Ordinanza cautelare 12 settembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 00379/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2023 REG.RIC.
N. 00246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2023, proposto da
Ecoalba S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Irmici, Giovanna Santacroce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agir - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
R.T.I. Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Giugliano in Campania (NA), alla Via Nuova Sant'Antonio, n. 27/3, anche in qualità di mandataria della costituenda ATI con la società ECOGIN srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata, difesa e domiciliata come in atti dall’avv. Luca Tozzi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da
Ecoalba S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Irmici, Giovanna Santacroce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agir - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo, Comune di Collecorvino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
R.T.I. Ecoce S.r.l./Ecogin S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 206 del 2023:
- della aggiudicazione in favore del R.T.I. Ecoce s.r.l./ Ecogin s.r.l. dell'appalto di “ servizi di raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti urbani e spazzamento delle vie comunali e gestione del centro di raccolta comunale nel Comune di Collecorvino ” - Risarcimento danni.
quanto al ricorso n. 246 del 2023:
- della nota prot. n. 1779 del 3.8.2023, con la quale Agir ha chiesto la sostituzione dell’operatore ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs. 50/2016;
- del riscontro di Ecoce s.r.l. in data 11.8.2023 e dei relativi allegati, costituiti dal nuovo contratto di avvalimento, sottoscritto tra Ecogin s.r.l. e Raccolgo s.r.l., e dagli altri documenti di gara;
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agir - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo e del R.T.I. ECOCE S.r.l./ECOGIN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Cooperativa Sociale di tipo “B” Ecoalba ha partecipato, classificandosi seconda, alla gara pubblica, indetta dall’Agir Abruzzo, per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti urbani e spazzamento delle vie comunali e gestione del centro comunale di raccolta nel territorio del Comune di Collecorvino per anni 6 (sei), per un importo a base di gara di € 3.517.319,82.
L’appalto veniva affidato sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica veniva effettuata in base ai seguenti punteggi: 80 punti per l’offerta tecnica; 20 punti per quella economica.
Con l’odierno gravame, ritualmente notificato il 09/08/2023 e depositato il 23/08/2023, la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, di tutti gli atti in epigrafe indicati inerenti alla predetta procedura e, principalmente, della determinazione n. 140 del 6.7.2023, con la quale l’AGIR ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore del R.T.I. Ecoce s.r.l./ Ecogin, che conseguiva il miglior punteggio di 82,34 (di cui 65,03 punti per l’offerta tecnica e 17,31 punti per l’offerta economica), con un ribasso del 3,79%.
Il gravame è affidato alla denuncia di quattro articolate doglianze con cui si deduce:
“ 1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli articoli 89, comma 1, e 83 del d. lgs. 50/2016 Violazione degli articoli 7.3, lettera a), 7.4 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta.
2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 95, comma 10, del d. lgs. 50/2016 Violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta.
3. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 97, comma 6, del d. lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 24 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta.
4. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-ter), del d. lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – sviamento – travisamento – ingiustizia manifesta ”.
Si sono costituite per resistere al ricorso l’AGIR - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo ed il controinteressato R.T.I. Ecoce s.r.l./Ecogin s.r.l. instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
All’esito dell’udienza camerale del giorno 8 settembre 2023 fissata per l’esame della domanda cautelare, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 104/2023 pubblicata il 12/09/2023, ha respinto l’istanza cautelare per carenza di pregiudizio grave e irreparabile, ritenendo recessivo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privatistico di parte ricorrente, consistente nella mera opportunità di conseguire l’aggiudicazione in suo favore, rispetto al prevalente interesse pubblico a dare massimo impulso al procedimento finalizzato all’affidamento e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Con la medesima ordinanza cautelare è stata fissata, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2023.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, allibrato al n. R.G. 246/2023, notificato il 30/09/2023 e depositato il 06/10/2023, la Società Cooperativa ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 1779 del 3.8.2023, con la quale l’Agir ha chiesto la sostituzione dell’operatore ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs. 50/2016, nonché il riscontro di Ecoce s.r.l. in data 11.8.2023 ed i relativi allegati.
Con l’atto per motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato di aver appreso dalla memoria di costituzione depositata il 6 settembre 2023 da AGIR che la stazione appaltante, avendo appurato “ una irregolarità circa il possesso dei requisiti di ordine generale … in capo all’ausiliaria Win Ecology s.r.l. ”, aveva richiesto al RTI Ecoce di sostituire la stessa ditta ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d. lgs. 50/2016. All’esito della ricezione della richiesta di AGIR, il RTI Ecoce ha trasmesso, in data 11.08.2023, un nuovo contratto di avvalimento.
Con la prima censura articolata nell’atto per motivi aggiunti la ricorrente lamenta: “ 1. In via diretta e derivata. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli articoli 89, commi 1 e 3, e 83 del d. lgs. 50/2016 Violazione degli articoli 7.3, lettera a), 7.4 del disciplinare di gara. Nullità originaria del contratto di avvalimento – Violazione degli artt. 1418, secondo comma, e 1346 del codice civile Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta ”. Con il secondo, terzo e quarto motivo, la ricorrente ha riproposto le censure già svolte nel grave introduttivo ed ha replicato alle avverse deduzioni formulate nelle memorie di costituzione della Amministrazione resistente e del RTI controinteressato.
In prossimità dell’udienza di trattazione di merito del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle rispettive conclusioni e chiedendone l’integrale accoglimento.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
2. In via del tutto preliminare va disposta la riunione, per evidenti ragioni di connessione, dell’odierno gravame con il ricorso per motivi aggiunti rubricato con il n. R.G. 246/2023.
3. Ciò posto, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti non sono meritevoli di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
3.1. Con la prima censura articolata nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta la mancata esclusione del RTI controinteressato, il quale – in violazione degli artt. 89 c. 1 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e degli art. 7.3 lett a) e 7.4 del disciplinare gara – avrebbe presentato un contratto di avvalimento, sottoscritto dalla propria mandante con l’operatore economico WIN ECOLOGY S.r.l., “ generico e, di conseguenza, nullo alla luce dell’art. 8 del disciplinare di gara … ”. A detta della ricorrente la genericità del contratto emergerebbe dal punto 3 della stipula, rubricato “ Risorse messe a disposizione ”, ove le parti hanno testualmente pattuito che “… l’ausiliaria Win Ecology srl pone a disposizione di Ecogin srl per esecuzione del contratto: … - le attrezzature ed il know how necessari per la realizzazione e gestione del centro di trasferenza prescritto dal Capitolato di Gara; - le attrezzature ed il know how per una completa informatizzazione del Centro di Raccolta; - eventuale integrazione della flotta autocarri che dovessero rendersi necessarie ”.
Nel contratto in argomento non sarebbero state specificate “ quali e quante attrezzature ” verranno messe a disposizione dalla società ausiliata.
3.1.1. La censura è inammissibile, oltre che infondata.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che a seguito dell’accertamento di una irregolarità circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in capo all’ausiliaria WIN ECOLOGY S.r.l. (interdizione ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.l.gs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto soggetta al pericolo di infiltrazioni mafiose), in applicazione dell’art. 89, comma 3, D. Lgs 50/2016, l’AGIR ha richiesto al RTI di sostituire l’ausiliaria “ con un nuovo operatore economico che rispetti le condizioni di partecipazione alla procedura di gara in oggetto ”. In esito a detta richiesta il RTI ECOCE ha provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto di avvalimento con l’ausiliaria Raccolgo S.r.l. in sostituzione del precedente.
Ne consegue, pertanto, che la ricorrente non ha più interesse a coltivare la censura inerente alla contestazione del contenuto dell’originario contratto di avvalimento, atteso che lo stesso è stato superato dal successivo contratto di avvalimento concluso con il nuovo operatore economico.
3.1.2. Seppure si volesse prescindere dal predetto profilo di inammissiiblità deve rilevarsi che il motivo è, comunque, infondato.
Il disciplinare di gara ha richiesto ai concorrenti, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale due requisiti:
• “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari relativi agli anni 2020/2021/2022 non inferiore all'importo annuo di € 586.219,97IVA esclusa. B.1) ”;
• “… aver eseguito nell'ultimo triennio (2020 – 2021 – 2022) almeno un servizio di raccolta e trasporto rifiuti per enti pubblici, per almeno 36 mesi in modo continuativo a favore di un'amministrazione comunale avente una popolazione non inferiore a 6.000 abitanti e comprendente nell'oggetto dell'appalto anche il servizio di spazzamento e la gestione del centro comunale di raccolta differenziata ”.
I predetti requisiti sono stati messi disposizione dalla ausiliaria WIN ECOLOGY S.r.l. con il contratto di avvalimento stipulato tra le parti in base all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 ed all’art. 88 del DPR 207/2010 in funzione della partecipazione dell’impresa ausiliata alla procedura di gara.
Nel contratto di avvalimento è stato esteso l’oggetto del prestito anche a risorse ed attrezzature tra cui “ le attrezzature ed il know how necessari per la realizzazione e gestione del centro di trasferenza prescritto dal Capitolato di Gara; - le attrezzature ed il know how per una completa informatizzazione del Centro di Raccolta; - eventuale integrazione della flotta autocarri che dovessero rendersi necessarie ”.
Le predette risorse messe a disposizione sono riferite a specifiche parti del servizio e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si appalesano generiche ma debbono considerarsi determinate e determinabili, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del contratto di avvalimento di avvalimento tecnico-operativo deve essere quantomeno determinabile, in base al tenore complessivo del contratto, ed il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale (Cons. Stato, Sez. V, n. 6212/2021; Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020 n. 2953; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682).
Per le ragioni che precedono deve essere respinto anche il primo motivo articolato nell’atto per motivi aggiunti, atteso che il contratto di avvalimento originariamente stipulato non può reputarsi nullo e la sostituzione della ditta ausiliaria è avvenuta nel pieno rispetto delle previsioni di cui l’art. 89 del d. lgs. 50/2016.
3.2. Non meritano adesione nemmeno gli assunti formulati con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con l’omologa censura articolata nell’atto per motivi aggiunti.
La ricorrente deduce che il R.T.I aggiudicatario avrebbe proposto un’offerta economica difforme dalle prescrizioni della lex specialis atteso che, mentre nell’offerta economica ha indicato un costo della manodopera pari a € 1.352.046,85, per l’intero periodo dell’appalto, ossia 6 anni (cui corrisponde un costo annuo della manodopera pari a € 225.341,14 riferito a n. 6 operatori: 4 autisti con patente C, 1 autista con patente B, 1 operatore di supporto), nell’offerta tecnica avrebbe invece assunto un impegno diverso, mettendo a disposizione un numero minimo di personale tecnico altamente qualificato, pari a nove unità (Responsabile di commessa (n. 1 ingegnere); Staff tecnico (n. 2 diplomati); Direttore di cantiere (n. 1 diplomato); Responsabile della sicurezza (n. 1 ingegnere); Responsabile della qualità (n. 1 ingegnere); Responsabile ambientale (n. 1 ingegnere); Responsabile logistica (n. 1 diplomato); Responsabile back office (n. 1 unità di personale amministrativo); Responsabile infrastruttura ICT (n. 1 unità di personale esperto ICT)) che, a suo dire, avrebbe dovuto esser computato nel costo del personale all’interno dell’offerta economica stessa.
Il mancato computo del costo di tale “ personale coordinato all’interno dell’organico predisposto per il presente appalto ” renderebbe l’offerta inattendibile.
L’assunto è privo di pregio giuridico.
Nelle gare di appalto pubblico sono "costi indiretti della commessa" quelli relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o a servizi esterni, da tener distinti dai "costi diretti della commessa" comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa (in tali termini, T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 26/10/2022, n. 1861).
In termini generali deve osservarsi, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all'interno dell'offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto (cfr. per tutte Cons. Stato Sez. V, 18/08/2023, n. 7815; Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020 n. 6786; Id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530).
Applicate le suesposte coordinate ermeneutiche alla specifica questione in esame, rileva il Collegio che il personale tecnico altamente qualificato individuato nell’offerta tecnica (cfr. “Organizzazione generale aziendale”) ed impiegato per lo svolgimento dell’appalto inerente ai Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Collecorvino risulta comunque incardinato nell’organico dell’organizzazione aziendale della controinteressata, come desumibile dalla formulazione testuale di cui a pag. 4 dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ove si precisa espressamente che detto personale tecnico altamente qualificato, con esperienze maturate nel settore specifico, è “ coordinato all’interno dell’organico predisposto per il presente appalto ” e, quindi, è intraneo alle già esistenti organizzazioni amministrative delle due imprese costituenti la RTI (Ecoce Srl / Ecogin Srl).
Da quanto sopra è possibile inferire che i costi relativi al predetto personale tecnico (tra cui anche l’operatore di Back-office preposto al servizio di call center di cui al punto 2.4, pagina 47dell’offerta tecnica), il cui apporto è meramente integrativo, costituiscono “costi indiretti”.
Può pertanto affermarsi che l’offerta economica del RTI controinteressato non si appalesa manifestamente irragionevole ed incongrua tenuto conto, in particolare, che i costi della manodopera relativi ai tecnici qualificati impiegati per lo svolgimento dell’appalto costituiscono “costi indiretti” che non devono essere ricondotti tra i costi della manodopera essendo assorbiti nel bilancio di impresa.
3.3. Vanno respinte anche le deduzioni contenute nel terzo motivo dell’atto introduttivo e del gravame per motivi aggiunti con cui parte ricorrente lamenta che l’offerta presentata dall’aggiudicatario RTI sarebbe antieconomica ed in perdita e, pertanto, tale da necessitare di una verifica di anomalia che, al contrario, la stazione appaltante ha omesso di compiere.
La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria ha previsto l’impiego di figure specifiche altamente specializzate per la gestione dell’appalto (un Direttore Generale; un Direttore Tecnico; un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; un Responsabile Qualità e Sistema Ambientale; un Responsabile Gare e Appalti; un Direttore Amministrativo; un Direttore Commerciale; un direttore Acquisti e Logistica), il cui costo non potrebbe consentire alla medesima di realizzare i servizi capitolari e le altre proposte migliorative contenuti nella documentazione tecnica.
La tesi è infondata.
Come si evince dall’offerta tecnica della controinteressata e rilevato nel punto che precede, le figure specifiche sopra indicate sono inserite nella struttura tecnico-operativa già in organico dell’azienda impiegate all’occorrenza sulla commessa e non in maniera continuativa, i cui relativi costi rientrano pacificamente nel novero “dei costi indiretti” per i quali non è necessario fornire un'esplicita indicazione nell'offerta economica.
Nel caso di specie, non ricorrono pertanto rispetto a tali voci di costo le condizioni di verifica automatica dell’anomalia ex art. 97, comma 3 del D.Lgs 502016, mentre correttamente la stazione appaltante ha proceduto alla mera verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi del combinato disposto dall’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016.
3.4. Non ha pregio giuridico nemmeno il quarto motivo articolato nel ricorso introduttivo e nell’atto per motivi aggiunti con cui parte ricorrente si duole del fatto che sebbene il legale rappresentante della ECOCE S.r.l. avesse dichiarato che “ nei propri confronti è stata emessa informativa antimafia dalla Prefettura di Napoli in data 9.1.2023 ” e che “ è intervenuta l’approvazione della misura del controllo giudiziario, ex art. 34-bis commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011” , la stazione appaltante “ non ha proceduto alla immediata esclusione della controinteressata, né ha eseguito una istruttoria, volta alla doverosa verifica della sussistenza dell’idoneità morale e professionale in capo allo tesso RTI aggiudicatario ”.
Inoltre l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’esclusione dell’aggiudicataria perché altre stazioni appaltanti avevano risolto ben sei contratti di appalto nonostante la dichiarata approvazione della misura del controllo giudiziario ex art 34 bis commi 6 e 7 d.lgs. 159/2011.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve osservarsi che la informativa antimafia dalla Prefettura di Napoli in data 9.1.2023 è stata sospesa il 24.02.2023 in virtù del decreto del Tribunale di Napoli – Misure di Prevenzione n. 30/2023 con cui è stata approvata la misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis commi 6 e 7 d.lgs. 159/2011 in favore ECOCE S.r.l., con conseguente iscrizione del medesimo nell’elenco delle imprese in white list tenuto dalla Prefettura di Napoli.
Di talchè, alla data di pubblicazione del bando non sussistevano più, in capo all’operatore economico, le preclusioni connesse alla richiamata interdittiva.
Inoltre, tutte le revoche/esclusioni dalle procedure di gara costituiscono fattispecie di esclusione vincolata di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e sono conseguite alla perdita temporanea (circa 1 mese e mezzo) del requisito soggettivo nel periodo intercorrente tra la informativa del 9.1.2023 e l’applicazione del controllo giudiziario del 24.2.2023.
4. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni non appare illegittimo o irragionevole l’operato della stazione appaltante e, pertanto, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti rubricato al n. R.G. 246/2023, previa loro riunione per connessione, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti intimate, AGIR - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo e R.T.I. ECOCE S.r.l./ECOGIN s.r.l., delle spese di giudizio che liquida in complessive euro tremila (3.000,00) più accessori, da ripartirsi nella misura di euro millecinquecento (1.500,00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO