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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA
R.G. N°
1257/2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Cron. N°________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO: Rep. N° Responsabilità
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere ________ professionale
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n.1231/2021 resa in data
24/06/2021 dal Giudice del Tribunale di Trani, notificata in copia conforme il 24/06/2021,
resa nell'ambito del procedimento di primo grado RG 5706/2018, avente per oggetto
”responsabilità professionale”.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Marino Nicola e Marino Francesca in forza Parte_1
di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
contro
avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian A.S. Del Vento giusta Controparte_1
procura a margine della comparsa di appello e appello incidentale;
- appellato e appellante in via incidentale –
nonché
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Controparte_2
Ranieri in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
−
* * * * * *
1 All'udienza collegiale in videoconferenza del 08.03.2024 la causa è passata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------
per l'appellante: in accoglimento del presente gravame ed in riforma della Sentenza
impugnata, Voglia l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare la responsabilità professionale
dell'Avv. e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni CP_1
in favore dell'appellante in misura di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 versati a titolo di
compenso e per la differenza per l'utilizzo di un immobile per uso professionale in Cerignola
dal mese di aprile 2011 al dicembre 2012 ovvero complessivamente nella misura che sarà
ritenuta equa dall'Ecc.ma Corte adita. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio
grado di giudizio.
per l'appellato e appellante in via incidentale: dichiarare inammissibile l'impugnazione
la nuova domanda di risarcimento del danno formulata in appello per il godimento
dell'immobile di Cerignola, ex art. 345 c.p.c., per i motivi indicati nel punto 3) della
narrativa in atto;
in caso di rigetto delle precedenti eccezioni, in via incidentale, accertare
e dichiarare, la prescrizione dell'azione per i motivi indicati nel punto 4) della narrativa in
atto; - in caso di rigetto delle precedenti eccezioni, in via incidentale, revocare l'ordinanza
di rimessione in termini del 24.10.2019 del Tribunale di Trani, per i motivi indicati nel punto
5) della narrativa in atto;
in caso di rigetto precedenti eccezioni e di conferma della detta
ordinanza di rimessione in termini del 24.10.2019 del Tribunale di Trani, dichiarare
l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta in appello per i motivi indicati nel punto
6a della narrativa in atto;
in caso di rigetto delle precedenti difese ed eccezioni, e di
conseguente ammissione delle avverse prove, si chiede ammettere quelle articolate nel
primo grado di giudizio dall'odierno appellante, nella memoria ex art. 183 com. 6 n. 2 c.p.c.
da intendersi come qui integralmente richiamata e ritrascritta, per i motivi indicati nel punto
6b della narrativa in atto;
in caso di rigetto di tutte le precedenti eccezioni e difese, rigettare
nel merito l'appello per le motivazioni indicate nel punto 7) della narrativa della comparsa;
2 in via incidentale, in ogni caso, riformare della sentenza prevedendo il riconoscimento di
una somma a titolo di risarcimento del danno ex art 89 c.p.c. in favore dell'Avv. Attilio A.
Dibari per le frasi sconvenienti ed offensive indicate in atto, disponendone altresì la loro
cancellazione, per i motivi indicati nel punto 8) della narrativa in atto;
- in tutti i casi di cui
innanzi, condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente
grado di giudizio;
in via incidentale, in estremo subordine, nell'ipotesi di accoglimento
dell'appello, condannare l'assicurazione a manlevare l'Avv. Attilio A. Dibari per tutte le
somme che questi sarà chiamato a corrispondere in favore dell'appellante, nonché al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché a quelle che l'appellato ha
dovuto sostenere per la difesa nei due gradi del processo contro il per i motivi indicati Pt_1
nel punto 8) della narrativa in atto.
per l'appellata : rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
CP_2
disattendere le richieste istruttorie per le motivazioni di cui alla sentenza di primo grado;
confermare in ogni statuizione la decisione impugnata n.1231/2021, pubblicata il
24/6/2021, R.G. n.5706/2018; condannare al pagamento delle spese Parte_1
processuali anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato del 23.10.2018, conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1
per accertare la responsabilità professionale del professionista ai sensi Controparte_1
del combinato disposto degli artt. 2 e 13 della Legge Professionale n. 247 del 31/12/2012 e degli artt. 1176 e 1375 c.c. nell'espletamento dell'incarico professionale e giudiziale ricevuto da , condannandolo al risarcimento di tutti i danni occorsi in seguito Parte_1
alle condotte illecite, con quantificazione dei danni in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.
Chiedeva, inoltre, accertarsi il saldo in contanti dell'onorario concordato con l'avv. Attilio
Di Bari comprese le spese borsuali, nonché quelle dovute per la domiciliazione professionale nel foro di Potenza.
3 Si costituiva in giudizio l'avv. Dibari Attilio il quale eccepiva il giudicato sulla domanda di accertamento delle somme dovute a titolo di prestazioni professionali, poiché in relazione all'attività prestata per il Fiore in occasione del giudizio r.g. 199/2007, e del giudizio r.g.
927/2007, aveva presentato ricorso monitorio innanzi al Tribunale di Trani seguito dall'emissione del decreto n. 987 del 1.3.2017 che non era stato opposto da . Parte_1
Inoltre, chiedeva di accertare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rinveniente dall'attività prestata dal convenuto nel giudizio r.g. 199/2007 del Tribunale di Melfi, nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di responsabilità, chiedeva dichiarare la - terza chiamata in causa - tenuta a manlevare il Controparte_3
convenuto da qualsiasi somma dovuta, e quindi condannare il terzo a rifondere al convenuto quanto questi fosse tenuto a pagare all'attore, con la condanna della
[...]
per mala gestio, al pagamento delle spese sostenute dal convenuto per la Controparte_3
costituzione nel presente giudizio, da determinarsi in via equitativa oltre alle spese di lite,
con la condanna dell'attore al pagamento di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c..
Si costituiva la eccependo la carenza di legittimazione passiva Controparte_3
non essendo operante la copertura assicurativa, e in subordine, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese sia in favore dell'attore che della terza chiamata in causa,
mentre rigettava la richiesta di cancellazione delle frasi offensive avanzata dal convenuto nel corso del processo, e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3° comma per lite temeraria di . Parte_1
Con atto di appello notificato a mezzo pec il 22.7.2021, ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado chiedendo che fossero ammesse le prove testimoniali formulate nel giudizio di primo grado e la condanna dell'avvocato al risarcimento del danno CP_1
4 ingiusto disponendo la relativa restituzione delle somme versate “a nero” nel corso del rapporto professionale indebitamente incamerate dall'avv. senza alcuna fatturazione, oltre alla CP_1
riforma del capo condannatorio circa le spese di lite in favore del convenuto e della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, in quanto il giudice di primo grado avrebbe ignorato il rigetto parziale delle domande proposte dall'odierno appellato, omettendo una compensazione – quanto meno parziale – delle spese di lite.
Si è costituito l'appellato, avv. , il quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex-art. 342 c.p.c., oltre all'inammissibilità della richiesta risarcitoria riferita al mancato godimento dell'immobile di Fiore in Cerignola, che non sarebbe stata posta a fondamento dell'azione risarcitoria in primo grado e, pertanto, inammissibilmente proposta in secondo grado.
Inoltre, ha riproposto l'eccezione di prescrizione, chiedendo l'ammissione delle prove richieste in primo grado, mentre in via incidentale ha chiesto il risarcimento del danno per le frasi sconvenienti e offensive, che il giudice di primo grado avrebbe disatteso in primo grado ai sensi e per gli effetti del secondo comma della medesima disposizione dell'art. 89 c.p.c.. Infine, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della con conseguente Controparte_3
operatività della garanzia assicurativa e diritto dell'appellato ad essere manlevato nell'ipotesi di condanna al risarcimento in favore del . Pt_1
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_4
e la condanna alle spese.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex-art. 342 c.p.c. e perché, contrariamente a quanto sostiene l'appellato, ai fini dell'ammissibilità del gravame,
in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli,
rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a
5 determinare le modifiche della decisione impugnata.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe specificato quali danni avrebbe subìto in conseguenza delle Pt_1
condotte illegittime e negligenti addebitabili all'avv. CP_1
Il danno, a dire dell'appellante, quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale consistito nell'omessa comunicazione di avvenuto deposito della sentenza sfavorevole per l'odierno appellante e nel colpevole decorso dei termini per l'impugnazione,
determinerebbe la perdita del compenso, con la conseguente restituzione delle somme indebitamente incamerate dall'odierno appellato, e con specifico riferimento al pagamento delle somme versate in contanti da parte di in favore dell'avv. pari ad € Pt_1 CP_1
5.000,00 senza emissione di fattura, maggiorati degli importi dei canoni di locazione non percepiti da per l'utilizzo dei locali concessi all'avv. per ventuno mesi, da aprile Pt_1 CP_1
2011 fino a dicembre 2012, in quanto sarebbero state somme corrisposte al professionista e trattenute dallo stesso quale corrispettivo delle prestazioni professionali eseguite per conto di . Parte_1
Anche negli scritti conclusivi, l'appellante ribadisce che la doglianza in sede di gravame riguarda la negligenza del professionista che gli avrebbe impedito, non informandolo, di introdurre il giudizio di gravame con l'inutile decorso del termine per impugnare la sentenza negativa di primo grado.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha limitato la censura della sentenza di primo grado alla circostanza che l'avv.
avrebbe omesso negligentemente di informare l'attore dell'esito del primo giudizio, e CP_1
della possibilità di proporre appello facendo decorrere il termine di impugnazione il cui danno sarebbe costituito dai compensi complessivamente corrisposti al professionista a diverso titolo.
E' pacifico che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno
6 e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (cfr. Cass.
n. 13873 del 06/07/2020).
Il dovere di correttezza e di diligenza impone al difensore di comunicare tempestivamente all'assistito l'avvenuta emissione di una sentenza, tanto più se di condanna, mettendolo così
in condizione di valutare l'opportunità e la convenienza di interporre appello, altrimenti preclusagli in radice, a prescindere dalla inesistenza delle condizioni per proporre un'utile impugnazione.
Tuttavia, in tema, poi, di responsabilità dell'avvocato per omessa proposizione di impugnazione, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale detta responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2638
del 05/02/2013, nonché più di recente Cass. n. 15032 del 28-05-2021).
era, dunque, tenuto a fornire la prova che l'appello, ove regolarmente Parte_2
proposto, sarebbe stato accolto alla stregua di criteri probabilistici.
Orbene, mette conto rilevare che parte attrice non ha fornito tale prova, limitandosi ad effettuare allegazioni del tutto generiche in punto di danno e di nesso di causalità tra condotta omissiva e danno e ad evocare, sempre in modo estremamente generico, la figura del danno da perdita di chance.
Con riferimento a quest'ultima fattispecie, sul piano dell'onere probatorio che non è stato assolto da parte attrice, è necessario ricordare che 'La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo
(anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige
7 la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza' (cfr. n. 19604 del 30/09/2016, nonché più di recente Cass. n. 5231-
2022 del 17-02-2022).
E' stato anche puntualizzato dalla Corte di Cassazione come "la perdita di una "chance"
favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del
10/12/2012) (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale
aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di
merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata
l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
Ne' tantomeno la perdita di una mera chance favorevole costituisce fonte di danno risarcibile in sé, ma solo a patto che "la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi.
Nella specie, gli atti di causa non hanno consentito di far emergere alcun elemento certo ed obiettivo da cui desumere una probabilità di avveramento della chance di riforma della decisione che doveva essere impugnata dal professionista, neppure semplicemente allegata dalla parte appellante.
Alla stregua dei rilievi che precedono, il motivo di impugnazione va rigettato per infondatezza della richiesta risarcitoria.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore del professionista e della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia “ignorando”, a suo dire, il rigetto parziale anche delle domande proposte dall'odierno appellato che avrebbe dovuto correttamente indurre ad una compensazione – quanto meno parziale – delle spese di lite.
In particolare, sostiene l'appellante sarebbero stati rigettate due domande dell'appellante di
8 cui ai capi “13 e n. 16 della sentenza impugnata”.
A tal proposito l'appellante si riferisce al rigetto della cancellazione delle “espressioni sconvenienti e offensive” e alla domanda risarcitoria proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3 e rigettata dal giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
Con il motivo è stato dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di liquidazione delle spese di lite, e in particolare dell'art. 92 c.p.c., contestando che la soccombenza sia configurabile a fronte del rigetto di una delle domande proposte dalla parte che sia risultata vittoriosa sulla domanda principale.
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello,
sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(Cassazione civile sez. I, 25/01/2025, (ud. 03/12/2024, dep. 25/01/2025), n.1825, ordinanze
12 aprile 2017, n. 9532, e 6 giugno 2022, n. 18036).
Quindi, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellato in primo grado rispetto all'effettivo tema di lite ... il suo rigetto, se la parte è
totalmente vittoriosa, come in questo caso, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca.
Così come la richiesta di cancellazione delle frasi offensive richieste dal convenuto nel giudizio di primo grado, formulata ex art. 89 c.p.c., e rigettate dal giudice di primo grado,
non costituiscono una ipotesi di soccombenza reciproca poiché non costituiscono l'oggetto della lite ma una mera sollecitazione per il giudice avente carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale e' anzi estraneo.
Pertanto, l'appello principale non può trovare accoglimento.
Le restanti questioni proposte dalle parti convenute, circa la prescrizione, e prove richieste,
9 si ritengono assorbite dal rigetto della questione principale.
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'appellato lamenta la mancata cancellazione da parte del giudice di primo grado di alcune frasi sconvenienti ed offensive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. chiedendo che fosse riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto ai sensi e per gli effetti del secondo comma della medesima disposizione.
L'affermazione della difesa dell'appellante che ha definito in primo grado la tesi difensiva
“fantasiosa” qualificando il professionista avversario ad “un livello addirittura inferiore a quello dell'esegeta più sprovveduto” a differenza di quanto motivato dal giudice di primo grado, sarebbero frasi gravemente lesive della dignità personale e professionale del convenuto.
Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, ai sensi del 1° comma dell'art. 89 Cpc, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive. In base al 2° comma dello stesso art. 89,
poi, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino quelle stesse espressioni, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto,
quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
La competenza a conoscere del danno per espressioni offensive e sconvenienti contenute negli atti del giudizio - salvo ipotesi determinate - è funzionale ed inderogabile e spetta al giudice incaricato di conoscere del procedimento in cui sono stati redatti o depositati gli atti contenenti le espressioni incriminate.
Anche nel caso in cui l'espressione sconveniente si indirizzi direttamente verso il difensore di una delle parti, quest'ultimo, pur non essendo parte del giudizio, può e deve proporre l'azione di risarcimento danni soltanto nell'ambito del procedimento nei cui atti sono state inserite le medesime espressioni. È quanto ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza 29
dicembre 2023, n. 36348 (testo in calce), conforme ad altre precedenti pronunce.
10 Sempre alla luce del su citato, consolidato orientamento giurisprudenziale, alle regole sopra enunciate si fa eccezione solo in ipotesi determinate, incompatibili con la possibilità di introdurre la domanda di risarcimento danni per le espressioni sconvenienti o offensive nell'ambito del medesimo procedimento, ovvero:
-quando le stesse sono inserite in una procedura esecutiva, perché la stessa non ha carattere di giudizio di cognizione;
-quando sono contenute in atti depositati in una fase processuale che non consente l'introduzione di una domanda, ad esempio con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica;
-quando la condotta illecita è esclusivamente del difensore e non della parte e la domanda,
provenga essa dal difensore o dalla controparte, viene proposta solo nei confronti del difensore;
-quando il procedimento si conclude con un provvedimento privo di carattere decisorio (es.
estinzione).
Ciò vuol dire che l'.art. 89 Cpc non detta una regola sulla competenza ma disciplina il fenomeno endoprocessuale dell'esercizio, da parte del difensore che si ritiene leso dall'.uso di espressioni offensive e sconvenienti, del potere di formulare un'.istanza (e non un'.azione), non concepibile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità si è manifestata, collegata e connessa all'.agire o al resistere in giudizio.
Purtuttavia, l'impossibilità di proporre in via autonoma una domanda di risarcimento ex art. 89 Cpc, come già detto, non è assoluta, potendosi ad essa derogare allorchè, a causa dell'arresto dell'attività processuale nel giudizio presupposto o a causa della struttura interna del processo, sarebbe stata impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 89 Cpc, anche a chi l'.avesse voluta proporre.
Quindi, la domanda di risarcimento prevista nel secondo comma di tale norma, con la sola deroga dell'impossibilità di fatto (cass. n.499/1962; cass. 1238/1972) o della impossibilità di diritto (cass. n. 10960/2010; cass. n.24538/2009; cass. n. 8239/2003), doveva essere
11 formulata necessariamente nel giudizio ove le asserite frasi ingiuriose erano state proferite.
Ne consegue che, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria,
scriminabili ai sensi dell'art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità
del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice” (Cass. civ. sez. III, 22 novembre 2012, n.20593 e cfr. a contrario da sent. Cass
n.21696/2011).
Trattasi di principio consolidato, che trova testuale riscontro anche nella disposizione dell'art. 89 cod. proc. civ., comma 2, secondo cui il potere di assegnare una somma in risarcimento dei danni non patrimoniali alla parte offesa da espressioni sconvenienti od offensive pronunciate nel corso della causa spetta al giudice investito della cognizione della causa medesima.
Per tali ragioni l'impugnazione di tale questione dinanzi al giudice di appello è
inammissibile.
La restante parte dei motivi proposti dal convenuto riguarda la domanda di garanzia che resta assorbita anch'essa dal rigetto dell'appello principale.
Per tale ragione, l'appello principale non merita accoglimento, e neppure quello incidentale.
Le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo al valore della causa (scaglione valore interminato basso), con la sola compensazione di ¼ per l'inammissibilità dell'appello incidentale nei rapporti tra e Di Bari Attilio, ponendo i ¾ a carico dell'appellante soccombente Parte_1 [...]
Pt_1
Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite della terza chiamata in causa, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute
12 dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché su quello incidentale proposto Parte_1
dall'avv. , avverso la sentenza n.1231/2021 resa in data 24/06/2021 Controparte_1
dal Giudice del Tribunale di Trani, notificata in copia conforme il 24/06/2021, così
provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante al pagamento dei ¾ delle spese processuali, compensandone la restante parte per 1/4, che liquida per l'intero in Euro 777,00 per spese ed Euro 7000,00
per compensi oltre alle spese generali, cap ed Iva;
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in Euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese generali, cap CP_3
ed Iva;
5) Dà atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante principale,
[...]
e di quello incidentale, avv. Dibari Attilio, del versamento dell'ulteriore Pt_1
importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in videoconferenza del 22.10.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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