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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/09/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Feriale
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U n. 265-1/2025 promosso da
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marzio Remus Parte_1 P.IVA_1 nei confronti di
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa P_ C.F._1 individuale, con sede ad Agrate BR (MB) in viale delle Industrie n. 86.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 25 agosto 2025, ha chiesto l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della omonima P_ impresa individuale e, in via subordinata, l'apertura, sempre nei confronti di detta impresa individuale, della procedura di liquidazione controllata;
• fissata l'udienza all'1 settembre 2025 e disposta l'abbreviazione dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 41 C.C.I.I. per la convocazione delle parti, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia in data 26 agosto 2025 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”);
• sono stati acquisiti dati e documenti indicati dall'art. 367 del C.C.I.I. e in particolare: - visura storica della debitrice estratta dal Registro delle Imprese;
- modelli I.V.A. 2023, 2024 e 2025 relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2022, 2023 e
2024;
- dichiarazioni Persone fisiche 2023, 2024 e 2025 relative rispettivamente ai periodi di imposta
2022 e 2023;
- prospetto debiti tributari;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura di non esistenza protesti;
• entro la data dell'udienza la debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in Agrate BR, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale, come si evince dalla documentazione depositata, vanta un credito a titolo di canoni di locazione insoluti;
ritenuto, con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che:
• non ricorrono i presupposti di cui all'art. 121 del C.C.I.I. per la apertura della liquidazione giudiziale, considerato che, per quanto già rilevato dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 21 agosto 2025 nel procedimento P.U. 227/2025 (“avuto riguardo alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva tuttavia che dalle emergenze dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve ritenersi provato, in base ad un criterio presuntivo ed in applicazione del principio di economicità dei giudizi, il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali normativamente prescritti in quanto dalle Dichiarazioni IVA anno 2025, 2024 e 2023 evidenziano rispettivamente un volume d'affari di
€ 6.827,00; € 84.842,00 e € 53.543,00, indici tutti ben lontani dall'ammontare previsto dall'art. 2 citato. Inoltre non risulta alcuna pendenza nei confronti di e un debito di soli € 305,48 nei CP_2 confronti di (cfr. dichiarazioni e certificazioni acquisite d'ufficio”), sussiste in capo alla CP_3 resistente il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I., sicché la domanda va rigettata;
ritenuto, con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che:
• la rinuncia alla domanda nel precedente procedimento P.U. 227/2025 non determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza (cfr. Cass. 18 giugno 2014, n. 13909); • ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo, C.C.I.I., dal momento che la sola esposizione debitoria maturata nei confronti di parte istante (€ 54.336,00) permette di superare la soglia di € 50.000,00.
• per quanto sopra rilevato, la debitrice è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;
• non è decorso il termine di cui all'art. 33 C.C.I.I., atteso che, come si evince dalla visura camerale, l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2 settembre 2024;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 54.336,00);
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dalla ricorrente e cioè crediti per la locazione dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività da parte della debitrice, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento di P_ quale titolare della omonima impresa individuale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
- rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P_
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa individuale;
C.F._1
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. P_
) quale titolare della omonima impresa individuale, con sede ad Agrate C.F._1
BR (MB) in viale delle Industrie n. 86, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I.
(art. 3 regolamento UE 2015/848);
- nomina Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- nomina Liquidatore l'Avv. Sabina Villa (C.F. ) con studio in Cavenago di C.F._2
BR (MB) Via G. Puccini 2;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
- ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti
- dispone che il Liquidatore:
• pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
• trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
• proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
• proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
• predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett.
d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
• informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e
282 C.C.I.I.;
- dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al
Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio dell'1 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Carmen Arcellaschi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Feriale
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U n. 265-1/2025 promosso da
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marzio Remus Parte_1 P.IVA_1 nei confronti di
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa P_ C.F._1 individuale, con sede ad Agrate BR (MB) in viale delle Industrie n. 86.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 25 agosto 2025, ha chiesto l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della omonima P_ impresa individuale e, in via subordinata, l'apertura, sempre nei confronti di detta impresa individuale, della procedura di liquidazione controllata;
• fissata l'udienza all'1 settembre 2025 e disposta l'abbreviazione dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 41 C.C.I.I. per la convocazione delle parti, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia in data 26 agosto 2025 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”);
• sono stati acquisiti dati e documenti indicati dall'art. 367 del C.C.I.I. e in particolare: - visura storica della debitrice estratta dal Registro delle Imprese;
- modelli I.V.A. 2023, 2024 e 2025 relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2022, 2023 e
2024;
- dichiarazioni Persone fisiche 2023, 2024 e 2025 relative rispettivamente ai periodi di imposta
2022 e 2023;
- prospetto debiti tributari;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura di non esistenza protesti;
• entro la data dell'udienza la debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in Agrate BR, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale, come si evince dalla documentazione depositata, vanta un credito a titolo di canoni di locazione insoluti;
ritenuto, con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che:
• non ricorrono i presupposti di cui all'art. 121 del C.C.I.I. per la apertura della liquidazione giudiziale, considerato che, per quanto già rilevato dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 21 agosto 2025 nel procedimento P.U. 227/2025 (“avuto riguardo alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva tuttavia che dalle emergenze dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve ritenersi provato, in base ad un criterio presuntivo ed in applicazione del principio di economicità dei giudizi, il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali normativamente prescritti in quanto dalle Dichiarazioni IVA anno 2025, 2024 e 2023 evidenziano rispettivamente un volume d'affari di
€ 6.827,00; € 84.842,00 e € 53.543,00, indici tutti ben lontani dall'ammontare previsto dall'art. 2 citato. Inoltre non risulta alcuna pendenza nei confronti di e un debito di soli € 305,48 nei CP_2 confronti di (cfr. dichiarazioni e certificazioni acquisite d'ufficio”), sussiste in capo alla CP_3 resistente il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I., sicché la domanda va rigettata;
ritenuto, con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che:
• la rinuncia alla domanda nel precedente procedimento P.U. 227/2025 non determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza (cfr. Cass. 18 giugno 2014, n. 13909); • ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo, C.C.I.I., dal momento che la sola esposizione debitoria maturata nei confronti di parte istante (€ 54.336,00) permette di superare la soglia di € 50.000,00.
• per quanto sopra rilevato, la debitrice è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;
• non è decorso il termine di cui all'art. 33 C.C.I.I., atteso che, come si evince dalla visura camerale, l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2 settembre 2024;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 54.336,00);
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dalla ricorrente e cioè crediti per la locazione dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività da parte della debitrice, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento di P_ quale titolare della omonima impresa individuale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
- rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P_
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa individuale;
C.F._1
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. P_
) quale titolare della omonima impresa individuale, con sede ad Agrate C.F._1
BR (MB) in viale delle Industrie n. 86, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I.
(art. 3 regolamento UE 2015/848);
- nomina Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- nomina Liquidatore l'Avv. Sabina Villa (C.F. ) con studio in Cavenago di C.F._2
BR (MB) Via G. Puccini 2;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
- ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti
- dispone che il Liquidatore:
• pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
• trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
• proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
• proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
• predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett.
d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
• informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e
282 C.C.I.I.;
- dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al
Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio dell'1 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Carmen Arcellaschi