TAR Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 33
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e dei principi di collaborazione e buona fede della P.A.

    Il Tribunale ritiene che la procedura di acquisizione sia vincolata e che l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio sia insito nella normativa. L'acquisizione gratuita è un atto dovuto conseguente all'inottemperanza agli ordini di demolizione definitivi. Non vi è difetto di contraddittorio né violazione del diritto di difesa, dato che gli atti prodromici sono stati notificati e i ricorrenti hanno partecipato al contenzioso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di competenza

    Il Tribunale ritiene che il frazionamento non sia un elemento necessario per l'acquisizione e che la superficie acquisita sia proporzionata. La competenza all'emissione dell'ordinanza di acquisizione spetta al funzionario competente, in linea con le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia e dello Statuto comunale, trattandosi di un atto di gestione.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atti già oggetto di giudicato (ordinanze-ingiunzioni)

    Il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnazione delle ordinanze-ingiunzioni in quanto già oggetto di giudizio con decisione passata in giudicato, applicando il principio del ne bis in idem.

  • Inammissibile
    Impugnazione del verbale di accertamento

    Il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento, qualificandolo come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.

  • Inammissibile
    Impugnazione dell'atto esecutivo

    Il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnazione dell'atto esecutivo, ritenendolo meramente ricognitivo e consequenziale agli atti precedenti.

  • Rigettato
    Violazione di legge: attività edilizia libera

    Il Tribunale ribadisce, sulla base dei precedenti giudizi e della normativa applicabile, che anche l'attività edilizia libera deve rispettare i vincoli paesaggistici e urbanistici, e che la violazione di tali vincoli rende l'intervento abusivo. L'impianto viticolo, per le sue caratteristiche, è considerato un'attività vietata e non edilizia libera in contrasto con l'art. 45-bis del PRG.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 33
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 33
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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