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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/09/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 61/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 19.2.2024
da
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Marcolini e Luigi C.F._2
Pugnetti e presso lo studio del secondo in Tolmezzo elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto d'appello
Appellanti
Contro (C.F. ) ed (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. avv. Alberto Freschi e presso C.F._4
il suo studio in Udine elettivamente domiciliti, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello
Appellati
Oggetto: appello verso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Udine in composizione monocratica n. 40/2024 pubblicata il 16.1.2024 e notificata il 24.1.2024.
Servitù.
Conclusioni delle parti costituite per gli appellanti:
In istruttoria: Voglia la Corte, occorrendo, disporre ispezione dei luoghi per cui è causa o CTU descrittiva dei luoghi stessi sia a conferma dell'inesistenza di opere a servizio della pretesa servitù, che dell'inadeguatezza della corte scoperta lato sud del mapp.225
a fungere da area di posteggio autoveicoli. Nel merito: Ogni contraria domanda od eccezione respinta, voglia la Corte in riforma dell'impugnata sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Udine in composizione monocratica n.40/2024, ribadita l'eccezione di incapacità del teste con conseguente nullità della sua deposizione, accertare e Tes_1
dichiarare che l'immobile di cui gli attori/appellanti sono proprietari sito in Segnacco
di AR e distinto in catasto a fgl.36 mapp.224, ed in particolare la sua corte scoperta, è libero da pretese servitù di passaggio anche con veicoli in favore del contiguo fondo stesso fgl. mapp.225 di proprietà di ed in Controparte_2 conseguenza ordini l'immediata cessazione da parte della stessa o dei suoi CP_2
aventi causa di ogni attività di passaggio/transito su detta corte. Voglia condannare i convenuti/appellati alla rifusione delle spese e competenze di I° e II° grado in favore degli attori/appellanti”
per gli appellati
1) per i sigg. e : NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Controparte_2 CP_1
per le ragioni esposte in narrativa ed in atti, respingersi l'appello, le domande, le istanze ed eccezioni tutte proposte da e , in quanto Parte_2 Parte_1
inammissibili, irrilevanti e/o comunque infondate e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata n.40/2024 dd.10-16.01.2024 del Tribunale di
Udine; spese e compensi di lite integralmente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alle istanza istruttorie avversarie perché superflue e/o inammissibili ex art.345
c.p.c. in quanto diverse da quelle formulate nel giudizio di 1^ grado nel rispetto delle preclusioni del codice di rito;
2) per la sig.ra NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA ED Controparte_2
ISTRUTTORIA, si ripropongono le conclusioni tutte di cui al giudizio di 1^ grado ovvero: NEL MERITO: per le ragioni tutte esposte in atti, la sig.ra CP_2
, eccependo l'avvenuto acquisto/consolido a favore del proprio fondo
[...]
(C.T./NCEU, mapp. 225 del Fg.36 del Comune di AR), per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia, della servitù di passaggio/transito pedonale e con autoveicoli a peso del fondo di controparte (C.T./NCEU, mapp.224 del Fg.36 del Comune di AR), chiede venga respinta ogni domanda attorea nei propri confronti perché infondata;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA
RICONVENZIONALE PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in atti, la sig.ra chiede rigettarsi tutte le domande ed eccezioni proposte Controparte_2
dagli attori nei propri confronti perchè infondate, ed accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia della servitù di transito/passaggio, sia pedonale che con autoveicoli, a favore del proprio fondo contraddistinto in Comune di AR, C.T./NCEU, Fg.36, mapp.225 e a peso del fondo contraddistinto in Comune di AR, C.T./NCEU, Fg.36, mapp.224 di proprietà degli attori, diritto di passaggio/transito esercitato autonomamente,
pacificamente, interrottamente e pubblicamente, personalmente dalla stessa e dai suoi danti causa per oltre quarant'anni, con la convinzione della legittima titolarità (uti dominus), e da individuarsi, nei luoghi, nel percorso lineare, della larghezza di almeno
2,5 m, che collega l'accesso della corte del fondo servente (mapp.224), laddove sono posizionati gli attuali cancelli, alla pertinenza scoperta del fondo/edificio della convenuta (mapp.225) contermine con quello attoreo senza soluzione di continuità;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA
RICONVENZIONALE SUBORDINATA: per le ragioni tutte esposte in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni proposte dagli attori e/o di rigetto della propria domanda formulata “nel merito in via riconvenzionale principale”, constatato che il fondo/edificio contraddistinto in Comune di AR,
C.T./NCEU, Fg.36, mapp.225 risulta intercluso e privo di accesso/sbocco pedonale e carraio praticabile alla via pubblica ovvero non intercluso ma con accesso alla via pubblica inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo che non può essere ampliato, la convenuta chiede che ex art. 1051 c.c. o, in subordine, ex Controparte_2
art.1052 c.c., venga costituita servitù coattiva di passaggio/transito pedonale e con veicoli a favore di detto fondo/edificio di proprietà e a peso del fondo attoreo contraddistinto in Comune di AR, C.T./NCEU, Fg.36, mapp.224,
passaggio/transito da individuarsi nei luoghi nel percorso lineare, della larghezza di almeno 2,5 m, che collega l'accesso della corte del fondo servente (mapp.224), laddove sono posizionati gli attuali cancelli, alla pertinenza scoperta del fondo/edificio della convenuta (mapp.225) contermine con quello attoreo senza soluzione di continuità; ai fini della determinazione della indennità dovuta ex art.1053 c.c., si evidenzia che di fatto non sussistente danno alcuno per controparte né deprezzamento del fondo servente a causa di detto passaggio/transito, in quanto utilizzato anche dalla medesima per accedere ai propri edifici/fondo di proprietà; spese e compensi di lite integralmente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede all'Autorità adita di effettuare sopralluogo personalmente e disporre l'ispezione al fine di prendere visione direttamente dello stato dei luoghi con l'assistenza di consulente tecnico. Si chiede venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dei luoghi di cui è causa e volta ad accertare, tenuto conto anche della caratteristiche delle porte di ingresso/accesso (quella principale che prospetta sul mapp.224, di dimensioni ordinaria, e quella di servizio posta sul lato diametralmente opposto, di dimensione alquanto ridotta in altezza), rimaste immodificate nel tempo e anche a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni 2002-2004 dai convenuti, che l'edificio di (mapp.225) risulta Controparte_2
disporre, da tempo immemore, quale unico accesso normalmente ed agevolmente praticabile, alla e dalla via pubblica, a piedi e con autoveicoli, di quello di cui si controverte ovvero con attraversamento/passaggio sul fondo mapp.224 nonché ad individuare sui luoghi il tracciato e le dimensioni di detto transito/passaggio. Ciò tenuto conto delle caratteristiche fisiche e della morfologia dei luoghi ed assumendo ogni utile informazione presso la Pubblica Amministrazione. Accerti altresì il CTU se il transito/passaggio in questione sia oggetto di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia in forza di quanto risulta dai diversi atti di trasferimento degli immobili oggi contraddistinti dai mapp.224-225-226 e 1208, della conformazione topografica e planimetrica dei luoghi e delle caratteristiche ed accessi di ingresso degli edifici in questione, autorizzando l'acquisizione presso gli Uffici della Pubblica
Amministrazione di ogni atto pertinente. Si chiede ammissione di prova testimoniale in ordine ai seguenti capitoli: 1) Vero che , i suoi danti causa ( Controparte_2 [...]
, e ) ed i loro aventi causa Per_1 Persona_2 Persona_3
(affittuari/ospiti/amici/visitatori), da oltre 40 anni, transitano ed hanno transitato a piedi, con mezzi e con autoveicoli, sul fondo attoreo contraddistinto dal 224 per raggiungere il fondo contraddistinto dal mapp. 225 ed il relativo edificio, come visibile nelle fotografie (doc.7a-b-c-d-e-f-gh-i-l-m;14a-b-c;15a-b-c; 31a-b-c-d-e)? 2) Vero che detto transito/passaggio è stato esercitato, autonomamente, in modo pacifico, con continuità, pubblicamente e senza opposizione degli attori, di e del suo Persona_4
dante causa, per oltre 40 anni e dichiarando di essere titolari del relativo diritto? 3) Vero che la sig.ra , i suoi danti causa ( , Controparte_2 Persona_1 Per_2
e ) ed i loro aventi causa (affittuari/ospiti/amici/visitatori),
[...] Persona_3
accedono/accedevano all'immobile insistente sul fondo mapp.225, a piedi, con mezzi ed autovetture, attraversando il mapp.224 di proprietà degli attori in assenza di altri accessi? 4) Vero che la porta di servizio di cui alle fotografie (doc.12a-b-c; doc.20
fotografia n.18; doc.35a-b-c-d-e) è sempre stata, anche prima dei lavori di ristrutturazione degli anni 2002-2004, di dimensioni ridotte così come risulta oggi
(doc:35a-b-c-d-e) e consentiva il solo collegamento dell'edificio principale ai vani accessori e di servizio insistenti sul mapp.227 poi catastalmente ricompreso con il mapp.225 ma non alla strada pubblica? 5) Vero che, prima dei lavori di ristrutturazione degli anni 2002-2004 (doc.21- 22-23), l'accesso alla via pubblica dal lato nord dell'edificio insistente sul mapp.225 attraverso la porta di servizio di dimensioni ridotte
(doc.20 fotografia n.18; doc.35a-b-c-d-e) era precluso a causa di una diversa altimetria del terreno (mapp.227 e 225) e per presenza di una sorta di muro di contenimento che creava uno sbarramento e un salto di quota di circa un metro (doc.12a-b-c)? 6) Vero
che il sig. assieme al fratello nell'anno 2010/2011, installava CP_1 Per_4
gli attuali cancelli pedonale, senza chiave, e carraio, che veniva chiuso con un lucchetto, come rappresentato nelle fotografie (doc.14a-b-c)? 7) Vero che i sigg.
ed avevano ricevuto da , CP_1 Controparte_2 Persona_4
contestualmente a detta installazione, copia della chiave del cancello carraio per poter esercitare il passaggio anche con autovetture? 8) Vero che, anche successivamente all'installazione di detti cancelli, è stato esercitato da – e Controparte_2 dagli aventi causa, affittuari, amici ed ospiti – pubblicamente il passaggio a piedi e con veicoli sul fondo contraddistinto dal mapp.224 per raggiungere il fondo mapp. 225
confinante con quello degli attori senza contestazione di quest'ultimi o di Per_4
? 9) Vero che la situazione rappresentata nelle fotografie che mi vengono esibite
[...]
(doc.7a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m; 14a-b-c-; 15a-b-c) con riferimento alla corte-area scoperta del mapp.224, alla porta principale di accesso all'edificio mapp.225 prospiciente la corte scoperta mapp.224 ed alle tracce visibili ed inequivocabili del passaggio di autoveicoli e calpestio pedonale quale indice di accesso stabile al fondo/immobile oggi di proprietà di (mapp.225), è rimasta tale negli ultimi 40 anni? 10) Controparte_2
Vero che il sig. , dante causa degli attori, era a conoscenza che il passaggio Persona_4
in questione, sia a piedi che con veicoli, costituiva un diritto del titolare del fondo mapp.225 ed un gravame a peso del proprio fondo mapp.224? 11) Vero che il sig. ha dichiarato pubblicamente che i sigg. ed Persona_4 CP_1 CP_2
avevano diritto di attraversare a piedi e con veicoli il fondo mapp.224 per
[...]
raggiungere i propri edifici insistenti rispettivamente sul mapp.1208 e 225? 12) Vero
che la rete metallica oggetto dell'azione possessoria (doc.24) e di cui alle fotografie
(doc.27a-b-c) è stata rimossa dai sigg ed (doc.28a-b), CP_1 Controparte_2
nel mese di luglio-agosto 2001, dopo l'ordinanza del Tribunale di Udine , Sezione
distaccata di Cividale del F. dd.03.07.2001 (doc.26), come riferito nella Sua memoria dd.10.01.2002 depositata in atti (doc.29)? Si indicano quali testi da assumersi sui capitoli da 1 a 11 i sigg.: - , via Urli n.43, Segnacco-AR; - Persona_2
, via Urli n.50, Segnacco-AR; - , Controparte_3 Controparte_4 Chemin du Vivier n.2, 1278 La Rippe (CH); - , via Pozzalis 9/2, CP_5
Madrisio-Fagagna; - , via B.Croce n.9, Udine - Controparte_6
, P.zza Ildebrando Antoniutti 12, Nimis;
- Controparte_7 CP_8
, via Pasubio 54/1, Segnacco-AR. - via Urli
[...] Controparte_9
n.29, AR - , via Qualso 22/2, AR . Si indica quale teste CP_10
da assumersi sul capitolo 12 l'avv.Mauro Melchior con studio in 33013 Gemona del
F., via Dante Alighieri n.163”.
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.6.2021 e Parte_1 Pt_2
comproprietari di un fabbricato ed annesse pertinenze scoperte in Segnacco di
[...]
AR, Fg. 36 mapp. 224, convenivano in giudizio avanti il tribunale di Udine
[...]
e , rispettivamente titolari dei contigui fondi mapp. 1218 e CP_1 Controparte_2
mapp. 225, per sentir accertare l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi dei convenuti ed a carico del fondo attoreo.
e si costituivano congiuntamente in giudizio, il CP_1 Controparte_2 CP_1
dichiarando di aderire alla domanda attorea, la resistendovi e proponendo in CP_2
via riconvenzionale in principalità domanda di accertamento dell'acquisto della servitù
di passaggio, pedonale e con autoveicoli, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ed in via subordinata la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo attoreo. Istruita la causa documentalmente ed a mezzo testi, il tribunale, con sentenza
10.1.2024, accertava l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 224 a favore del fondo mapp. 225 e l'insussistenza della servitù a favore del mapp. 1218, compensava tra le parti le spese del giudizio per un terzo e condannava gli attori a rifondere ai convenuti i due terzi rimanenti.
Il tribunale, dato atto che non si era opposto alla domanda attorea, quanto CP_1
al rapporto processuale tra attori e convenuta rilevava e riteneva: CP_2
i) che l'apparenza della servitù risultava dalla conformazione dei luoghi, caratterizzata dall'interclusione dei fondi ubicati tutt'attorno alla corte comune. In particolare: - la porta di ingresso principale del fabbricato mapp.225 era prospiciente il mapp.224; - la corte insistente sul mapp. 224, costituiva con il fondo mapp.225 un'unica area, senza soluzione di continuità, priva di ostacoli od elementi di delimitazione;
- le fotografie dell'area mostravano un tracciato visibile, connotato dalla presenza di ghiaia e di un fondo battuto su tutta la corte, dall'ingresso mapp.224 sino all'interno del mapp.225; -
erano presenti due cancelli - uno carraio e l'altro pedonale - di ingresso dalla pubblica via alla corte mapp.224; - tutti i fabbricati affacciati sulla 'corte comune' erano dotati di piccola area scoperta confinante, senza soluzione di continuità, con il mapp. 224; -
nelle controversie giudiziarie che avevano visto opposti i convenuti insieme al dante causa degli attori contro la proprietaria del limitrofo mapp. 226, era stato accertato che tanto il mapp. 224 quanto il mapp. 225 erano assoggettati a transito/passaggio pedonale a favore del fondo mapp.226 per consentirne il collegamento con la pubblica via. Il
giudicante ne traeva la conclusione che la funzione della corte era sempre stata quella di consentire ai proprietari dei fabbricati tutti su di essa prospicienti di raggiungere le loro proprietà individuali, conclusione che trovava conferma nelle deposizioni testimoniali;
ii) che non era incapace a testimoniare il teste dante causa della Persona_2 CP_2
iii) che il possesso del passaggio a piedi e con veicoli attraverso la corte mapp. 224 si era protratto per oltre vent'anni a partire dagli anni '60-'70 del XX^ secolo, in modo pacifico, pubblico, continuativo e ininterrotto, come dimostravano le fotografie prodotte dai convenuti e le deposizioni testimoniali, senza che potesse riconoscersi efficacia interruttiva del possesso all'apposizione, nel periodo tra aprile 2000 ed agosto
2001, di una recinzione tra il fondo 225 ed il 224 e senza che l'esercizio del passaggio sul mapp. 224 fosse riconducibile a mera tolleranza del dante causa degli attori, Per_4
[...]
iv) che la parziale compensazione delle spese traeva giustificazione nell'adesione del convenuto alla domanda proposta nei suoi confronti. CP_1
2. Avverso la decisione hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
con quattro motivi, a mezzo dei quali chiedono l'accertamento della libertà del fondo di loro proprietà dalla servitù a vantaggio del mapp. 225, a tal fine deducendo:
i) con il primo motivo, che il tribunale aveva erroneamente ravvisato nella conformazione dei luoghi l'apparenza della servitù, non esistendo opere destinate al suo servizio. Sostengono: - che la porta d'ingresso al fabbricato mapp. 225 non ha le dimensioni atte a consentire il passaggio di veicoli, né il posteggio di autoveicoli sulla pertinenza scoperta del fondo mapp. 225 ha 'alcun collegamento funzionale con una porta di tali dimensioni'; - che la circostanza che l'area comprendente le pertinenze scoperte dei mapp. 224 e 225 si presenti come 'uniforme con presenza di ghiaia e fondo battuto …non sottende la presenza di un tracciato visibile'; - che i due cancelli,
pedonale e carraio, posti sul limitare del mapp. 224 con la pubblica via, erano stati installati soltanto nel 2011, dopo che e avevano ottenuto CP_1 Persona_4
l'accertamento giudiziale dell'inesistenza di un passaggio veicolare a favore del mapp.
226 ed erano destinati a servizio pedonale e carraio del mapp. 224 e non anche dell'accesso attraverso di questo al mapp. 225; - che la corte 224 non era 'comune' ma di esclusiva proprietà di essi appellanti;
ii) con il secondo motivo, che erroneamente il tribunale aveva respinto l'eccezione di incapacità a deporre del teste Secondo parte appellante, l'eccezione era stata Tes_1
tempestivamente sollevata ed il teste - in quanto precedente proprietario del mapp. 225,
diretto dante causa dell' ed egli stesso preteso esercitante il possesso della CP_2
servitù prima della vendita - era portatore, rispetto all'oggetto della controversia, di un interesse non meramente di fatto, tale da consentirne la chiamata in causa ex art. 106
c.p.c. ovvero di intervenirvi ad adiuvandum ex art. 105, secondo comma, c.p.c.; in ogni caso, 'l'evidente interesse' del teste a sostenere le ragioni della oltrechè il CP_2
contenuto della deposizione, smentito da risultanze documentali, la rendeva inattendibile;
iii) con il terzo motivo, che erroneamente era stato ritenuto provato l'esercizio ultraventennale del possesso. Parte appellante sostiene che da precedente sentenza, pronunciata tra gli odierni appellati e proprietaria del limitrofo mapp. CP_11
226, risultava che la 'piccola corte' mapp. 225 era stata utilizzata dalla dalla CP_11
seconda metà degli anni '90 e fino al 2010 per transitarvi e parcheggiare la propria vettura, situazione che escludeva, a loro dire, la possibilità di parcheggiare e di passare anche a piedi attraverso l'area scoperta del mapp. 225; che dalle deposizioni testimoniali come dalla documentazione fotografica agli atti emergeva 'un utilizzo della corte mapp. 224, non anche del mapp. 225, da parte di chiunque si recasse sul posto per accedervi anche con autovetture e posteggiarle nella corte'; che sino alla divisione del marzo 1999 tra i fratelli e la corte mapp. 224 era CP_1 Persona_4
gravata di servitù in favore del fondo mapp. 1208 assegnato ad il quale CP_1
perciò utilizzava il mapp. 224 insieme alla moglie per accedere al Controparte_2
mapp. 1208, sicchè, sostengono, fino alla divisione l'utilizzo della corte mapp. 224 da parte dei convenuti rimaneva collegata alla servitù, poi rinunciata, a vantaggio del mapp. 1208; che l'utilizzo della corte mapp. 224 come area di manovra e posteggio autovetture non costituiva esercizio di servitù prediale a vantaggio del mapp. 225,
risolvendosi in una 'limitazione a vantaggio di interessi personali'; che il riconoscimento da parte di del diritto di passaggio sul mapp. 224 del Persona_4
fratello , riferito dal teste , non valeva a costituire la servitù e comunque CP_1 CP_3
la deposizione era equivoca;
che la recinzione installata dagli appellati nell'aprile 2001
per delimitare il mapp. 225 al fine di impedire l'accesso al mapp. 226, impediva anche l'accesso con autoveicoli dal mapp. 224 allo stesso mapp. 225, essendo perciò
incompatibile con la volontà di esercitare il possesso;
d) con il quarto motivo, infine, gli appellanti lamentano che il tribunale li abbia condannati a rifondere due terzi delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti,
nonostante ne avesse chiesto, quanto a sé, l'integrale compensazione, in CP_1
tal modo travalicando la domanda e non considerando la condotta preprocessuale del
, a causa della quale era stato evocato in giudizio. CP_1
si sono costituiti congiuntamente a ministero di unico CP_1 Controparte_2
difensore chiedendo il rigetto dell'appello; ha riproposto in gradato Controparte_2
subordine le domande riconvenzionali di accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia o di costituzione coattiva della stessa.
Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni, di merito ed istruttorie, trascritte in epigrafe.
3. Apparenza della servitù (primo motivo).
Il motivo è infondato. La conformazione dei luoghi, quale evidenziata dalle riproduzioni fotografiche in atti e ricostruita dettagliatamente nella sentenza di primo grado, conduce a ritenere l'apparenza della servitù di passo, pedonale e carraio,
attraverso il mappale 224. Valgono in particolare l'interclusione dei fondi, tra cui il
225, che si affacciano sulla corte mapp. 224, senza soluzione di continuità tra un fondo e l'altro e senza altre sianovie d'accesso, in particolare per i veicoli e l'esistenza di un tracciato visibile, dalla strada pubblica alla corte e sin all'interno di essa, ulteriormente evidenziato dalla collocazione, all'ingresso della corte, di cancelli destinati a regolare il transito, sia veicolare che pedonale. Del resto, gli stessi appellanti riconoscono l'esistenza di opere visibili e permanenti finalizzate a consentire l'accesso, pedonale e carraio, dalla pubblica via, ancorchè sostengano che esse siano destinate a consentire accesso e transito al solo mappale 224, questione che però involge il diverso profilo dell'utilizzo e quindi del possesso del passaggio.
4. Incapacità del teste (secondo motivo). Tes_1
Il motivo è infondato. L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. deve essere personale, attuale e concreto, tale da coinvolgere il suo portatore nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata (Cass. 18.3.2024, n.
7171). E' da escludersi un tale interesse in capo al teste che ha venduto Tes_1
all'appellata l'immobile censito al mapp. 225 ancora nel 1977 né risulta CP_2
vantare od essere destinatario, in relazione alla vicenda dedotta in giudizio, di pretese di sorta.
5. Insussistenza del requisito del possesso ultraventennale (terzo motivo)
Anche tale motivo è infondato. Le deposizioni testimoniali raccolte nel primo grado danno ampio riscontro del transito ultraventennale, a piedi e con veicoli, da parte della per accedere al mapp. 225 (cfr. testi per il periodo fino al 1977, CP_2 Tes_1
, e per il periodo successivo, con riferimento ad un CP_7 CP_3 CP_8 CP_6
arco temporale che si estende da fine anni '50 sino alla pandemia, nonché e CP_9
Freschi). Non è dirimente, in senso contrario, la circostanza che nell'area di sedime frontistante l'edificio eretto sul mapp. 225 usasse transitare e/o parcheggiare la propria vettura - a dire degli appellanti per oltre un decennio (peraltro, accedendovi anch'essa attraverso la corte mapp. 224) - proprietaria del limitrofo mapp. 226, né che per CP_11
impedire l'accesso da parte della gli appellati avessero installato sul mapp. CP_11
225, peraltro per un limitato arco temporale, una recinzione, non essendovi evidenza che tali evenienze abbiano impedito, per tutto il lasso di tempo in questione, l'accesso ed transito attraverso il mapp. 224 da parte della come hanno confermato CP_2
tutti i testi escussi.
6. Regolamento delle spese di primo grado nel rapporto processuale tra attori appellanti ed (quarto motivo) CP_1
Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Le domande proposte dagli attori nei confronti di e sebbene cumulate in unico processo, Controparte_2 CP_1
sono tra loro autonome e distinte per l'oggetto, riguardando l'accertamento negativo della servitù a vantaggio di fondi dominanti diversi (i mapp. 225 e 1208) , appartenenti a soggetti diversi (il primo all' il secondo al . Sin dalla costituzione CP_2 CP_1
nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di aderire alla domanda attorea, CP_1
che è perciò stata accolta nei suoi confronti. L'esito del processo impedisce di ravvisare la soccombenza degli attori nei confronti di presupposto per la condanna CP_1
alla rifusione delle spese di lite, che quindi non potevano essere disposte in favore di quest'ultimo (lo stesso ne aveva chiesta l'integrale compensazione). Tenuto CP_1
conto della posizione assunta nella lite da che avrebbe giustificato la CP_1 compensazione delle spese del primo grado, dal che il rigetto dell'appello nella parte in cui ha chiesto la condanna del alla loro rifusione, e considerato l'esito CP_1
complessivo del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado tra le parti in esame nella misura dei quattro quinti, il quinto residuo dovendo essere posto a carico di secondo CP_1
prevalente soccombenza (art. 92, secondo comma, c.c.), conto tenuto, ai fini della liquidazione, della ridotta complessità della causa, che non ha richiesto in primo grado svolgimento di sostanziale attività difensiva successivamente alla fase introduttiva.
7. La soccombenza degli appellanti nei confronti di comporta ex art. Controparte_2
91 c.p.c. la loro condanna alla rifusione delle spese dell'appello, assorbite, in conseguenza del deciso, le domande riproposte in via riconvenzionale dalla CP_2
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'appello interposto da e Parte_1 Pt_2
contro e per la riforma della sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_2
40/2024 del Tribunale di Udine, così provvede:
1) rigetta l'appello nei confronti di;
Controparte_2
2) condanna gli appellanti a rifondere a le spese del giudizio, che Controparte_2
liquida in euro 6.800,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge;
3) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto nei confronti di
[...]
condanna a rifondere a e un CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_2 quinto delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che compensa per il residuo e liquida nell'intero quanto al primo grado in euro 2.500,00 ed all'appello in euro 3.500,00,
entrambi gli importi maggiorati del 15% spese generali oltre Cassa ed Iva come per legge.
Trieste, 1.10.2024
Il Presidente
Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 19.2.2024
da
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Marcolini e Luigi C.F._2
Pugnetti e presso lo studio del secondo in Tolmezzo elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto d'appello
Appellanti
Contro (C.F. ) ed (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. avv. Alberto Freschi e presso C.F._4
il suo studio in Udine elettivamente domiciliti, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello
Appellati
Oggetto: appello verso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Udine in composizione monocratica n. 40/2024 pubblicata il 16.1.2024 e notificata il 24.1.2024.
Servitù.
Conclusioni delle parti costituite per gli appellanti:
In istruttoria: Voglia la Corte, occorrendo, disporre ispezione dei luoghi per cui è causa o CTU descrittiva dei luoghi stessi sia a conferma dell'inesistenza di opere a servizio della pretesa servitù, che dell'inadeguatezza della corte scoperta lato sud del mapp.225
a fungere da area di posteggio autoveicoli. Nel merito: Ogni contraria domanda od eccezione respinta, voglia la Corte in riforma dell'impugnata sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Udine in composizione monocratica n.40/2024, ribadita l'eccezione di incapacità del teste con conseguente nullità della sua deposizione, accertare e Tes_1
dichiarare che l'immobile di cui gli attori/appellanti sono proprietari sito in Segnacco
di AR e distinto in catasto a fgl.36 mapp.224, ed in particolare la sua corte scoperta, è libero da pretese servitù di passaggio anche con veicoli in favore del contiguo fondo stesso fgl. mapp.225 di proprietà di ed in Controparte_2 conseguenza ordini l'immediata cessazione da parte della stessa o dei suoi CP_2
aventi causa di ogni attività di passaggio/transito su detta corte. Voglia condannare i convenuti/appellati alla rifusione delle spese e competenze di I° e II° grado in favore degli attori/appellanti”
per gli appellati
1) per i sigg. e : NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Controparte_2 CP_1
per le ragioni esposte in narrativa ed in atti, respingersi l'appello, le domande, le istanze ed eccezioni tutte proposte da e , in quanto Parte_2 Parte_1
inammissibili, irrilevanti e/o comunque infondate e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata n.40/2024 dd.10-16.01.2024 del Tribunale di
Udine; spese e compensi di lite integralmente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alle istanza istruttorie avversarie perché superflue e/o inammissibili ex art.345
c.p.c. in quanto diverse da quelle formulate nel giudizio di 1^ grado nel rispetto delle preclusioni del codice di rito;
2) per la sig.ra NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA ED Controparte_2
ISTRUTTORIA, si ripropongono le conclusioni tutte di cui al giudizio di 1^ grado ovvero: NEL MERITO: per le ragioni tutte esposte in atti, la sig.ra CP_2
, eccependo l'avvenuto acquisto/consolido a favore del proprio fondo
[...]
(C.T./NCEU, mapp. 225 del Fg.36 del Comune di AR), per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia, della servitù di passaggio/transito pedonale e con autoveicoli a peso del fondo di controparte (C.T./NCEU, mapp.224 del Fg.36 del Comune di AR), chiede venga respinta ogni domanda attorea nei propri confronti perché infondata;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA
RICONVENZIONALE PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in atti, la sig.ra chiede rigettarsi tutte le domande ed eccezioni proposte Controparte_2
dagli attori nei propri confronti perchè infondate, ed accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia della servitù di transito/passaggio, sia pedonale che con autoveicoli, a favore del proprio fondo contraddistinto in Comune di AR, C.T./NCEU, Fg.36, mapp.225 e a peso del fondo contraddistinto in Comune di AR, C.T./NCEU, Fg.36, mapp.224 di proprietà degli attori, diritto di passaggio/transito esercitato autonomamente,
pacificamente, interrottamente e pubblicamente, personalmente dalla stessa e dai suoi danti causa per oltre quarant'anni, con la convinzione della legittima titolarità (uti dominus), e da individuarsi, nei luoghi, nel percorso lineare, della larghezza di almeno
2,5 m, che collega l'accesso della corte del fondo servente (mapp.224), laddove sono posizionati gli attuali cancelli, alla pertinenza scoperta del fondo/edificio della convenuta (mapp.225) contermine con quello attoreo senza soluzione di continuità;
spese e compensi di lite integralmente rifusi;
NEL MERITO IN VIA
RICONVENZIONALE SUBORDINATA: per le ragioni tutte esposte in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni proposte dagli attori e/o di rigetto della propria domanda formulata “nel merito in via riconvenzionale principale”, constatato che il fondo/edificio contraddistinto in Comune di AR,
C.T./NCEU, Fg.36, mapp.225 risulta intercluso e privo di accesso/sbocco pedonale e carraio praticabile alla via pubblica ovvero non intercluso ma con accesso alla via pubblica inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo che non può essere ampliato, la convenuta chiede che ex art. 1051 c.c. o, in subordine, ex Controparte_2
art.1052 c.c., venga costituita servitù coattiva di passaggio/transito pedonale e con veicoli a favore di detto fondo/edificio di proprietà e a peso del fondo attoreo contraddistinto in Comune di AR, C.T./NCEU, Fg.36, mapp.224,
passaggio/transito da individuarsi nei luoghi nel percorso lineare, della larghezza di almeno 2,5 m, che collega l'accesso della corte del fondo servente (mapp.224), laddove sono posizionati gli attuali cancelli, alla pertinenza scoperta del fondo/edificio della convenuta (mapp.225) contermine con quello attoreo senza soluzione di continuità; ai fini della determinazione della indennità dovuta ex art.1053 c.c., si evidenzia che di fatto non sussistente danno alcuno per controparte né deprezzamento del fondo servente a causa di detto passaggio/transito, in quanto utilizzato anche dalla medesima per accedere ai propri edifici/fondo di proprietà; spese e compensi di lite integralmente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede all'Autorità adita di effettuare sopralluogo personalmente e disporre l'ispezione al fine di prendere visione direttamente dello stato dei luoghi con l'assistenza di consulente tecnico. Si chiede venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dei luoghi di cui è causa e volta ad accertare, tenuto conto anche della caratteristiche delle porte di ingresso/accesso (quella principale che prospetta sul mapp.224, di dimensioni ordinaria, e quella di servizio posta sul lato diametralmente opposto, di dimensione alquanto ridotta in altezza), rimaste immodificate nel tempo e anche a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni 2002-2004 dai convenuti, che l'edificio di (mapp.225) risulta Controparte_2
disporre, da tempo immemore, quale unico accesso normalmente ed agevolmente praticabile, alla e dalla via pubblica, a piedi e con autoveicoli, di quello di cui si controverte ovvero con attraversamento/passaggio sul fondo mapp.224 nonché ad individuare sui luoghi il tracciato e le dimensioni di detto transito/passaggio. Ciò tenuto conto delle caratteristiche fisiche e della morfologia dei luoghi ed assumendo ogni utile informazione presso la Pubblica Amministrazione. Accerti altresì il CTU se il transito/passaggio in questione sia oggetto di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia in forza di quanto risulta dai diversi atti di trasferimento degli immobili oggi contraddistinti dai mapp.224-225-226 e 1208, della conformazione topografica e planimetrica dei luoghi e delle caratteristiche ed accessi di ingresso degli edifici in questione, autorizzando l'acquisizione presso gli Uffici della Pubblica
Amministrazione di ogni atto pertinente. Si chiede ammissione di prova testimoniale in ordine ai seguenti capitoli: 1) Vero che , i suoi danti causa ( Controparte_2 [...]
, e ) ed i loro aventi causa Per_1 Persona_2 Persona_3
(affittuari/ospiti/amici/visitatori), da oltre 40 anni, transitano ed hanno transitato a piedi, con mezzi e con autoveicoli, sul fondo attoreo contraddistinto dal 224 per raggiungere il fondo contraddistinto dal mapp. 225 ed il relativo edificio, come visibile nelle fotografie (doc.7a-b-c-d-e-f-gh-i-l-m;14a-b-c;15a-b-c; 31a-b-c-d-e)? 2) Vero che detto transito/passaggio è stato esercitato, autonomamente, in modo pacifico, con continuità, pubblicamente e senza opposizione degli attori, di e del suo Persona_4
dante causa, per oltre 40 anni e dichiarando di essere titolari del relativo diritto? 3) Vero che la sig.ra , i suoi danti causa ( , Controparte_2 Persona_1 Per_2
e ) ed i loro aventi causa (affittuari/ospiti/amici/visitatori),
[...] Persona_3
accedono/accedevano all'immobile insistente sul fondo mapp.225, a piedi, con mezzi ed autovetture, attraversando il mapp.224 di proprietà degli attori in assenza di altri accessi? 4) Vero che la porta di servizio di cui alle fotografie (doc.12a-b-c; doc.20
fotografia n.18; doc.35a-b-c-d-e) è sempre stata, anche prima dei lavori di ristrutturazione degli anni 2002-2004, di dimensioni ridotte così come risulta oggi
(doc:35a-b-c-d-e) e consentiva il solo collegamento dell'edificio principale ai vani accessori e di servizio insistenti sul mapp.227 poi catastalmente ricompreso con il mapp.225 ma non alla strada pubblica? 5) Vero che, prima dei lavori di ristrutturazione degli anni 2002-2004 (doc.21- 22-23), l'accesso alla via pubblica dal lato nord dell'edificio insistente sul mapp.225 attraverso la porta di servizio di dimensioni ridotte
(doc.20 fotografia n.18; doc.35a-b-c-d-e) era precluso a causa di una diversa altimetria del terreno (mapp.227 e 225) e per presenza di una sorta di muro di contenimento che creava uno sbarramento e un salto di quota di circa un metro (doc.12a-b-c)? 6) Vero
che il sig. assieme al fratello nell'anno 2010/2011, installava CP_1 Per_4
gli attuali cancelli pedonale, senza chiave, e carraio, che veniva chiuso con un lucchetto, come rappresentato nelle fotografie (doc.14a-b-c)? 7) Vero che i sigg.
ed avevano ricevuto da , CP_1 Controparte_2 Persona_4
contestualmente a detta installazione, copia della chiave del cancello carraio per poter esercitare il passaggio anche con autovetture? 8) Vero che, anche successivamente all'installazione di detti cancelli, è stato esercitato da – e Controparte_2 dagli aventi causa, affittuari, amici ed ospiti – pubblicamente il passaggio a piedi e con veicoli sul fondo contraddistinto dal mapp.224 per raggiungere il fondo mapp. 225
confinante con quello degli attori senza contestazione di quest'ultimi o di Per_4
? 9) Vero che la situazione rappresentata nelle fotografie che mi vengono esibite
[...]
(doc.7a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m; 14a-b-c-; 15a-b-c) con riferimento alla corte-area scoperta del mapp.224, alla porta principale di accesso all'edificio mapp.225 prospiciente la corte scoperta mapp.224 ed alle tracce visibili ed inequivocabili del passaggio di autoveicoli e calpestio pedonale quale indice di accesso stabile al fondo/immobile oggi di proprietà di (mapp.225), è rimasta tale negli ultimi 40 anni? 10) Controparte_2
Vero che il sig. , dante causa degli attori, era a conoscenza che il passaggio Persona_4
in questione, sia a piedi che con veicoli, costituiva un diritto del titolare del fondo mapp.225 ed un gravame a peso del proprio fondo mapp.224? 11) Vero che il sig. ha dichiarato pubblicamente che i sigg. ed Persona_4 CP_1 CP_2
avevano diritto di attraversare a piedi e con veicoli il fondo mapp.224 per
[...]
raggiungere i propri edifici insistenti rispettivamente sul mapp.1208 e 225? 12) Vero
che la rete metallica oggetto dell'azione possessoria (doc.24) e di cui alle fotografie
(doc.27a-b-c) è stata rimossa dai sigg ed (doc.28a-b), CP_1 Controparte_2
nel mese di luglio-agosto 2001, dopo l'ordinanza del Tribunale di Udine , Sezione
distaccata di Cividale del F. dd.03.07.2001 (doc.26), come riferito nella Sua memoria dd.10.01.2002 depositata in atti (doc.29)? Si indicano quali testi da assumersi sui capitoli da 1 a 11 i sigg.: - , via Urli n.43, Segnacco-AR; - Persona_2
, via Urli n.50, Segnacco-AR; - , Controparte_3 Controparte_4 Chemin du Vivier n.2, 1278 La Rippe (CH); - , via Pozzalis 9/2, CP_5
Madrisio-Fagagna; - , via B.Croce n.9, Udine - Controparte_6
, P.zza Ildebrando Antoniutti 12, Nimis;
- Controparte_7 CP_8
, via Pasubio 54/1, Segnacco-AR. - via Urli
[...] Controparte_9
n.29, AR - , via Qualso 22/2, AR . Si indica quale teste CP_10
da assumersi sul capitolo 12 l'avv.Mauro Melchior con studio in 33013 Gemona del
F., via Dante Alighieri n.163”.
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.6.2021 e Parte_1 Pt_2
comproprietari di un fabbricato ed annesse pertinenze scoperte in Segnacco di
[...]
AR, Fg. 36 mapp. 224, convenivano in giudizio avanti il tribunale di Udine
[...]
e , rispettivamente titolari dei contigui fondi mapp. 1218 e CP_1 Controparte_2
mapp. 225, per sentir accertare l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi dei convenuti ed a carico del fondo attoreo.
e si costituivano congiuntamente in giudizio, il CP_1 Controparte_2 CP_1
dichiarando di aderire alla domanda attorea, la resistendovi e proponendo in CP_2
via riconvenzionale in principalità domanda di accertamento dell'acquisto della servitù
di passaggio, pedonale e con autoveicoli, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ed in via subordinata la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo attoreo. Istruita la causa documentalmente ed a mezzo testi, il tribunale, con sentenza
10.1.2024, accertava l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 224 a favore del fondo mapp. 225 e l'insussistenza della servitù a favore del mapp. 1218, compensava tra le parti le spese del giudizio per un terzo e condannava gli attori a rifondere ai convenuti i due terzi rimanenti.
Il tribunale, dato atto che non si era opposto alla domanda attorea, quanto CP_1
al rapporto processuale tra attori e convenuta rilevava e riteneva: CP_2
i) che l'apparenza della servitù risultava dalla conformazione dei luoghi, caratterizzata dall'interclusione dei fondi ubicati tutt'attorno alla corte comune. In particolare: - la porta di ingresso principale del fabbricato mapp.225 era prospiciente il mapp.224; - la corte insistente sul mapp. 224, costituiva con il fondo mapp.225 un'unica area, senza soluzione di continuità, priva di ostacoli od elementi di delimitazione;
- le fotografie dell'area mostravano un tracciato visibile, connotato dalla presenza di ghiaia e di un fondo battuto su tutta la corte, dall'ingresso mapp.224 sino all'interno del mapp.225; -
erano presenti due cancelli - uno carraio e l'altro pedonale - di ingresso dalla pubblica via alla corte mapp.224; - tutti i fabbricati affacciati sulla 'corte comune' erano dotati di piccola area scoperta confinante, senza soluzione di continuità, con il mapp. 224; -
nelle controversie giudiziarie che avevano visto opposti i convenuti insieme al dante causa degli attori contro la proprietaria del limitrofo mapp. 226, era stato accertato che tanto il mapp. 224 quanto il mapp. 225 erano assoggettati a transito/passaggio pedonale a favore del fondo mapp.226 per consentirne il collegamento con la pubblica via. Il
giudicante ne traeva la conclusione che la funzione della corte era sempre stata quella di consentire ai proprietari dei fabbricati tutti su di essa prospicienti di raggiungere le loro proprietà individuali, conclusione che trovava conferma nelle deposizioni testimoniali;
ii) che non era incapace a testimoniare il teste dante causa della Persona_2 CP_2
iii) che il possesso del passaggio a piedi e con veicoli attraverso la corte mapp. 224 si era protratto per oltre vent'anni a partire dagli anni '60-'70 del XX^ secolo, in modo pacifico, pubblico, continuativo e ininterrotto, come dimostravano le fotografie prodotte dai convenuti e le deposizioni testimoniali, senza che potesse riconoscersi efficacia interruttiva del possesso all'apposizione, nel periodo tra aprile 2000 ed agosto
2001, di una recinzione tra il fondo 225 ed il 224 e senza che l'esercizio del passaggio sul mapp. 224 fosse riconducibile a mera tolleranza del dante causa degli attori, Per_4
[...]
iv) che la parziale compensazione delle spese traeva giustificazione nell'adesione del convenuto alla domanda proposta nei suoi confronti. CP_1
2. Avverso la decisione hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
con quattro motivi, a mezzo dei quali chiedono l'accertamento della libertà del fondo di loro proprietà dalla servitù a vantaggio del mapp. 225, a tal fine deducendo:
i) con il primo motivo, che il tribunale aveva erroneamente ravvisato nella conformazione dei luoghi l'apparenza della servitù, non esistendo opere destinate al suo servizio. Sostengono: - che la porta d'ingresso al fabbricato mapp. 225 non ha le dimensioni atte a consentire il passaggio di veicoli, né il posteggio di autoveicoli sulla pertinenza scoperta del fondo mapp. 225 ha 'alcun collegamento funzionale con una porta di tali dimensioni'; - che la circostanza che l'area comprendente le pertinenze scoperte dei mapp. 224 e 225 si presenti come 'uniforme con presenza di ghiaia e fondo battuto …non sottende la presenza di un tracciato visibile'; - che i due cancelli,
pedonale e carraio, posti sul limitare del mapp. 224 con la pubblica via, erano stati installati soltanto nel 2011, dopo che e avevano ottenuto CP_1 Persona_4
l'accertamento giudiziale dell'inesistenza di un passaggio veicolare a favore del mapp.
226 ed erano destinati a servizio pedonale e carraio del mapp. 224 e non anche dell'accesso attraverso di questo al mapp. 225; - che la corte 224 non era 'comune' ma di esclusiva proprietà di essi appellanti;
ii) con il secondo motivo, che erroneamente il tribunale aveva respinto l'eccezione di incapacità a deporre del teste Secondo parte appellante, l'eccezione era stata Tes_1
tempestivamente sollevata ed il teste - in quanto precedente proprietario del mapp. 225,
diretto dante causa dell' ed egli stesso preteso esercitante il possesso della CP_2
servitù prima della vendita - era portatore, rispetto all'oggetto della controversia, di un interesse non meramente di fatto, tale da consentirne la chiamata in causa ex art. 106
c.p.c. ovvero di intervenirvi ad adiuvandum ex art. 105, secondo comma, c.p.c.; in ogni caso, 'l'evidente interesse' del teste a sostenere le ragioni della oltrechè il CP_2
contenuto della deposizione, smentito da risultanze documentali, la rendeva inattendibile;
iii) con il terzo motivo, che erroneamente era stato ritenuto provato l'esercizio ultraventennale del possesso. Parte appellante sostiene che da precedente sentenza, pronunciata tra gli odierni appellati e proprietaria del limitrofo mapp. CP_11
226, risultava che la 'piccola corte' mapp. 225 era stata utilizzata dalla dalla CP_11
seconda metà degli anni '90 e fino al 2010 per transitarvi e parcheggiare la propria vettura, situazione che escludeva, a loro dire, la possibilità di parcheggiare e di passare anche a piedi attraverso l'area scoperta del mapp. 225; che dalle deposizioni testimoniali come dalla documentazione fotografica agli atti emergeva 'un utilizzo della corte mapp. 224, non anche del mapp. 225, da parte di chiunque si recasse sul posto per accedervi anche con autovetture e posteggiarle nella corte'; che sino alla divisione del marzo 1999 tra i fratelli e la corte mapp. 224 era CP_1 Persona_4
gravata di servitù in favore del fondo mapp. 1208 assegnato ad il quale CP_1
perciò utilizzava il mapp. 224 insieme alla moglie per accedere al Controparte_2
mapp. 1208, sicchè, sostengono, fino alla divisione l'utilizzo della corte mapp. 224 da parte dei convenuti rimaneva collegata alla servitù, poi rinunciata, a vantaggio del mapp. 1208; che l'utilizzo della corte mapp. 224 come area di manovra e posteggio autovetture non costituiva esercizio di servitù prediale a vantaggio del mapp. 225,
risolvendosi in una 'limitazione a vantaggio di interessi personali'; che il riconoscimento da parte di del diritto di passaggio sul mapp. 224 del Persona_4
fratello , riferito dal teste , non valeva a costituire la servitù e comunque CP_1 CP_3
la deposizione era equivoca;
che la recinzione installata dagli appellati nell'aprile 2001
per delimitare il mapp. 225 al fine di impedire l'accesso al mapp. 226, impediva anche l'accesso con autoveicoli dal mapp. 224 allo stesso mapp. 225, essendo perciò
incompatibile con la volontà di esercitare il possesso;
d) con il quarto motivo, infine, gli appellanti lamentano che il tribunale li abbia condannati a rifondere due terzi delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti,
nonostante ne avesse chiesto, quanto a sé, l'integrale compensazione, in CP_1
tal modo travalicando la domanda e non considerando la condotta preprocessuale del
, a causa della quale era stato evocato in giudizio. CP_1
si sono costituiti congiuntamente a ministero di unico CP_1 Controparte_2
difensore chiedendo il rigetto dell'appello; ha riproposto in gradato Controparte_2
subordine le domande riconvenzionali di accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia o di costituzione coattiva della stessa.
Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni, di merito ed istruttorie, trascritte in epigrafe.
3. Apparenza della servitù (primo motivo).
Il motivo è infondato. La conformazione dei luoghi, quale evidenziata dalle riproduzioni fotografiche in atti e ricostruita dettagliatamente nella sentenza di primo grado, conduce a ritenere l'apparenza della servitù di passo, pedonale e carraio,
attraverso il mappale 224. Valgono in particolare l'interclusione dei fondi, tra cui il
225, che si affacciano sulla corte mapp. 224, senza soluzione di continuità tra un fondo e l'altro e senza altre sianovie d'accesso, in particolare per i veicoli e l'esistenza di un tracciato visibile, dalla strada pubblica alla corte e sin all'interno di essa, ulteriormente evidenziato dalla collocazione, all'ingresso della corte, di cancelli destinati a regolare il transito, sia veicolare che pedonale. Del resto, gli stessi appellanti riconoscono l'esistenza di opere visibili e permanenti finalizzate a consentire l'accesso, pedonale e carraio, dalla pubblica via, ancorchè sostengano che esse siano destinate a consentire accesso e transito al solo mappale 224, questione che però involge il diverso profilo dell'utilizzo e quindi del possesso del passaggio.
4. Incapacità del teste (secondo motivo). Tes_1
Il motivo è infondato. L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. deve essere personale, attuale e concreto, tale da coinvolgere il suo portatore nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata (Cass. 18.3.2024, n.
7171). E' da escludersi un tale interesse in capo al teste che ha venduto Tes_1
all'appellata l'immobile censito al mapp. 225 ancora nel 1977 né risulta CP_2
vantare od essere destinatario, in relazione alla vicenda dedotta in giudizio, di pretese di sorta.
5. Insussistenza del requisito del possesso ultraventennale (terzo motivo)
Anche tale motivo è infondato. Le deposizioni testimoniali raccolte nel primo grado danno ampio riscontro del transito ultraventennale, a piedi e con veicoli, da parte della per accedere al mapp. 225 (cfr. testi per il periodo fino al 1977, CP_2 Tes_1
, e per il periodo successivo, con riferimento ad un CP_7 CP_3 CP_8 CP_6
arco temporale che si estende da fine anni '50 sino alla pandemia, nonché e CP_9
Freschi). Non è dirimente, in senso contrario, la circostanza che nell'area di sedime frontistante l'edificio eretto sul mapp. 225 usasse transitare e/o parcheggiare la propria vettura - a dire degli appellanti per oltre un decennio (peraltro, accedendovi anch'essa attraverso la corte mapp. 224) - proprietaria del limitrofo mapp. 226, né che per CP_11
impedire l'accesso da parte della gli appellati avessero installato sul mapp. CP_11
225, peraltro per un limitato arco temporale, una recinzione, non essendovi evidenza che tali evenienze abbiano impedito, per tutto il lasso di tempo in questione, l'accesso ed transito attraverso il mapp. 224 da parte della come hanno confermato CP_2
tutti i testi escussi.
6. Regolamento delle spese di primo grado nel rapporto processuale tra attori appellanti ed (quarto motivo) CP_1
Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Le domande proposte dagli attori nei confronti di e sebbene cumulate in unico processo, Controparte_2 CP_1
sono tra loro autonome e distinte per l'oggetto, riguardando l'accertamento negativo della servitù a vantaggio di fondi dominanti diversi (i mapp. 225 e 1208) , appartenenti a soggetti diversi (il primo all' il secondo al . Sin dalla costituzione CP_2 CP_1
nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di aderire alla domanda attorea, CP_1
che è perciò stata accolta nei suoi confronti. L'esito del processo impedisce di ravvisare la soccombenza degli attori nei confronti di presupposto per la condanna CP_1
alla rifusione delle spese di lite, che quindi non potevano essere disposte in favore di quest'ultimo (lo stesso ne aveva chiesta l'integrale compensazione). Tenuto CP_1
conto della posizione assunta nella lite da che avrebbe giustificato la CP_1 compensazione delle spese del primo grado, dal che il rigetto dell'appello nella parte in cui ha chiesto la condanna del alla loro rifusione, e considerato l'esito CP_1
complessivo del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado tra le parti in esame nella misura dei quattro quinti, il quinto residuo dovendo essere posto a carico di secondo CP_1
prevalente soccombenza (art. 92, secondo comma, c.c.), conto tenuto, ai fini della liquidazione, della ridotta complessità della causa, che non ha richiesto in primo grado svolgimento di sostanziale attività difensiva successivamente alla fase introduttiva.
7. La soccombenza degli appellanti nei confronti di comporta ex art. Controparte_2
91 c.p.c. la loro condanna alla rifusione delle spese dell'appello, assorbite, in conseguenza del deciso, le domande riproposte in via riconvenzionale dalla CP_2
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'appello interposto da e Parte_1 Pt_2
contro e per la riforma della sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_2
40/2024 del Tribunale di Udine, così provvede:
1) rigetta l'appello nei confronti di;
Controparte_2
2) condanna gli appellanti a rifondere a le spese del giudizio, che Controparte_2
liquida in euro 6.800,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge;
3) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto nei confronti di
[...]
condanna a rifondere a e un CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_2 quinto delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che compensa per il residuo e liquida nell'intero quanto al primo grado in euro 2.500,00 ed all'appello in euro 3.500,00,
entrambi gli importi maggiorati del 15% spese generali oltre Cassa ed Iva come per legge.
Trieste, 1.10.2024
Il Presidente
Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Alberto Valle