative dei tassi di interesse debitori, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 118 TUB, senza la preventiva comunicazione scritta contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto o comunque comunicazioni non portate a conoscenza del correntista.
Non avendo la dato la prova dell'effettiva comunicazione delle variazioni CP_5
contrattuali, come tali illegittime, parte appellante chiede la rideterminazione del saldo di conto corrente epurandolo da oneri e interessi addebitati difformi rispetto a quelli indicati nei contratti.
3.5 Con riferimento alle spese di lite liquidate in sentenza.
Da ultimo, parte appellante rileva che riconoscendo come non dovuta la somma di €
50.921,85 relativa al c/c 44400 in favore degli appellati la Corte adita dovrebbe riformare il capo della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese lite liquidate in primo grado ponendole tutte in capo alle appellate o, in subordine, da compensare in toto.
4. Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
e per essa la in persona del suo
[...] Controparte_2
Procuratore, contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone, quindi, il rigetto.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e all'udienza del 14.01.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., è stata rimessa in decisione.
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6. L'appello deve essere rigettato in quanto infondato.
6.1 Il primo motivo di appello non merita accoglimento avendo la dato piena CP_1
prova della titolarità del credito per cui è ingiunzione attraverso le produzioni documentali versate in atti sin dal primo grado di giudizio.
Nello specifico, l'intervenuta società ha prodotto:
a) l'avviso di cessione parziale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.151 del 29.12.2020
Parte Seconda dal quale risulta essersi resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre
2020, a seguito di atto di scissione stipulato con la Banca MPS, “di un compendio di attività e passività (il "Compendio"), come identificato nell'Atto di SI e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e • passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati. di un compendio di attività e passività (il "Compendio"), come identificato nell'Atto di
SI e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come
"sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i Cont "Crediti ); • crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e,
Cont unitamente ai Crediti i "Crediti Deteriorati"); • rapporti giuridici relativi ai
Crediti UTP. Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di SI. In conseguenza di quanto previsto dall'Atto di SI, a partire dalla Data di Efficacia, la Beneficiaria è subentrata di pieno diritto alla nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei Pt_3
rapporti giuridici ad essa assegnati e costituenti il Compendio, di guisa che la
Beneficiaria possa continuare senza soluzione di continuità nell'esercizio dei diritti ad essa assegnati per effetto della scissione” (doc. n. 2, fascicolo primo grado appellata);
b) Atto di scissione del 25.11.2020 con il quale vengono indicati gli elementi attivi e passivi trasferiti alla beneficiaria al 31.12.2019: “relativi a all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari
e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel
Progetto di SI (Paragrafo 3 "Compendio oggetto di assegnazione per effetto della SI" punto 3.1 "Situazioni patrimoniali e Compendio ")” (doc. n. 3 Per_1
fascicolo primo grado appellata);
c) Progetto di SI (doc. n. 4 fascicolo parte appellata), con descrizione del
Compendio . Per_1
Tale documentazione unitamente alla missiva del 24.01.2019 (doc. n. 12 fascicolo monitorio appellata) con la quale la Banca MPS comunicava l'immediato pagamento della posizione debitoria dell'odierno appellante a seguito della già avvenuta revoca, comunicata con missiva del 29.10.2018, di tutti gli affidamenti e recesso da tutti i rapporti intrattenuti con l'appellante, con trasferimento immediato a sofferenza, portano questo Collegio a ritenere provata in capo all'odierna appellata la piena titolarità del credito azionato in monitorio.
Né l'assunto di parte appellante circa la inopponibilità dell'avvenuta scissione per mancata iscrizione dell'atto nel registro delle imprese può essere condivisa in quanto già nell'avviso di scissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale emerge tale circostanza
(si legge testualmente: “La comunicazione dell'avvenuta scissione viene altresì depositata per l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, a norma dell'articolo 58, secondo comma, del TUB) e in ogni caso la scissione risulta essere stata iscritta nel registro delle imprese a seguito della produzione nel presente giudizio della visura della produzione che sebbene avvenuta solo in grado di appello la stessa deve CP_1
essere considerata ammissibile in quanto diretta a dimostrare la legittimazione processuale di questa.
Il primo motivo non può trovare accoglimento.
6.2 Il secondo motivo di appello deve esser dichiarato inammissibile per carenza di interesse dell'odierno appellante in quanto, come accertato in sentenza e sulla base della ctu espletata, il conto corrente per il periodo dal 30.04.2001 al 30.06.2007 ha avuto un saldo contabile sempre attivo, per cui non sono stati applicati né i tassi debitori per sconfinamenti (pattuiti) né avrebbero potuto essere applicati ipotetici interessi debitori intra-fido non essendo il conto corrente affidato.
Né può assumere rilevanza l'argomentazione svolta da parte appellante diretta a dimostrare che il conto corrente fosse affidato sin dalla sua apertura e basata sullo schema riepilogativo della “staffa” come riprodotto alla pag. 12 dell'atto di citazione dal quale a parere dell'appellante risulterebbe un tasso intra-fido del 7,75%, in quanto tale valore (7,75 MAS) è da ricondurre alle spese di tenuta conto e non a un ipotetico e non dimostrato tasso intra-fido.
6.3 Con il terzo motivo di doglianza, come già rappresentato in precedenza, parte appellante lamenta sostanzialmente che nel contratto di affidamento del 01.08.2007 non vi è l'indicazione del TAE con conseguente nullità della clausola anatocistica contestando la conclusione del Giudice il quale, ritenendo valida la clausola, non avrebbe espunto dal calcolo gli illegittimi addebiti nel periodo 1.08.2007/23.10.2013.
La Corte non condivide quanto argomentato sul punto dall'appellante in considerazione del fatto che il contratto di apertura di credito quale contratto accessorio a quello di conto corrente (Cass. Civ. Ord. n. 31651/2019) e strettamente collegato a quest'ultimo ben può essere regolato dalle condizioni contrattuali previste per il rapporto di corrispondenza.
Dalla documentazione versata in atti (doc. n. 2 fascicolo monitorio) emerge che nel contratto di conto corrente è previsto il TAE per cui alcuna nullità può essere invocata nel caso di specie senza poi considerare che: il rapporto di apertura di credito del 01.08.2007 a valere sul rapporto n. 44400 richiama, per la parte non espressamente prevista, le condizioni previste in altri contratti (art. 1 Condizioni generali); il rapporto di conto corrente del 13.08.2001 prevede all'art. 6 la disciplina delle aperture di credito.
6.4 La Corte ritiene di dover dichiarare il quarto motivo inammissibile sotto un duplice aspetto ovvero tardività e genericità.
La domanda è tardiva in quanto proposto per la prima volta in appello e quindi in violazione dell'art. 345 c.p.c. tanto è che dalla disamina degli atti di primo grado non si rinviene alcuna domanda formulata in tal senso e diretta, quindi, a sollevare la questione dell'illegittimo esercizio da parte della banca dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB, tanto è che anche in sede di ctu tale questione non è stata posta né si possono individuare quesiti di parte aventi tale oggetto o espresse contestazioni rivolte all'operato dell'ausiliario del Giudice.
Sotto il secondo profilo, la sua formulazione si appalesa generica in quanto priva delle ragioni/argomentazioni dirette a indicare nello specifico a quali periodi si riferisce e in quale tipo di violazione sarebbe incorsa la nell'esercizio dello ius CP_5
variandi (a titolo esemplificativo: assenza del giusto motivo).
L'appello così come proposto deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. A seguito del rigetto dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante deve essere condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.
Essendo il valore della domanda indeterminabile, come dichiarato con l'atto di citazione in appello, esse vengono liquidate nei valori medi -indeterminabile complessità bassa- avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio, quindi, in euro 6.946,00, oltre spese generali, Cap e IV – se dovuta- come per legge.
Si rinviene, tuttavia, l'applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020) da porre in capo a parte appellante.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate in euro 6.946,00, oltre Spese generali, Cap ed IV, se dovuta, come per legge;
4) Dichiara l'appellante principale tenuto al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono