Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2023, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 04445/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03180/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2020, proposto da
UI SO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio - Servizio Antiabusivismo del Comune di Giugliano in Campania n. 40 dell’11.11.2019, notificata in data 09.06.2020, con la quale si è ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali il Verbale di sequestro del Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania prot.n.2236/P.G./2019 del 19.06.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 luglio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 24 agosto 2020 e depositato il successivo 22 settembre il sig. UI SO ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Dirigente del Settore assetto del territorio ed attività produttive del Comune di Giugliano in Campania ha ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in una struttura in muratura con copertura in coibentato, con cucina all’interno, di circa 20 mq realizzata sul lastrico solare del fabbricato ubicato in Via Antica Giardini G.B. Futura Fabb. L4 in area classificata zona B2 dal vigente PRG.
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 38 L. 47/85 richiamato dall’art. 32 comma 25 del D.L. 269/2003; artt. 3, 7 e ss. L. 241/90; artt. 31, 32, 34DPR 380/01) ed eccesso di potere:
I) Relativamente all’abuso de quo, è stata inoltrata all’amministrazione resistente regolare richiesta di condono edilizio ex L.n.326/03 in data 10/12/04, agli atti, con la relativa oblazione. Pertanto, l’Amministrazione, in pendenza di siffatta istanza e senza prima esitarla non poteva procedere all’adozione della impugnata ordinanza di demolizione posto che a norma degli artt. 38 e 44 legge 47/1985, richiamati dal D.L.n.269/2003, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori.
II) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
III) Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo in quanto carente di motivazione atteso che l’amministrazione si limita ad asserire che le opere sono state realizzate “in assenza dei titoli abilitativi”, senza nulla indicare in ordine alle ragioni urbanistiche che impongono il ripristino dello stato dei luoghi.
IV) L’amministrazione ha adottato l’ordinanza de qua senza valutare, con una congrua istruttoria, l’opportunità di adottare un provvedimento alternativo, alla luce della natura delle opere.
3) Con atto depositato il 12 novembre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano deducendo, con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.
4) Alla udienza smaltimento del 20 luglio 2023, la causa è stata riservata per la decisione.
5) Il ricorso è infondato.
6) Con riguardo al primo motivo di impugnazione (pendenza della domanda di condono) il Comune resistente ha spiegato che l’istanza di condono edilizio prot. n° 49723 del 10.12.2004 è insuscettibile di qualsivoglia valutazione da parte dell’Ente perché, come chiaramente sostenuto nel provvedimento prot. n° 101658 del 09.10.2020 (recante la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria edilizia), detta istanza è priva della “documentazione tecnica amministrativa necessaria a rappresentare compiutamente le opere oggetto di sanatoria”.
La compiuta descrizione delle opere di cui si chiedeva il condono, unitamente alla documentazione fotografica di supporto, doveva essere fornita dall’interessato in allegato alla domanda da presentarsi entro il termine perentorio del 31.03.2004, successivamente posticipato (per effetto dell’art. 1 del D.L. n° 82 del 31.03.2004, convertito con L. n° 141 del 28.05.2004, e, successivamente, dell’art. 5 del D.L. n° 168 del 12.07.2004, convertito con modificazioni in L. n° 191 del 30.07.2004) al 10.12.2004.
In realtà. il ricorrente non ha mai provveduto all’integrazione della documentazione mancante, come espressamente attestato dall’Ente resistente nella nota prot. n° 110046 del 02.11.2020.
In ogni caso, la verifica della corrispondenza tra le opere sanzionate con l’ordinanza di demolizione e quelle oggetto della domanda di condono edilizio è preclusa in ragione dell’incompleto deposito giudiziale della domanda di condono prot n° 49723 del 10.12.2004.
7) Anche le ulteriori censure (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria) sono infondate per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate:
- La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell'adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l'apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall'applicabilità dell' art. 21-octies, l. n. 241/1990 (ex multis T.A.R., Napoli, sez. III, 13/02/2023, n. 968);
- Per giustificare l'ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente, come nel caso che ci occupa, l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (T.A.R., Napoli, sez. III, 12/01/2023, n. 277);
- Le disposizioni dell' art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n. 3666).
8) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 3180/20, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO