Ordinanza collegiale 4 marzo 2022
Sentenza 4 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00949/2026REG.PROV.COLL.
N. 03417/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3417 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Laurito ed Edoardo Brusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1115/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. GI LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto: i) l’atto prot. n. 28468 del 2.09.2015 del Comune di -OMISSIS-, recante l’ordinanza n. 50 del 28.08.2015 di acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 196, c. 3, della legge regionale n. 65/2014, dell’area di sedime di due manufatti abusivi realizzati dal ricorrente (i.e. una tettoia a uso mostra marmi e di un fabbricato destinato a ufficio per una superficie complessiva di mq. 198,98, individuati in catasto al fg. 1 mapp. 183-184 e un’ulteriore porzione di terreno, pari al residuo dei mappali 183-184, necessaria a garantire un accesso funzionale al fabbricato abusivo); ii) l’atto n. reg. 1731/2015 del 18.08.2015, del Comando della Polizia municipale di -OMISSIS-, di comunicazione dell’accertata inottemperanza e persistenza delle opere abusive.
2 - Avverso i citati provvedimenti, ha proposto ricorso n.r.g. 1888/2015 innanzi al T.a.r. per la Toscana, AO -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l., cui sono succeduti in prosecuzione del giudizio gli eredi e rappresentati della Società, FA e -OMISSIS-, insistendo per l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato e censurando l’acquisizione, in aggiunta alle opere abusive e alla relativa area di sedime, di un’ulteriore superficie di circa 200 mq.
3 - Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1115/2022, ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando il provvedimento nella parte in cui dispone l’acquisizione coattiva della porzione di terreno ulteriore rispetto alla superficie utile lorda abusivamente costruita.
4 - Con l’atto di appello, parte ricorrente in primo grado ha proposto le seguenti due censure:
I. Con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado: illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 196, LR 65/14; violazione dell’art. 34, CPA; violazione del principio di cui all’art. 112 del Codice di procedura civile, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione dei principi in tema di annullamento di provvedimenti inscindibili.
L’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, sostenendo che la determinazione ablatoria riferita alla “ulteriore porzione di terreno” risulta inscindibilmente connessa con quella riferita agli abusi edilizi, cosicché il provvedimento che la contiene non avrebbe potuto costituire oggetto di un annullamento soltanto parziale, ma avrebbe dovuto, al contrario, essere invalidato per intero.
II. Ancora con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado: illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 196, LR 65/14.
Secondo l’appellante, il Comune di -OMISSIS-, considerata l’inedificabilità dell’area, avrebbe dovuto contenere l’esproprio al puro e semplice sedime degli abusi edilizi, senza estendere l’acquisizione ad altro terreno.
5 - L’appello è infondato.
Il Tar ha accolto il secondo motivo di ricorso rilevando che il Comune non aveva adeguatamente motivato l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime (“Tale onere motivazionale non può dirsi assolto nell’occasione dal Comune di -OMISSIS-, che ha determinato l’ampiezza della pertinenza urbanistica in considerazione non della rilevanza e gravità degli abusi, bensì di un’esigenza – garantire l’accesso funzionale al fabbricato abusivo – rispetto alla quale l’acquisizione di una superficie pressoché pari a quella del sedime occupato dalle opere abusive non trova idonea motivazione nell’atto impugnato”).
La contestazione di parte appellante per cui “la determinazione ablatoria riferita alla ulteriore porzione di terreno risulta inscindibilmente connessa con quella riferita agli abusi edilizi, cosicché il provvedimento che la contiene non avrebbe potuto costituire oggetto di un annullamento soltanto parziale” non può essere condivisa.
Al riguardo, questo Consiglio (Cons. St., Ad Plen. 16 del 2023) ha chiarito che “l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione” precisando inoltre, per quel che rileva ai fini del presente giudizio che “qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva)”.
In altri termini, la fattispecie costitutiva dell’effetto acquisitivo della cd. area ulteriore, non operando ex lege , non è completamente sovrapponibile a quella dell’acquisizione dell’area di sedime, che avviene automaticamente allo scadere del termine senza l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Ciò precisato, il Tar ha correttamente rilevato che in riferimento all’area ulteriore – rispetto alla quale l’ordinanza ha natura costitutiva – il Comune non aveva motivato le ragioni dell’estensione di tale area. Tale aspetto, come detto, non coinvolge l’acquisizione dell’area di sedime, posto che il relativo effetto avviene ipso iure, senza la necessità di una motivazione da parte del Comune.
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere disatteso anche il secondo motivo di appello, con il quale, considerata l’inedificabilità dell’area, si prospetta che il Comune avrebbe dovuto contenere l’esproprio al puro e semplice sedime degli abusi edilizi, senza estendere l’acquisizione ad altro terreno.
In base all’art. 31, comma, TU Edilizia, la superficie oggetto di acquisizione deve essere individuata sulla base degli indici di edificabilità esistenti nella zona di intervento e corrispondere a quella necessaria, sulla base di tali parametri, alla edificazione delle opere abusive.
In tale contesto, la misura pari a “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita” viene a configurarsi non quale limite entro il quale l’amministrazione può discrezionalmente ed insindacabilmente determinare la superficie da acquisire, quanto piuttosto quale limite massimo non superabile tutte le volte in cui l’applicazione del parametro fissato dalla prima parte del comma 3 conduca alla individuazione di una superficie superiore a dieci volte quella abusivamente costruita.
Le considerazioni svolte da parte appellante non sono condivisibili e non sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo Consiglio (Cons. St., Sez. VI, n. 2774/2018) secondo cui: “il generale criterio di determinazione della “pertinenza urbanistica” da acquisire, contenuto nella prima parte del richiamato comma 3 dell’articolo 35 (“quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”), non risulta sempre in concreto applicabile. Ad esso, invero, non è possibile operare riferimento tutte le volte in cui l’area sulla quale l’abuso è stato realizzato risulta inedificabile e, dunque, non esistano prescrizioni urbanistiche (parametri) atti a determinare in concreto l’area da acquisire. Orbene, in tal caso, in considerazione della necessaria acquisizione gratuita di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo a seguito della inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (così come statuita dal citato articolo 31, comma 3 del DPR n. 380/2001) e della intrinseca maggiore gravità dell’abuso ove realizzato in area inedificabile, non può ritenersi che l’acquisizione gratuita debba essere limitata alla sola area di sedime dell’opera abusiva e che non possa procedersi alla acquisizione della superficie “ulteriore”. In tale fattispecie, invero, l’acquisizione della cd. “pertinenza urbanistica” risulta vieppiù necessaria e dovuta, determinandosi in caso contrario una situazione irragionevole ed ingiustificata, la quale vedrebbe sanzionato in misura maggiore un abuso realizzato in area edificabile rispetto ad un illecito edilizio posto in essere in zona inedificabile (per questo oggettivamente più grave). Ciò posto, ritiene il Collegio che in tale fattispecie, doverosa essendo l’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo, non possa trovare applicazione il parametro ordinario di cui alla prima parte del citato comma 3, ma operi comunque l’ultima parte del comma medesimo, nei sensi di seguito specificati. In tale ipotesi, invero, l’avverbio “comunque” vale a significare che all’acquisizione dovrà comunque procedersi e l’acquisizione entro il limite delle dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente realizzata prescinderà dal collegamento con la regola dell’applicazione dei parametri urbanistici di zona, risultando collegata, nella determinazione della concreta misura da acquisire, alla rilevanza ed alla gravità dell’abuso”.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente
GI LA, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | IO ON |
IL SEGRETARIO