TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1580/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1580/2021 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 27 marzo 2025, vertente:
TRA
(P.I. ), in persona dell' amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e del Dott. , P.I. e per essa la Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 mandataria in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 CP_5
(P. Iva , giusta procura del 24.09.2019 a rogito del Notaio
[...] P.IVA_2 Per_1
pagina 1 di 9 (Rep. n. 43706 Racc. n. 13601) rappresentata e difesa dalla società tra Per_2 avvocati e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino giusta procura Controparte_6 in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4;
-attore-
CONTRO
(P.IVA ) in Controparte_7 P.IVA_3 persona del rappresentante legale p.t., Controparte_8 CP_9
rappresentata e difesa, rappresentata e difesa congiuntamente e
[...] disgiuntamente dagli avv.ti Rosa Lombardo e Francesco Creaco, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale in via S.Anna II tronco , giusta Controparte_7 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
OGGETTO: pagamento corrispettivi.
Conclusioni delle parti: Come da separate note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 18.05.2021 ritualmente notificato, la , Controparte_1 in persona dell'amministratore unico evocava in lite, innanzi all'intestato Tribunale,
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, per ivi sentirla condannare alla rifusione in suo favore della somma di €
279.229,49, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
In particolare, esponeva di agire quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società per le prestazioni sanitarie di Parte_1 assistenza ambulatoriale e di laboratorio, erogate in regime di accreditamento al
Servizio sanitario regionale, e rese negli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dell'
[...]
in virtù del contratto stipulato, in data 9/03/2016, ex art. 8 CP_10 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, per l'anno 2016.
Chiariva che all'art. 9 di detto contratto era stata prevista un'estensione dell'efficacia delle condizioni contrattuali.
pagina 2 di 9 Precisava, inoltre, che il credito azionato, che risultava anche dall'estratto autentico del registro fatture della ricorrente, giusta certificazione del Notaio Dott. Per_3 in Polistena, le era stato ceduto, con atto del 18.12.2019, notificato in data
[...]
27.12.2019 dalla Società Analisi Cliniche San Giuseppe secondo quanto previsto dalla Legge n. 130/99. La suddetta cessione era stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 21.12.2019.
Eccepiva che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999, n.130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Evidenziava che inutilmente in data 17.02.2020 quale Controparte_4 mandataria di aveva inviato al debitore pec di sollecito per ottenere CP_1 CP_1 il pagamento di quanto dovuto in quanto allo stato il debitore non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta.
Deduceva, pertanto, la titolarità del credito azionato in giudizio ed instava per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 279.229,49, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e di laboratorio eseguite dalla società in forza di valido titolo contrattuale e mai Parte_1
Contr contestate dall'
Chiedeva all'adito tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previamente accertato e dichiarato il diritto della parte attrice, condannare la al Controparte_10 pagamento della somma di 279.229,49, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e ss. modifiche ed integrazioni, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, per i
TITOLI DI CUI IN PREMESSA. Con vittoria di spese legali del presente giudizio”. pagina 3 di 9 2.-Instaurato il contradittorio si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2021, l 'Azienda chiedendo il Controparte_7
rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto.
In particolare, eccepiva che la società cedente, Analisi Parte_1 faceva parte di una rete di laboratori (denominata ) le cui strutture associate Pt_2 non detenevano i requisiti oggettivi richiesti, in base al D.lgs. 502/92, per poter essere ammessi alla sottoscrizione del contratto;
che il predetto laboratorio per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020 non aveva stipulato alcun contratto con l'
[...]
, nonostante l' avesse provveduto alla regolare convocazione CP_10 CP_7 della rete di cui faceva parte, e che lo stesso aveva continuato ad erogare servizi in virtù della "prorogatio" del contratto sottoscritto nel 2016; che a seguito di una verifica effettuata era emersa l'assenza totale di documentazione di regolarità contributiva (DURC) di alcune strutture aggregate , e pertanto, ai Parte_3 sensi della normativa vigente, la non era stata ammessa alle Parte_3 operazioni di stipula da parte del Direttore Generale pro-tempore.
Deduceva che, in ossequio a quanto previsto nella delibera n. 969 del 9.1.2018, stante il perdurare della mancata conclusione dei contratti, l'ufficio Strutture private esterne dell' aveva provveduto a respingere le fatture emesse, Controparte_10 poiché appunto riguardanti prestazioni effettuate in assenza di accordo.
Rappresentava che il DCA 174/18 non ammetteva la proroga automatica e/o tacita,
e seppur il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 724/2020, aveva annullato il DCA appena citato nei confronti del Laboratorio cliniche tale Pt_1 Parte_1 decisione non assumeva rilievo posto che il DCA non rappresentava un atto generale ma un atto plurimo, sicché l'eventuale annullamento giudiziale aveva valore esclusivamente tra le parti.
Evidenziava che il patto di proroga era subordinato ad una condizione risolutiva, ossia all'evento futuro ed incerto della successiva stipula del contratto 2017, pertanto si trattava di un patto condizionale ex art. 1353 c.c., e che nel caso di specie, la mancata conclusione del contratto era da imputarsi in via esclusiva al con la conseguente illegittimità della clausola prevista dall'art. 9 Parte_4 del contratto sottoscritto nel 2016, e il conseguente scioglimento dell'obbligazione. pagina 4 di 9 Deduceva l'inapplicabilità degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231 del 2002 e la mancata maturazione degli stessi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
3.- Concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova formulate da parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte), con ordinanza del 27 marzo 2025 il GI assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4.- Tanto premesso, è anzitutto opportuno precisare che parte attrice agisce nel presente giudizio nella qualità di cessionaria del credito maturato dalla società cedente nei confronti dell' per Parte_1 Controparte_10 prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, rese nell'anno 2017,
2018 e 2019 giuste fatture allegate all'atto di citazione (doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
Giova, poi, evidenziare che il titolo contrattuale fondante la pretesa creditoria, sorta in capo al laboratorio Analisi e trasferitasi (dopo la cessione Parte_1 in favore della società attrice è rappresentato dal contratto Controparte_1 stipulato ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 in data, da 9/03/2016, da applicarsi, secondo parte attrice, in regime di prorogatio agli anni successivi, ex art. 9 del contratto.
Parte attrice agisce dunque in via contrattuale.
La domanda, tuttavia, è infondata e non merita accoglimento, per come di seguito si espone.
In primo luogo, manca, per il periodo oggetto di domanda, un contratto in forma scritta. Ed infatti, per giurisprudenza constante (Cass. SS.UU. n. 6827/2010) cui aderisce anche questo Tribunale, i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente (cfr. Cass. Civ.
n. 6555 del 20/03/2014 secondo cui 'i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo pagina 5 di 9 rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere' e pertanto la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi (sul punto Cass. 13385/05) e deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17 RD 2240 del 1923) dell'accordo” (Cass. 7478/2020; Cass.
20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
Contr Inoltre, occorre evidenziare la natura di ente pubblico economico dell' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del Contr 1999); ed infatti, l' quale organismo di diritto pubblico, può ricorrere per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali a strumenti di diritto privato ma sempre nel rispetto delle disposizioni dettate per la P.A. in ordine alla scelta del contraente ed alla forma del contratto, conseguendone, in caso di violazione del ricorso all'evidenza pubblica -nella specie, per mancanza di forma scritta del contratto- la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 24640 del 2016: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n.
163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pagina 6 di 9 pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Orbene, nel caso di specie parte attrice produce un contratto stipulato nel 2016, e segnatamente il 9 marzo 2016 (cnf all. 4 atto di citazione), che regola tuttavia, a ben Contr vedere, i rapporti tra il Laboratorio Analisi San Giuseppe, società cedente, e l' per tutto il periodo afferente all'anno 2015.
Per come visto, la domanda attorea non riguarda l'anzidetto periodo, ovvero l'anno
2015, bensì ricomprende un periodo temporale più ampio intercorrente dall'anno
2017 all'anno 2019, periodo per il quale il Laboratorio Analisi non Parte_1
Contr aveva sottoscritto un regolare contratto con l'
Ed infatti, la società attrice, non ha mai contestato la circostanza che dopo il 2016 non aveva stipulato alcun contratto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, e neppure ha contestato l'avvenuta convocazione del Laboratorio Analisi San Giuseppe per la stipula dei contratti afferenti alle predette annualità, cui lo stesso Laboratorio si sarebbe sottratto volontariamente.
Pertanto, sulla base di quanto sin qui dedotto, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della somma per gli anni 2018 e 2019 nulla può riconoscersi, in quanto l'attrice (su cui incombe l'onere probatorio) ha omesso totalmente di provare l'esistenza di un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione.
Quanto, invece, alla domanda relativa al periodo relativo all'anno 2017, parte attrice intende far valere un contratto stipulato nel 2016, e segnatamente il 9 marzo 2016, in virtù del regime di prorogatio previsto dall'art. 9 comma 2 dello stesso, ma tale contratto (depositato nel fascicolo attoreo) a ben vedere, afferisce l'anno 2015, ed infatti all'art. 9 lo stesso prevede che: “il presente contratto decorre dal primo gennaio
2015 e avrà durata sino al 31 dicembre 2015. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2016, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”.
pagina 7 di 9 Pertanto, occorre rilevare come non possa ammettersi un'operatività sine die del contratto stipulato, dovendosi circoscrivere la clausola di prorogatio contenuta all'art. 9 punto 2 del contratto stipulato per l'anno 2015.
Ed infatti, per come già esposto, nei rapporti contrattuali sottoscritti con le aziende sanitarie non rilevano le manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, essendo, tra l'altro, inammissibili i rinnovi taciti (cfr. Corte di Cassazione sent. nn. 22994/2015, 12316/2015; e ord. n.
11231/2017), potendosi ammettere, al più, un rinnovo tacito per una durata predeterminata ed in presenza di una pattuizione in tal senso (cfr. Corte di
Cassazione sent. n. 26026/2023); pertanto, non può ammettersi un'operatività indeterminata del contratto stipulato nell'anno 2015, e protrarre la stessa sino al
2017.
Invero, parte ricorrente ha depositato, nella documentazione riversata in atti, il contratto firmato per l'anno 2015 dal quale può evincersi la durata annuale dello stesso e la previsione della proroga per un tempo determinato ed ovvero sino alla
“stipula dell'eventuale successivo contratto”, con la naturale conseguenza che – aderendo anche a specifico orientamento di questo Tribunale territoriale - la clausola in oggetto possa al più regolamentare i rapporti per l'anno 2016 non potendosi estendere oltre.
Pertanto, l'inesistenza di un titolo giuridico valido per il periodo oggetto di domanda, afferente agli anni 2017-2019, preclude ogni richiesta di pagamento del corrispettivo, con consequenziale rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
pagina 8 di 9 2. Condanna a rifondere in favore dell' CP_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in € 2.540, oltre iva, Controparte_7
c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
Reggio Calabria, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1580/2021 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 27 marzo 2025, vertente:
TRA
(P.I. ), in persona dell' amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e del Dott. , P.I. e per essa la Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 mandataria in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 CP_5
(P. Iva , giusta procura del 24.09.2019 a rogito del Notaio
[...] P.IVA_2 Per_1
pagina 1 di 9 (Rep. n. 43706 Racc. n. 13601) rappresentata e difesa dalla società tra Per_2 avvocati e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino giusta procura Controparte_6 in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4;
-attore-
CONTRO
(P.IVA ) in Controparte_7 P.IVA_3 persona del rappresentante legale p.t., Controparte_8 CP_9
rappresentata e difesa, rappresentata e difesa congiuntamente e
[...] disgiuntamente dagli avv.ti Rosa Lombardo e Francesco Creaco, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale in via S.Anna II tronco , giusta Controparte_7 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
OGGETTO: pagamento corrispettivi.
Conclusioni delle parti: Come da separate note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 18.05.2021 ritualmente notificato, la , Controparte_1 in persona dell'amministratore unico evocava in lite, innanzi all'intestato Tribunale,
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, per ivi sentirla condannare alla rifusione in suo favore della somma di €
279.229,49, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
In particolare, esponeva di agire quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società per le prestazioni sanitarie di Parte_1 assistenza ambulatoriale e di laboratorio, erogate in regime di accreditamento al
Servizio sanitario regionale, e rese negli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dell'
[...]
in virtù del contratto stipulato, in data 9/03/2016, ex art. 8 CP_10 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, per l'anno 2016.
Chiariva che all'art. 9 di detto contratto era stata prevista un'estensione dell'efficacia delle condizioni contrattuali.
pagina 2 di 9 Precisava, inoltre, che il credito azionato, che risultava anche dall'estratto autentico del registro fatture della ricorrente, giusta certificazione del Notaio Dott. Per_3 in Polistena, le era stato ceduto, con atto del 18.12.2019, notificato in data
[...]
27.12.2019 dalla Società Analisi Cliniche San Giuseppe secondo quanto previsto dalla Legge n. 130/99. La suddetta cessione era stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 21.12.2019.
Eccepiva che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999, n.130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Evidenziava che inutilmente in data 17.02.2020 quale Controparte_4 mandataria di aveva inviato al debitore pec di sollecito per ottenere CP_1 CP_1 il pagamento di quanto dovuto in quanto allo stato il debitore non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta.
Deduceva, pertanto, la titolarità del credito azionato in giudizio ed instava per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 279.229,49, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e di laboratorio eseguite dalla società in forza di valido titolo contrattuale e mai Parte_1
Contr contestate dall'
Chiedeva all'adito tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previamente accertato e dichiarato il diritto della parte attrice, condannare la al Controparte_10 pagamento della somma di 279.229,49, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e ss. modifiche ed integrazioni, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, per i
TITOLI DI CUI IN PREMESSA. Con vittoria di spese legali del presente giudizio”. pagina 3 di 9 2.-Instaurato il contradittorio si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2021, l 'Azienda chiedendo il Controparte_7
rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto.
In particolare, eccepiva che la società cedente, Analisi Parte_1 faceva parte di una rete di laboratori (denominata ) le cui strutture associate Pt_2 non detenevano i requisiti oggettivi richiesti, in base al D.lgs. 502/92, per poter essere ammessi alla sottoscrizione del contratto;
che il predetto laboratorio per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020 non aveva stipulato alcun contratto con l'
[...]
, nonostante l' avesse provveduto alla regolare convocazione CP_10 CP_7 della rete di cui faceva parte, e che lo stesso aveva continuato ad erogare servizi in virtù della "prorogatio" del contratto sottoscritto nel 2016; che a seguito di una verifica effettuata era emersa l'assenza totale di documentazione di regolarità contributiva (DURC) di alcune strutture aggregate , e pertanto, ai Parte_3 sensi della normativa vigente, la non era stata ammessa alle Parte_3 operazioni di stipula da parte del Direttore Generale pro-tempore.
Deduceva che, in ossequio a quanto previsto nella delibera n. 969 del 9.1.2018, stante il perdurare della mancata conclusione dei contratti, l'ufficio Strutture private esterne dell' aveva provveduto a respingere le fatture emesse, Controparte_10 poiché appunto riguardanti prestazioni effettuate in assenza di accordo.
Rappresentava che il DCA 174/18 non ammetteva la proroga automatica e/o tacita,
e seppur il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 724/2020, aveva annullato il DCA appena citato nei confronti del Laboratorio cliniche tale Pt_1 Parte_1 decisione non assumeva rilievo posto che il DCA non rappresentava un atto generale ma un atto plurimo, sicché l'eventuale annullamento giudiziale aveva valore esclusivamente tra le parti.
Evidenziava che il patto di proroga era subordinato ad una condizione risolutiva, ossia all'evento futuro ed incerto della successiva stipula del contratto 2017, pertanto si trattava di un patto condizionale ex art. 1353 c.c., e che nel caso di specie, la mancata conclusione del contratto era da imputarsi in via esclusiva al con la conseguente illegittimità della clausola prevista dall'art. 9 Parte_4 del contratto sottoscritto nel 2016, e il conseguente scioglimento dell'obbligazione. pagina 4 di 9 Deduceva l'inapplicabilità degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231 del 2002 e la mancata maturazione degli stessi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
3.- Concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova formulate da parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte), con ordinanza del 27 marzo 2025 il GI assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4.- Tanto premesso, è anzitutto opportuno precisare che parte attrice agisce nel presente giudizio nella qualità di cessionaria del credito maturato dalla società cedente nei confronti dell' per Parte_1 Controparte_10 prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, rese nell'anno 2017,
2018 e 2019 giuste fatture allegate all'atto di citazione (doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
Giova, poi, evidenziare che il titolo contrattuale fondante la pretesa creditoria, sorta in capo al laboratorio Analisi e trasferitasi (dopo la cessione Parte_1 in favore della società attrice è rappresentato dal contratto Controparte_1 stipulato ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 in data, da 9/03/2016, da applicarsi, secondo parte attrice, in regime di prorogatio agli anni successivi, ex art. 9 del contratto.
Parte attrice agisce dunque in via contrattuale.
La domanda, tuttavia, è infondata e non merita accoglimento, per come di seguito si espone.
In primo luogo, manca, per il periodo oggetto di domanda, un contratto in forma scritta. Ed infatti, per giurisprudenza constante (Cass. SS.UU. n. 6827/2010) cui aderisce anche questo Tribunale, i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente (cfr. Cass. Civ.
n. 6555 del 20/03/2014 secondo cui 'i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo pagina 5 di 9 rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere' e pertanto la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi (sul punto Cass. 13385/05) e deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17 RD 2240 del 1923) dell'accordo” (Cass. 7478/2020; Cass.
20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
Contr Inoltre, occorre evidenziare la natura di ente pubblico economico dell' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del Contr 1999); ed infatti, l' quale organismo di diritto pubblico, può ricorrere per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali a strumenti di diritto privato ma sempre nel rispetto delle disposizioni dettate per la P.A. in ordine alla scelta del contraente ed alla forma del contratto, conseguendone, in caso di violazione del ricorso all'evidenza pubblica -nella specie, per mancanza di forma scritta del contratto- la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 24640 del 2016: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n.
163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pagina 6 di 9 pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Orbene, nel caso di specie parte attrice produce un contratto stipulato nel 2016, e segnatamente il 9 marzo 2016 (cnf all. 4 atto di citazione), che regola tuttavia, a ben Contr vedere, i rapporti tra il Laboratorio Analisi San Giuseppe, società cedente, e l' per tutto il periodo afferente all'anno 2015.
Per come visto, la domanda attorea non riguarda l'anzidetto periodo, ovvero l'anno
2015, bensì ricomprende un periodo temporale più ampio intercorrente dall'anno
2017 all'anno 2019, periodo per il quale il Laboratorio Analisi non Parte_1
Contr aveva sottoscritto un regolare contratto con l'
Ed infatti, la società attrice, non ha mai contestato la circostanza che dopo il 2016 non aveva stipulato alcun contratto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, e neppure ha contestato l'avvenuta convocazione del Laboratorio Analisi San Giuseppe per la stipula dei contratti afferenti alle predette annualità, cui lo stesso Laboratorio si sarebbe sottratto volontariamente.
Pertanto, sulla base di quanto sin qui dedotto, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della somma per gli anni 2018 e 2019 nulla può riconoscersi, in quanto l'attrice (su cui incombe l'onere probatorio) ha omesso totalmente di provare l'esistenza di un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione.
Quanto, invece, alla domanda relativa al periodo relativo all'anno 2017, parte attrice intende far valere un contratto stipulato nel 2016, e segnatamente il 9 marzo 2016, in virtù del regime di prorogatio previsto dall'art. 9 comma 2 dello stesso, ma tale contratto (depositato nel fascicolo attoreo) a ben vedere, afferisce l'anno 2015, ed infatti all'art. 9 lo stesso prevede che: “il presente contratto decorre dal primo gennaio
2015 e avrà durata sino al 31 dicembre 2015. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2016, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”.
pagina 7 di 9 Pertanto, occorre rilevare come non possa ammettersi un'operatività sine die del contratto stipulato, dovendosi circoscrivere la clausola di prorogatio contenuta all'art. 9 punto 2 del contratto stipulato per l'anno 2015.
Ed infatti, per come già esposto, nei rapporti contrattuali sottoscritti con le aziende sanitarie non rilevano le manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, essendo, tra l'altro, inammissibili i rinnovi taciti (cfr. Corte di Cassazione sent. nn. 22994/2015, 12316/2015; e ord. n.
11231/2017), potendosi ammettere, al più, un rinnovo tacito per una durata predeterminata ed in presenza di una pattuizione in tal senso (cfr. Corte di
Cassazione sent. n. 26026/2023); pertanto, non può ammettersi un'operatività indeterminata del contratto stipulato nell'anno 2015, e protrarre la stessa sino al
2017.
Invero, parte ricorrente ha depositato, nella documentazione riversata in atti, il contratto firmato per l'anno 2015 dal quale può evincersi la durata annuale dello stesso e la previsione della proroga per un tempo determinato ed ovvero sino alla
“stipula dell'eventuale successivo contratto”, con la naturale conseguenza che – aderendo anche a specifico orientamento di questo Tribunale territoriale - la clausola in oggetto possa al più regolamentare i rapporti per l'anno 2016 non potendosi estendere oltre.
Pertanto, l'inesistenza di un titolo giuridico valido per il periodo oggetto di domanda, afferente agli anni 2017-2019, preclude ogni richiesta di pagamento del corrispettivo, con consequenziale rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
pagina 8 di 9 2. Condanna a rifondere in favore dell' CP_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in € 2.540, oltre iva, Controparte_7
c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
Reggio Calabria, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 9 di 9