Ordinanza cautelare 19 luglio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00968/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3205 del 2022, proposto da
CONDOMINIO DI VIA GENOVA N. 8, RE RI, RI EL FE, IN LO, NA RI e NT AN, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Isabella Mennella, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;
contro
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Liuzzi dell’Avvocatura Civica, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 60 del 31 marzo 2022, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate presso un fabbricato sito territorio comunale alla Via Genova n. 8, nonché della relazione tecnica prot. n. 15534 del 22 marzo 2022 in essa richiamata;
b) della deliberazione della Giunta Comunale di Torre del Greco n. 803 del 7 dicembre 2016 e del regolamento edilizio comunale, se interpretato in modo da risultare lesivo degli interessi dei ricorrenti;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1357 del 19 luglio 2022, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- nella specie è stata contestata ai ricorrenti la realizzazione, presso un fabbricato sito in Torre del Greco alla Via Genova n. 8, in difformità dalla licenza edilizia n. 1653/1963, rilasciata per lavori di sopraelevazione del primo e del secondo piano, e in area soggetta a vincoli paesaggistici ed ambientali, di alcune opere edilizie consistenti nella diversa conformazione planimetrica del vano scala e nella diversa configurazione della corte circostante l’edificio. Di qui l’irrogazione della sanzione demolitoria finalizzata alla rimozione delle costruzioni abusive, resa ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 con ordinanza dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 60 del 31 marzo 2022;
- i ricorrenti impugnano, unitamente agli atti in epigrafe posti alla base dell’iter procedimentale, la suddetta ordinanza, adducendo una serie di vizi attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
- non occorre indugiare sulle questioni di rito sollevate ufficiosamente in occasione dell’udienza di discussione della causa, giacché il gravame, a seguito del più approfondito esame proprio della sede di merito, si presenta complessivamente infondato;
Rilevato, in dettaglio, che le censure formulate in gravame possono essere così riassunte:
a) l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, essendo stata prodotta dopo l’emanazione dell’ordine di demolizione, rende priva di efficacia la misura sanzionatoria, essendo quest’ultima destinata ad essere superata dalle nuove determinazioni che l’amministrazione è tenuta ad adottare a seguito della richiesta di sanatoria;
b) non ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 per gli immobili, come quello di specie, soggetti a vincolo paesaggistico, attesa l’insussistenza di lavori allo stato iniziale e di vincoli di inedificabilità assoluta imposti dalla legge o dalle prescrizioni urbanistiche;
c) l’ordine demolitorio non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dall’art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che “la partecipazione al procedimento amministrativo del ricorrente avrebbe garantito senz’altro un diverso contenuto dell’ordinanza impugnata”, con conseguente inapplicabilità della dequotazione dei vizi formali introdotta dall’art. 21-octies della stessa legge;
Considerato che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) va rimarcato che l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione pregiudicandone definitivamente l’efficacia, ma ne sospende soltanto gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell’istanza, con il risultato che non dovrà essere riesercitato il potere sanzionatorio e che la demolizione, come nella specie, potrà (e dovrà) essere portata ad esecuzione dall’onerato una volta rigettata l’istanza, decorrendo il relativo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 466);
bb) l’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 sanziona con la demolizione la realizzazione senza titolo di opere in aree vincolate, con disposizione che si applica sia in caso di inizio sia in caso di avvenuta esecuzione di interventi abusivi e che non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di inedificabilità assoluta. Da un lato, infatti, la piana lettura del testo normativo non evidenzia rigide cadenze temporali entro cui esercitare, a pena di decadenza, l’esercizio del potere repressivo, da intendersi, pertanto, inesauribile siccome connesso alla doverosa e permanente cura dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, specie se vincolato. Dall’altro lato, la diversa opzione ermeneutica, che muove dalla previsione di un vincolo di inedificabilità assoluta, comporta un ingiustificato restringimento dei poteri di vigilanza attribuiti alle amministrazioni comunali, ponendosi in chiara distonia con la finalità perseguita dal legislatore di munire l’autorità comunale, laddove si tratti di aree meritevoli di una particolare e rafforzata tutela, di un rapido ed incisivo strumento di contrasto dell’abusivismo, consistente nell’ordine di ripristino immediato della legalità violata, destinato a trovare applicazione a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. VI, 10 marzo 2020 n. 1100 e 1° febbraio 2019 n. 530; TAR Campania Napoli, Sez. III, 5 giugno 2018 n. 3697);
cc) infine, giova osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021 n. 6823; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720);
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione dei contrapposti interessi anche alla luce della pacifica vetustà delle difformità edilizie accertate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO