Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Sassoli, Alessandro Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro D'Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria La Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS- avente ad oggetto l’“autorizzazione occupazione di suolo pubblico per posizionamento struttura dehors con elementi esterni quale pedana e sistema di delimitazione”, osteso in data 20 marzo 2024;
- di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzativo conclusosi con il provvedimento del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS-;
- della nota del Comune di Sperlonga prot. n. -OMISSIS-;
- della relazione istruttoria del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS-;
- della nota del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS-;
- della nota del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS-;
- della nota del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS-;
- ove occorrer possa, del “Piano direttore delle tipologie di arredo degli spazi per attività commerciali e di servizio” del Comune di Sperlonga, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS- e sua successiva interpretazione con deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS- (“Regolamento dehors”);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 2 luglio 2025:
- del rinnovo - ove eventualmente formatosi - del citato provvedimento del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS- ad oggetto “autorizzazione occupazione di suolo pubblico per posizionamento struttura dehors con elementi esterni quale pedana e sistema di delimitazione”, a seguito dell’autocertificazione presentata dall’odierno controinteressato al Comune di Sperlonga in data -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 44 del “Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.-OMISSIS-” del Comune di Sperlonga.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione del 9 luglio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa FR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso principale, parte ricorrente ha impugnato l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di una struttura dehors, n. -OMISSIS-, avente validità di un anno dalla data di rilascio;
- con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti del gravato provvedimento;
- ai fini della decisione del merito è stata disposta istruttoria, da ultimo, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, con la quale si è stabilito quanto segue:
“ Considerato che, in adempimento dell’ordine istruttorio contenuto nell’ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Sperlonga ha prodotto l’elaborazione grafica richiesta, rappresentando altresì che “l’autorizzazione comunale prot. --OMISSIS-, rilasciata all’esito dell’istruttoria condotta dallo scrivente Ufficio, in favore del resistente sig. -OMISSIS- ai fini del posizionamento della tipologia d’arredo “dehors”, è venuta a scadere alla data del -OMISSIS-, avendo il suddetto provvedimento autorizzatorio carattere temporaneo. Si specifica inoltre che la struttura di cui trattasi, benché autorizzata, non è mai stata realizzata dall’interessato”;
Rilevato, tuttavia, come rappresentato dal controinteressato, che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dehors del Comune di Sperlonga, come novellato con delibera n. -OMISSIS-, le autorizzazioni dei dehors sono rinnovate automaticamente con comunicazione di autocertificazione e pagamento del canone unico patrimoniale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dalla resistente amministrazioni documentati chiarimenti sull’avvenuto rinnovo automatico o meno dell’autorizzazione per cui è causa ”;
- con motivi aggiunti depositati il 2 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’eventuale rinnovo, formatosi, del citato provvedimento del Comune di Sperlonga prot. -OMISSIS-, a seguito dell’autocertificazione presentata dal controinteressato al Comune di Sperlonga in data -OMISSIS-;
- con memoria del 3 luglio 2025, depositata in atti in adempimento del suddetto ordine istruttorio, il Comune di Sperlonga ha chiarito che “ l’autocertificazione presentata alla scrivente Autorità amministrativa ai fini dell’occupazione del suolo pubblico comunale 2025 è relativa alla medesima tipologia di occupazione esercitata nel precedente anno 2024, stessi termini e condizioni, ossia per il solo posizionamento di tavoli e sedie, stante la mai avvenuta realizzazione e conseguente occupazione del suolo pubblico mediante struttura dehors ”;
- conseguentemente, preso atto di quanto dichiarato dal Comune, parte ricorrente, alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 ha dichiarato a verbale di rinunciare al ricorso per motivi aggiunti e, contestualmente, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per un profilo di improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti stante la rinuncia espressa a verbale da parte ricorrente alla pubblica udienza del 9 luglio 2025;
Ritenuto, conseguentemente, di dove dichiarare altresì l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta ormai meno l’efficacia della gravata autorizzazione dell’-OMISSIS- prot. -OMISSIS-, con scadenza -OMISSIS-;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente
FR AN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AN | AT SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.