Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2478 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Laurenza Parte_1 Pierpaolo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Caserta, via Turati n.17
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore- rappresentato e difeso dagli avv. Davide Catalano, con il quale è elettivamente domiciliato in Caserta, presso l'ufficio legale della sede dell' di via Arena località San Benedetto CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/10/2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n. 802/23, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile, in seguito ad accertamento positivo del requisito sanitario in sede di ATP, ed erano state compensate le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella sola parte relativa alle spese di giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la soccombenza virtuale dell' che aveva CP_1
Ha chiesto pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese di primo grado calcolate CP_1 in euro 1.312,00.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 in quanto infondato.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
L'appellante si duole della disposta compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis.
Si osserva che alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n.77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Orbene, nella fattispecie al vaglio il Giudice di prime cure ha specificamente motivato in ordine alla disposta compensazione avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed al comportamento processuale delle parti in causa;
ha invero evidenziato come il pagamento (comunicazione di liquidazione datata 25 marzo 2022) era avvenuto a brevissima distanza dall'invio del modello AP70 risalente al 15/11/2021 e dal deposito del ricorso di prime cure, effettuato nell'immediatezza della scadenza del termine di 120 giorni previsto dalla legge.
Tali circostanze appaiono specifiche ed attinenti alla controversia decisa e dunque requisiti intrinseci alla fattispecie di compensazione contemplata dall'art. 92 c.p.c..
Va, quindi, confermato il capo della sentenza oggetto di impugnazione in questa sede che appare correttamente motivato. Considerato il limitato oggetto del gravame e le ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio si compensano.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 20.12.2024
Il Presidente rel. est.