Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
È da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto, e pertanto non è nulla la comunicazione - o la notificazione - ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
Commentario • 1
- 1. Mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell’atto di citazione: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2004, n. 11344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11344 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR SM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CASTANA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO MAGGIORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CS. AGRARIO PROV. LATINA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BARBIERI, che lo difende unitamente all'avvocato IGNAZIO BALSAMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3626/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto qui rileva, devesi evidenziare che di fronte al Tribunale di LATINA, nel 1979, vennero introdotte quattro controversie, rispettivamente tra SM CA, il Consorzio agrario provinciale. NA NI e NT EP;
il detto Consorzio ed il EP;
il Consorzio ed il Centro Diffusione dischi;
il Consorzio e NA AR, poi riunite e decise con unica sentenza: tale decisione fu appellala dal EN, dal CA e dal AR e, in via incidentale, da, dal Consorzio.
La Corte di appello di Roma decise al riguardo con sentenza n. 1372 del 1993; tale decisione, oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Consorzio e del NI, venne con sentenza di questa Corte n. 3722 del 30.11.1995/19.4.1996, cassata con rinvio in accoglimento del secondo e terzo motivo proposti dal Consorzio.
Il CA provvide alla riassunzione nei soli confronti del Consorzio e la Corte di appello di Roma, giudice del rinvio, ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti del NI, del EP e del AR.
Poiché la Corte capitolina ritenne che il giudizio di rinvio dovesse svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti erano state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata, la rilevata mancata integrazione del contraddittorio comportava l'estinzione del giudizio.
Era poi valida la comunicazione del provvedimento a due dei tre procuratori costituiti dell'appellante, donde la ricordata declaratoria di estinzione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi, SM CA, che ha notificato il ricorso al solo Consorzio, il quale resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 102, 331 e 332 c.p.c., nonché insufficiente od illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, sostanzialmente assumendo che trattavasi di cause scindibili, ragion per cui non v'era alcuna ragione perché fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti che erano portatori di interessi non sussumibili in quello che era divenuto il thema attuale. Se può convenirsi con la test secondo cui le varie cause originariamente proposte avevano oggetti diversi ed erano quindi scindibili, non può invece essere condivisa l'opinione secondo cui solo in presenza di un litisconsorzio necessario sostanziale debba avere luogo l'integrazione del contraddittorio, anche se tale prospettazione può avere ambiti di applicazione alquanto estesi. Va infatti evidenziato che nella specie si tratta di giudizio di rinvio a seguito di cassazione di una sentenza in cui tutti i soggetti nei cui confronti era stata disposta l'integrazione del contraddittorio erano parti. Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la instaurazione tra judicium rescindens e judicium rescissorium di una correlazione tale da non consentire dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cosiddetto litisconsorzio processuale necessario) configurandosi la citazione in riassunzione in tale fase procedimentale non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti del giudizio legittimità.
Ne consegue che, nel caso in cui il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente instaurato con la citazione, nel termine di legge, di una sola di dette parti, esso non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti alle quali non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio, mentre l'intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza (v. Cass. 19.1.2000, n. 538; 13.7.1998, n. 6829; 9.3.1998, n. 2581 ed altre nello stesso senso).
Poiché tale principio fotografa in maniera compiuta la situazione processuale venutasi a creare, non solo non risulta alcuna violazione delle norme invocate, che sono state esattamente applicate dalla Corte territoriale, ma non si rileva neppure alcun vizio motivazionale, stante che la ragione della integrazione del contraddittorio è insita nel richiamo dei detti principi processuali, che sono stati puntualmente ricordati dalla Corte capitolina: il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. Va solo per completezza rimarcato a questo punto che non risulta necessaria nel presente giudizio l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre patti, atteso che il giudizio di rinvio si è svolto unicamente tra i soggetti oggi in causa.
Il secondo motivo (violazione dell'art. 170 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione) lamenta che la comunicazione dell'ordinanza con cui si dispose l'integrazione del contraddittorio fu comunicata a due dei tre procuratori del CA. La norma invocata non sanziona affatto di nullità la mancata comunicazione a tutti i procuratori della parte, mentre la giurisprudenza di questa Corte contiene riferimenti, seppure non riferiti a casi identici, in cui la comunicazione fatta ad uno dei procuratori viene considerata sufficiente a raggiungere lo scopo (cons. Cass. 10.10.2001, n. 12405;
n. 7256 del 1991 e 10109 del 1994).
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che il mandato a più procuratori si intende disgiunto, a meno che non sia espressamente manifestato il contrario, cosa questa che, nel caso che ne occupa, non è neppure prospettato (v. Cost. 14.9.2000, n. 12149;
4.7.2000, n. 8831).
Ma va anche evidenziato che nel caso di specie anche il procuratore pretermesso aveva domicilio presso lo stesso studio in cui la comunicazione era stata effettuata, cosa questa che elide qualunque profilo di violazione dei diritti di difesa, essendo quanto meno presumibile che l'avvenuta comunicazione ai due colleghi nello stesso luogo potesse essere agevolmente conosciuta dal terzo procuratore e che comunque una ordinaria diligenza poteva portare gli avvisati difensori in caso di loro impedimento a rendere edotto il collega della comunicazione;
è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza in materia penale non si attaglia alla fattispecie in esame, di talché anche tale doglianza non può essere accolta. Il terzo motivo (violazione degli artt. 133 e 134 c.p.c. nonché omessa motivazione) lamenta che si sia comunicato solo il dispositivo dell'ordinanza e non la motivazione. Come è stato esattamente rilevato in ricorso, l'art. 133 c.p.c., prevede, per le sentenze, che debba essere comunicato il solo dispositivo: orbene non si vede perché le ordinanze, che normalmente hanno una minore incidenza processuale dovrebbero essere comunicate integralmente e tale argomentazione risolta per implicito dalla motivazione della sentenza impugnata.
Il quarto motivo (violazione degli artt. 136, 137, 138 e 139 c.p.c., nonché omessa motivazione) nel lamentare che la relata non reca i nomi di battesimo degli avvocati Castana e Maggiore ne deduce l'incertezza assoluta sulla persona del destinatario, aggiungendo che la notifica non è avvenuta a mani proprie, oltretutto con la dizione in "sua" precaria assenza, e con consegna, presunta di una sola copia dell'atto alla signora Di IS, addetta allo studio dell'avv. Castana, ma non dell'avv. Maggiore.
La doglianza non ha alcun pregio: non è plausibile che l'omissione dei nomi di battesimo dei due avvocati comporti incertezza assoluta sulla persona dei destinatario, stante che la comunicazione è avvenuta presso lo studio dell'avv. Castana, a mani di persona addetta allo studio stesso, che certamente avrà essa riferito all'Ufficiale procedente della assenza dello stesso avvocato, cosa questa che lo esimeva da qualsivoglia ulteriore ricerca. Non risulta inequivocamente che sia stata consegnata una sola copia dell'atto e il fatto che il domicilio eletto fosse quello ove la comunicazione è stata notificata toglie qualsiasi rilievo alla circostanza che quello non fosse lo studio dell'avv. Maggiore. La mancata motivazione sul punto non appare censurabile in quanto chiaramente implicita nella argomentazione secondo cui l'avviso era valido anche se fatto ad uno solo dei procuratori.
Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e con esso il ricorso;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dette spese che liquida in 100,00 euro oltre a 1.200,00 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004