Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 264/2017 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 346/2016 del 27-28 giugno 2016
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) e residente a [...]27, nella qualità C.F._1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettiva- CodiceFiscale_2
mente domiciliato in Sciacca presso lo studio dell'avv. Rino Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede a Roma in via Po n. 20 ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta
presso lo studio dell'avv. Carlo Alessi che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLATA
1
Per l'appellante
Ritenere e dichiarare la riforma della sentenza n. 346/2016 resa dal giu-
dice unico del Tribunale di Sciacca in data 27 giugno 2016 e depositata il 28
giugno 2016 nella causa portante n. di R.G. 796/2011, tra Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, e la , perché viziata da er- Persona_2 Controparte_1
rore logico-giuridico;
ritenere e dichiarare che il minore – a se- Persona_2
guito del sinistro verificatosi il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 21,00 circa in
Sciacca (Ag) nella Ss 115, tra l'autovettura Renault 19 targata AG 390515 di proprietà del sig. e l'autovettura Fiat Punto targata BL 005 PP Persona_2
di proprietà e condotta dal sig. – trasportato nell'autovet- Persona_3
tura Renault 19 targata AG 390515 e danneggiato dal sinistro, ha diritto ad es-
sere risarcito integralmente per le lesioni fisiche riportate;
quindi, condannare la in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, quale responsabile civile della detta autovettura, al risarcimento del maggior danno patrimoniale ed extrapatrimoniale, in favore dell'appellante, per le lesioni personali subite dal minore Persona_4
, ammontanti ad €133.494,00 per danno biologico (28% - 1 anno) +
[...]
C
€3.450,00 per Itt (gg. 30) + €5.175,00 per (75% - gg. 60), quindi,
€142.119,00, oltre €20.000,00 per personalizzazione, in totale €162.119,00, da cui, decurtando l'importo già percepito dall'attore di €100.712,91, così
€61.406,09 ovvero in quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'illecito sino al soddisfo;
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2 condannare gli appellati alle spese di lite dei due gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto legale il quale dichiara di averle interamente anticipate, così come da nota spese già agli atti;
condannare i convenuti al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Per l'appellata
Rigettare l'atto di appello proposto confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con condanna alle spese e competenze afferenti il presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 346/2016 del 27-28 giugno 2016, il Tribunale di
Sciacca, affermata l'applicabilità dell'art. 141 Dlgs 209/2005 nella vicenda sot-
toposta al suo vaglio, ha statuito che è tenuta al risarci- Controparte_1
mento del danno patito da in conseguenza di un sinistro Persona_1
stradale in cui quest'ultimo era rimasto coinvolto, il 21 dicembre 2007, quale terzo trasportato su un autoveicolo assicurato per la Rca con detta società.
Quindi, ritenuto che fosse pari a €100.696,51 l'ammontare rivalutato del danno dal giorno dell'incidente a quello in cui la compagnia di assicurazioni aveva versato un minor importo rispetto a quello dovuto, ha concluso che residuasse un credito del danneggiato pari a €1.762,91 alla data della sentenza. Pt_1
1.1. Per la parziale riforma di quest'ultima ha proposto appello Pt_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...]
figlio minore dal canto suo, ha Persona_1 Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame.
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3 1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 16 maggio 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza della temporanea assenza dall'ufficio di uno dei compo-
nenti del collegio che in precedenza l'aveva assunta in decisione).
2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che il consulente tecnico d'ufficio di primo grado, nello stimare nel 20% il danno biologico patito da suo figlio, non ha tenuto in debito conto le plurime lesioni,
fisiche (tra cui la perdita di un rene) e psichiche, sofferte dallo stesso minore, e quindi «insiste per il riconoscimento del danno biologico nella percentuale del
37%».
2.1. Questa Corte, ritenuta la questione meritevole di approfondimento,
con ordinanza del 4-24 aprile 2023 ha quindi nominato un consulente tecnico d'ufficio, al quale ha demandato l'incarico di valutare la fondatezza della do-
glianza.
2.2. Ebbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, le cui con-
clusioni questa Corte condivide perché congruamente motivate e immuni da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che, in conseguenza del sinistro de
quo, riportò il 28% di invalidità permanente. Persona_1
2.3. Deve, dunque, rivedersi la liquidazione del danno biologico.
2.3.1. Al riguardo, va evidenziato che, con la sentenza 12408/2011, la
Corte Suprema ha affermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità
di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da le-
sione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni
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4 normative (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che riguarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola cir-
colazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circo-
stanze del caso concreto;
e la stessa Corte ha altresì affermato che l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1°
comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle ta-
belle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette ta-
belle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggiornate nella riunione del 21 maggio 2024, va determinato in €132.826,00 l'importo spettante per il danno biologico/dinamico-relazionale patito da un soggetto nel corso del secondo anno d'età, come al momento della Persona_1
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5 cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento,
con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza:
Cass. 10303/2012 e 3121/2017).
2.4. Ciò posto, deve adesso passarsi all'esame di altro snodo dell'ap-
pello, e precisamente quello nel quale l'appellante si duole (recte: si doleva)
che al danneggiato non sia stato riconosciuto il danno morale e/o la personaliz-
zazione del danno biologico.
2.4.1. Al riguardo, questa Corte prende atto che relativamente al primo di quei profili l'appellante, nel precisare le conclusioni, ha affermato: «[Si] ri-
leva che quanto dedotto dall'appellante nella comparsa conclusionale circa il
riconoscimento del danno morale, non deve essere considerato, in quanto non
è stato chiesto nelle domande di cui all'appello, riguardando tale assunto altro
procedimento».
2.4.2. Deve, allora, valutarsi se ricorrano le condizioni per il riconosci-
mento della cosiddetta personalizzazione del danno.
Sul punto, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema
in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con moti-
vazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), men-
tre gli esiti ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età non giustificano alcuna “personalizzazione” in au-
mento.
In altri termini: le conseguenze generali e inevitabili per tutti coloro che
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6 abbiano patito l'identico tipo di lesione della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali, non giusti-
ficano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patri-
moniale.
Solo nel caso in cui infortuni e malattie comportino esiti che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma che, piuttosto, siano stati sofferti solo dal singolo danneggiato nel caso speci-
fico a causa delle peculiarità della vicenda concreta, si giustifica allora un au-
mento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma questo non perché quegli esiti abbiano inciso, sic et simpliciter, su profili dinamico-relazionali: infatti, ai fini della personalizzazione del risarci-
mento non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria (cioè, non ordinaria),
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, così consentendo al giudice di pro-
cedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (giurisprudenza pacifica;
si vedano, sulla questione, Cass. 23778/2014, 21939/2017,
28988/2019 e 5865/2021).
Orbene, poiché tutte le conseguenze esposte dall'appellante da pag. 6 a pag. 9 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio (limitazioni funzionali,
danno estetico costituito da una lunga cicatrice chirurgica, disturbo del linguag-
gio e della comprensione dello stesso, disturbi dell'attenzione, forti cefalee) non rappresentano una conseguenza specificamente e peculiarmente (e dunque in modo straordinario rispetto all'id quod plerumque accidit) riferibile alla vi-
cenda vissuta da ossia profili di danno eccezionali rispetto Persona_1
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7 al tipo di lesioni – già risarcite mediante la liquidazione del danno biologico –
patite in dipendenza del sinistro de quo, non sussistono margini per il ricono-
scimento di un diritto alla personalizzazione del danno.
2.5. Quanto, adesso, al calcolo di rivalutazione e interessi, si osserva che dall'importo di €132.826,00 vanno detratti €100.712,91 che, come ricono-
sciuto dall'appellante, la compagnia di assicurazioni ha già pagato in esecu-
zione della sentenza di primo grado del Tribunale;
ed è appena il caso di evi-
denziare che lo stesso appellante afferma che dal quantum da lui richiesto deve essere decurtato «l'importo già percepito».
Dunque, occorrerà procedere come segue: a) devalutare il credito di
€132.826,00 dalla data della pubblicazione di questa sentenza, nonché l'ac-
conto €100.712,91 dalla data del versamento, al 21 dicembre 2007; b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, ap-
plicandoli prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dal 21 dicembre 2007 al giorno pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento sino alla liquidazione definitiva (Cass.
16027/2022 e 23927/2023).
Sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282
Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
3. L'appellante, infine, si duole che il Tribunale abbia compensato le spese di lite nella considerazione che la compagnia di assicurazioni aveva pro-
ceduto al pagamento del risarcimento nel corso del processo.
Sul punto, si deduce quanto segue: «In realtà, tale assegno non è mai
pervenuto all'attore, per cui lo stesso, […] dopo aver ricevuto dalla CP_
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8 l'assegno di €1.762,00, chiedeva il pagamento integrale del Controparte_1
danno […]. A seguito di ciò, la inviava assegno di Controparte_1
€100.696,51 all'attore a soddisfazione del danno dallo stesso subito, secondo
quanto statuito nella sentenza impugnata».
3.1. La doglianza va accolta, e ciò dal momento che il pagamento del dovuto (in base a quanto statuito dall'impugnata sentenza) fu offerto solo «nel corso del processo» (così pag. 8 di quella pronuncia), sicché non può ascriversi al una condotta in qualche misura censurabile per aver iniziato, o pro- Pt_1
seguito, la lite dopo aver rifiutato una proposta transattiva di importo pari a quello poi liquidato dal giudice.
L'ammontare di tali spese va determinato in €8.463,00, di cui €668,00
per spese vive ed €7.795,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Rino Cianci-
mino, che ne ha fatto richiesta.
Per gli stessi motivi, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio esple-
tata in primo grado, liquidate con decreto del 27 giugno 2016, vanno poste a carico dell'appellata.
4. L'impugnata sentenza va quindi modificata nei vari punti sin qui trat-
tati; resta, invece, ferma la statuizione relativa alla liquidazione dell'importo di
€1.680,00 per l'inabilità temporanea, non oggetto di impugnazione [tant'è che nel petitum dell'atto di appello si chiede la condanna dell'appellata al paga-
mento di «€960,00 per Itt (gg. 10) + €480,00 per Itp (50% - gg. 10) + €240,00
(25% - gg. 10)», per un totale, appunto, di €1.680,00].
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellata al rim-
borso, all'appellante, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate
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9 in dispositivo;
anche di questa deve disporsi la distrazione in favore dell'avv.
Rino Ciancimino, che ne ha fatto richiesta.
Per la stessa ragione, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già
liquidate con decreto del 18 gennaio 2024, vanno poste a carico dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da nella qualità avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sciacca n. 346/2016 del 27-28 giugno 2016, così provvede:
1) ridetermina in €132.826,00 l'importo dovuto a Persona_1
a titolo di risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale;
2) condanna , in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al pagamento, a nella qualità, dell'am- Parte_1
montare risultante dalla differenza tra €132.826,00 ed €100.712,91 a seguito delle operazioni di devalutazione, rivalutazione e computo di interessi indicate al punto 2.5. di pag. 8 di questa sentenza;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
3) condanna , in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al rimborso, all'appellante, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi €8.463,00, di cui €668,00 per spese vive ed €7.795,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, di-
sponendone la distrazione in favore dell'avv. Rino Ciancimino;
4) pone a carico di le spese per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio disposta in primo grado, liquidate con decreto del 27 giugno
2016;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 5) conferma l'impugnata sentenza nella statuizione relativa alla liquida-
zione dell'invalidità temporanea;
6) condanna , in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al rimborso, all'appellante, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €8.325,00, di cui €1.165,00 per spese vive ed €7.160,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, di-
sponendone la distrazione in favore dell'avv. Rino Ciancimino;
7) pone a carico di le spese per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio di questo grado, liquidate con decreto del 18 gennaio 2024.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 20 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
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