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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9417 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 31825 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, all'esito della discussione orale, all'udienza del 21.2.2025 ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e vertente
TRA
con unico socio (C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona dell'Amministratore Unico, sig.ra (C.F. P.IVA_2 Parte_2
, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Albizzie C.F._1
n. 21, presso lo studio dell'Avv. Arleo Nicola Luigi (C.F. - FAX C.F._2
06.8841466 - PEC ) che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in atti.
Parte opponente
E
1 (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 90, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Carla Foschini (C.F. - 06.97616536 – PEC C.F._5 CP_3
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 14.6.2023, la Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto per
[...]
obblighi di fare notificato in data 19.5.2023 ad istanza dei signori e Controparte_1 CP_2
con il quale si intimava al di ottemperare a quanto disposto dalla
[...] Parte_1
sentenza n. 2685/2011 pronunciata in data 03.02.2011 dal Tribunale Ordinario di Roma, VII
Sezione Civile, depositata in cancelleria in data 09.02.2011, nell'ambito del procedimento n. R.g.
78868/2004, dalla sentenza n. 4705/2016 pronunciata in data 01.06.2016 dalla Corte di Appello di
Roma, IV Sezione Civile, depositata in cancelleria il 25.07.2016, nell'ambito del procedimento n.
R.g. 4868/2011 e dalla sentenza n. n. 7794/2022 pronunciata in data 26.01.2022 dalla Corte
Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, depositata in cancelleria il 10.03.2022, nell'ambito del procedimento n. R.g. 21920/2017, e precisamente di “arretrare il muro di confine tra le rispettive proprietà (meglio descritte negli atti introduttivi, nella CTU e nella sentenza impugnata) eliminando lo sconfinamento secondo le misure indicate dal CTU arch. a pag. 23 della Per_1 relazione depositata il 13.02.2007 e relativi allegati;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza, respingendo nel resto gli appelli delle parti”.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva di aver eseguito i lavori oggetto delle sentenze, che gli eventuali lavori non ultimati sarebbero stati da imputare alla parte opposta.
Concludeva chiedendo: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei signori e a procedere ad Controparte_1 Controparte_2
2 esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 2685/2011 del Tribunale di Roma, della sentenza n.
7515/2016 della Corte di Appello di Roma e della sentenza n. 7794/2022 della Corte di Cassazione, per i motivi esposti nella premessa in fatto e in diritto del presente atto e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia e/o l'annullamento e/o la nullità del precetto opposto;
- condannare in solido i signori
e ex art. 96 c.p.c. al pagamento, in favore dell'opponente, della Controparte_1 Controparte_2
somma da liquidarsi secondo giustizia ed equità - condannare i signori e Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per
[...] legge.”.
Il procedimento veniva rubricato al R.G. n. 31825/2023 ed assegnato alla Sezione IV dell'intestato
Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.10.2023, si costituivano in giudizio i signori e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito ed in via principale: dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'opposizione ed ogni domanda ed istanza avversa, anche con riferimento alla richiesta
CTU, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Stante l'infondatezza della difesa avversa, si chiede sin da ora la condanna di parte attrice ai danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per lite temeraria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 10.11.2023, il giudice disponeva in non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno 2.2.2024.
Avverso detto provvedimento parte opponente proponeva reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. (R.G. n.53020/2023) che con ordinanza cronol. n. 486/2024 del 29.1.2024 accoglieva il reclamo e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia dei titoli esecutivi azionati, rinviando la liquidazione delle spese della fase di reclamo alla definizione del merito.
All'udienza di prima comparizione, il giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti.
3 Con ordinanza riservata, depositata il 14.6.2024, il giudice rigettava l'istanza di ammissione di CTU formulata dall'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
21.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
A tale udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata ed in quanto tale deve essere accolta.
La sentenza n. 2685/2011, pronunciata in data 3.2.2011 dal Tribunale Ordinario di Roma, VII
Sezione Civile ed in forza della quale è stata minacciata con il precetto opposto l'esecuzione, aveva condannato la società a procedere all'arretramento del fabbricato sito Parte_1
in via dei Buonvisi n. 50, al fine di rispettare la distanza minima di 5 metri dal confine con la proprietà degli attori.
Tale obbligo era stato imposto poiché, come accertato dal CTU, la struttura risultava in origine posizionata a una distanza inferiore rispetto a quanto previsto dal vigente P.R.G. del Comune di
Roma.
Dagli atti e documenti di causa risulta che l'odierno opponente ha pienamente adempiuto a quanto disposto dal giudicato.
Attraverso i lavori eseguiti in conformità alla SCIA prot. n. CP2022/64092 – regolarmente approvata e successivamente collaudata – la distanza tra il fabbricato e il confine è stata portata a circa 7,20 metri, superando quindi l'obbligo minimo stabilito in sentenza.
Ciò è attestato dalla relazione tecnica dell'Ing. , nonché dagli atti amministrativi depositati, e Tes_1
non è stato contestato in modo specifico da parte opposta.
Pertanto, essendo stato integralmente eseguito il comando giudiziale, il titolo esecutivo ha ormai esaurito la sua efficacia, rendendo illegittimo e pretestuoso l'atto di precetto opposto.
4 Del resto, la legittimità dei lavori eseguiti è ulteriormente confermata dalla validità della SCIA presentata dall'opponente, divenuta ormai definitiva ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
Il infatti, ha esercitato i controlli di competenza senza sollevare alcuna CP_4 eccezione, e gli stessi opposti, pur avendo avuto modo di seguire l'intera procedura e di sollecitare verifiche da parte degli uffici competenti (compresi sopralluoghi della Polizia Locale), non hanno mai impugnato l'atto dinanzi al TAR, pur avendone la facoltà.
Ne consegue che le censure mosse in questa sede – su aspetti di natura meramente amministrativa e urbanistica, di cui peraltro non si hanno evidenze documentali tali da indurre questo Giudice alla rimessione degli atti alla ai sensi dell'art. 331 c.p.p. come richiesto da Parte_3
parte opposta – appaiono del tutto inammissibili, trattandosi di questioni già definite o comunque non di competenza di questo Giudice.
Quanto all'ulteriore obbligo di arretramento del muro di confine, dai documenti di causa risulta che l'opponente ha già provveduto a realizzare il nuovo muro in posizione regolamentare, arretrandolo ulteriormente rispetto alle prescrizioni del CTU.
L'unica attività residuale, ossia la demolizione del vecchio muro, non è stata completata unicamente a causa del rifiuto ingiustificato opposto dai sig.ri e i quali hanno negato più CP_1 CP_2 volte l'accesso al loro terreno, impedendo materialmente la conclusione dei lavori.
Come infatti documentalmente provato, il Policlinico ha cercato di adempiere alle prescrizioni costruendo un nuovo muro interno, in linea con quanto disposto dalla sentenza, richiedendo formalmente ai proprietari confinanti l'accesso al loro terreno per demolire il vecchio muro.
Tuttavia, tale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro.
In dette circostanze, ai sensi dell'articolo 1217 c.c., è il creditore (in questo caso gli odierni opposti)
a trovarsi in mora, avendo omesso di collaborare per rendere possibile l'esecuzione della prestazione.
Si ha, infatti, la mora del creditore nell'ipotesi in cui il creditore, senza legittimo motivo, non vuole accettare la prestazione originariamente prevista nel rapporto obbligatorio o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
5 Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie si è verificata l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione di parte del dictum giudiziale (demolizione del vecchio muro insistente sul terreno di proprietà degli odierni opposti) per causa non imputabile al debitore.
Non può quindi essere il debitore (il Policlinico) a subire le conseguenze di un'inadempienza che non gli è imputabile.
Le obiezioni sollevate dagli odierni opposti, relative alla presunta illegittimità delle autorizzazioni edilizie ottenute dal , inoltre, oltre che ad essere come sopra rilevato inammissibili in Parte_1 questa sede, non incidono sulla questione principale, che riguarda l'avvenuto adempimento buona parte degli obblighi imposti dalla sentenza.
Eventuali irregolarità amministrative o tecniche potranno essere esaminate in altra sede, ma non spetta al giudice dell'opposizione al precetto valutarle, né possono giustificare il mantenimento dell'efficacia esecutiva di un titolo i cui obblighi sono stati sostanzialmente eseguiti.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione deve essere accolta con la conseguenza che l'atto di precetto opposto deve essere dichiarato nullo e/o inefficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo, stante la semplicità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , così
[...] Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e/o inefficace il precetto notificato il 19.5.2023;
2) CONDANNA gli opposti, e , al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'opponente, delle spese di lite che Parte_1
liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
6 3) CONDANNA, altresì, gli opposti, e , al Controparte_1 Controparte_2 rimborso in favore dell'opposto, delle spese Parte_1
lite relative alla fase di reclamo, che liquida in complessivi euro 3.228,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, spese vive, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 23 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
7
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 31825 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, all'esito della discussione orale, all'udienza del 21.2.2025 ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e vertente
TRA
con unico socio (C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona dell'Amministratore Unico, sig.ra (C.F. P.IVA_2 Parte_2
, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Albizzie C.F._1
n. 21, presso lo studio dell'Avv. Arleo Nicola Luigi (C.F. - FAX C.F._2
06.8841466 - PEC ) che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in atti.
Parte opponente
E
1 (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 90, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Carla Foschini (C.F. - 06.97616536 – PEC C.F._5 CP_3
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 14.6.2023, la Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto per
[...]
obblighi di fare notificato in data 19.5.2023 ad istanza dei signori e Controparte_1 CP_2
con il quale si intimava al di ottemperare a quanto disposto dalla
[...] Parte_1
sentenza n. 2685/2011 pronunciata in data 03.02.2011 dal Tribunale Ordinario di Roma, VII
Sezione Civile, depositata in cancelleria in data 09.02.2011, nell'ambito del procedimento n. R.g.
78868/2004, dalla sentenza n. 4705/2016 pronunciata in data 01.06.2016 dalla Corte di Appello di
Roma, IV Sezione Civile, depositata in cancelleria il 25.07.2016, nell'ambito del procedimento n.
R.g. 4868/2011 e dalla sentenza n. n. 7794/2022 pronunciata in data 26.01.2022 dalla Corte
Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, depositata in cancelleria il 10.03.2022, nell'ambito del procedimento n. R.g. 21920/2017, e precisamente di “arretrare il muro di confine tra le rispettive proprietà (meglio descritte negli atti introduttivi, nella CTU e nella sentenza impugnata) eliminando lo sconfinamento secondo le misure indicate dal CTU arch. a pag. 23 della Per_1 relazione depositata il 13.02.2007 e relativi allegati;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza, respingendo nel resto gli appelli delle parti”.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva di aver eseguito i lavori oggetto delle sentenze, che gli eventuali lavori non ultimati sarebbero stati da imputare alla parte opposta.
Concludeva chiedendo: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei signori e a procedere ad Controparte_1 Controparte_2
2 esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 2685/2011 del Tribunale di Roma, della sentenza n.
7515/2016 della Corte di Appello di Roma e della sentenza n. 7794/2022 della Corte di Cassazione, per i motivi esposti nella premessa in fatto e in diritto del presente atto e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia e/o l'annullamento e/o la nullità del precetto opposto;
- condannare in solido i signori
e ex art. 96 c.p.c. al pagamento, in favore dell'opponente, della Controparte_1 Controparte_2
somma da liquidarsi secondo giustizia ed equità - condannare i signori e Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per
[...] legge.”.
Il procedimento veniva rubricato al R.G. n. 31825/2023 ed assegnato alla Sezione IV dell'intestato
Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.10.2023, si costituivano in giudizio i signori e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito ed in via principale: dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'opposizione ed ogni domanda ed istanza avversa, anche con riferimento alla richiesta
CTU, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Stante l'infondatezza della difesa avversa, si chiede sin da ora la condanna di parte attrice ai danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc per lite temeraria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 10.11.2023, il giudice disponeva in non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno 2.2.2024.
Avverso detto provvedimento parte opponente proponeva reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. (R.G. n.53020/2023) che con ordinanza cronol. n. 486/2024 del 29.1.2024 accoglieva il reclamo e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia dei titoli esecutivi azionati, rinviando la liquidazione delle spese della fase di reclamo alla definizione del merito.
All'udienza di prima comparizione, il giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti.
3 Con ordinanza riservata, depositata il 14.6.2024, il giudice rigettava l'istanza di ammissione di CTU formulata dall'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
21.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
A tale udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata ed in quanto tale deve essere accolta.
La sentenza n. 2685/2011, pronunciata in data 3.2.2011 dal Tribunale Ordinario di Roma, VII
Sezione Civile ed in forza della quale è stata minacciata con il precetto opposto l'esecuzione, aveva condannato la società a procedere all'arretramento del fabbricato sito Parte_1
in via dei Buonvisi n. 50, al fine di rispettare la distanza minima di 5 metri dal confine con la proprietà degli attori.
Tale obbligo era stato imposto poiché, come accertato dal CTU, la struttura risultava in origine posizionata a una distanza inferiore rispetto a quanto previsto dal vigente P.R.G. del Comune di
Roma.
Dagli atti e documenti di causa risulta che l'odierno opponente ha pienamente adempiuto a quanto disposto dal giudicato.
Attraverso i lavori eseguiti in conformità alla SCIA prot. n. CP2022/64092 – regolarmente approvata e successivamente collaudata – la distanza tra il fabbricato e il confine è stata portata a circa 7,20 metri, superando quindi l'obbligo minimo stabilito in sentenza.
Ciò è attestato dalla relazione tecnica dell'Ing. , nonché dagli atti amministrativi depositati, e Tes_1
non è stato contestato in modo specifico da parte opposta.
Pertanto, essendo stato integralmente eseguito il comando giudiziale, il titolo esecutivo ha ormai esaurito la sua efficacia, rendendo illegittimo e pretestuoso l'atto di precetto opposto.
4 Del resto, la legittimità dei lavori eseguiti è ulteriormente confermata dalla validità della SCIA presentata dall'opponente, divenuta ormai definitiva ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
Il infatti, ha esercitato i controlli di competenza senza sollevare alcuna CP_4 eccezione, e gli stessi opposti, pur avendo avuto modo di seguire l'intera procedura e di sollecitare verifiche da parte degli uffici competenti (compresi sopralluoghi della Polizia Locale), non hanno mai impugnato l'atto dinanzi al TAR, pur avendone la facoltà.
Ne consegue che le censure mosse in questa sede – su aspetti di natura meramente amministrativa e urbanistica, di cui peraltro non si hanno evidenze documentali tali da indurre questo Giudice alla rimessione degli atti alla ai sensi dell'art. 331 c.p.p. come richiesto da Parte_3
parte opposta – appaiono del tutto inammissibili, trattandosi di questioni già definite o comunque non di competenza di questo Giudice.
Quanto all'ulteriore obbligo di arretramento del muro di confine, dai documenti di causa risulta che l'opponente ha già provveduto a realizzare il nuovo muro in posizione regolamentare, arretrandolo ulteriormente rispetto alle prescrizioni del CTU.
L'unica attività residuale, ossia la demolizione del vecchio muro, non è stata completata unicamente a causa del rifiuto ingiustificato opposto dai sig.ri e i quali hanno negato più CP_1 CP_2 volte l'accesso al loro terreno, impedendo materialmente la conclusione dei lavori.
Come infatti documentalmente provato, il Policlinico ha cercato di adempiere alle prescrizioni costruendo un nuovo muro interno, in linea con quanto disposto dalla sentenza, richiedendo formalmente ai proprietari confinanti l'accesso al loro terreno per demolire il vecchio muro.
Tuttavia, tale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro.
In dette circostanze, ai sensi dell'articolo 1217 c.c., è il creditore (in questo caso gli odierni opposti)
a trovarsi in mora, avendo omesso di collaborare per rendere possibile l'esecuzione della prestazione.
Si ha, infatti, la mora del creditore nell'ipotesi in cui il creditore, senza legittimo motivo, non vuole accettare la prestazione originariamente prevista nel rapporto obbligatorio o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
5 Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie si è verificata l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione di parte del dictum giudiziale (demolizione del vecchio muro insistente sul terreno di proprietà degli odierni opposti) per causa non imputabile al debitore.
Non può quindi essere il debitore (il Policlinico) a subire le conseguenze di un'inadempienza che non gli è imputabile.
Le obiezioni sollevate dagli odierni opposti, relative alla presunta illegittimità delle autorizzazioni edilizie ottenute dal , inoltre, oltre che ad essere come sopra rilevato inammissibili in Parte_1 questa sede, non incidono sulla questione principale, che riguarda l'avvenuto adempimento buona parte degli obblighi imposti dalla sentenza.
Eventuali irregolarità amministrative o tecniche potranno essere esaminate in altra sede, ma non spetta al giudice dell'opposizione al precetto valutarle, né possono giustificare il mantenimento dell'efficacia esecutiva di un titolo i cui obblighi sono stati sostanzialmente eseguiti.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione deve essere accolta con la conseguenza che l'atto di precetto opposto deve essere dichiarato nullo e/o inefficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo, stante la semplicità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , così
[...] Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e/o inefficace il precetto notificato il 19.5.2023;
2) CONDANNA gli opposti, e , al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'opponente, delle spese di lite che Parte_1
liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
6 3) CONDANNA, altresì, gli opposti, e , al Controparte_1 Controparte_2 rimborso in favore dell'opposto, delle spese Parte_1
lite relative alla fase di reclamo, che liquida in complessivi euro 3.228,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, spese vive, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 23 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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