Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026REG.PROV.COLL.
N. 07368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2023, proposto da
NA AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trentola Ducenta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 808/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. AV NT;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presenta appello è stato proposto dalla sig.ra AB, in qualità di proprietaria di un immobile, sito in Trentola Ducenta alla Via Marconi n. 4.
2. In relazione al piano terra di detto immobile, era stata presentata al Comune di Trentola Ducenta, in data 8.8.2016, prot. 8467, la istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, avente ad oggetto i seguenti interventi: l) la fusione dei predetti due locali commerciali mediante la eliminazione delle tramezzature interne e diversa distribuzione interna 2) la realizzazione di un ampliamento di volume nella zona porticato semichiusa retrostante i menzionati locali commerciali, utilizzando a tal fine la volumetria del vano scala attualmente esistente. L'istanza di accertamento di conformità prevedeva, altresì, la realizzazione di un piccolo "vano tecnico" per l'allocazione degli impianti tecnologici dell’intero fabbricato (serbatoi idrici, due caldaie, i motori della climatizzazione e l'autoclave).
A questa istanza di accertamento non seguiva alcuna risposta da parte del Comune.
3. La parte ricorrente provvedeva cosi ad impugnare il silenzio formatosi sulla predetta istanza.
Dalla memoria di costituzione in giudizio del Comune intimato, emergeva che alla ricorrente era stata ingiunta la demolizione delle opere abusive, con ordinanza n. 255 del 31.11.2016.
Parte ricorrente, con motivi aggiunti, impugnava il predetto ordine di demolizione, asserendo che non gli era mai stato notificato.
4. Con la sentenza TAR n. 808/2023, qui impugnata, il ricorso veniva respinto.
Le censure del ricorso principale consistevano nella violazione dell’art. 2, legge n. 241/1990, atteso l’obbligo della p.a. di concludere comunque il procedimento con un provvedimento espresso anche laddove vi sono delle ipotesi di silenzio significativo; carenza di motivazione, violazione art. 10-bis l. 241/1990 attesa l'omessa comunicazione, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; 4) le opere sono sanabili, attesa la conformità alle disposizioni urbanistiche.
La questione di merito comunque riguardava l’aumento di volumetria, e cioè se il vano scala dovesse o meno ricomprendersi nella volumetria complessiva autorizzata con la concessione edilizia n. 181/95, oppure se costituisse un volume a sé stante. In quest’ultimo caso sarebbe mancata la conformità alle prescrizioni urbanistiche in quanto l’immobile in questione ricade in Zona A residenziale a tutela, che prevede un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0 mc/mq, dove, quindi, non possono essere concessi nuovi volumi. Ed è proprio in questo senso che si difende il Comune e decide il TAR.
Ancor prima, il Tar respingeva il ricorso principale in quanto l’azione avverso il silenzio è infondata: infatti, l’art. 36 d.P.R. 380/2001 prevede una fattispecie di silenzio significativo. Sull’istanza presentata dalla parte ricorrente si era dunque formato il silenzio diniego, con conseguente inammissibilità dell’azione finalizzata all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della p.a. e, in particolare, della prima censura del ricorso introduttivo.
Respingeva anche i motivi aggiunti: quanto alla prima censura, è infondata: come si evince dall’ordinanza di demolizione, l’abuso risulta compiutamente descritto ed identificato; anche la seconda censura, basata sull’illegittimità derivata, è infondata, attesa l’infondatezza del ricorso introduttivo.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la parte ricorrente articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “1) error in iudicando – errore nella valutazione degli atti del giudizio di primo grado – violazione e falsa applicazione artt. 31 e 30 del dpr n. 380 del 2001 – violazione artt. 3, 22, 23 – violazione art. 10, comma 1, l. 120 del 2020 – violazione art. 2, comma 6 della l.r. 10 agosto 2022 n. 13 – violazione art. 41 del regolamento edilizio - violazione e falsa applicazione art 36 del d.p.r. 380/2001 - disapplicazione della concessione ediliza n. 181 del 1995 – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti”.
Con il secondo motivo ha dedotto “2) violazione e falsa applicazione n.241/1990 – violazione del principio del buon andamento, impazialità, leale collaborazione della p.a. – eccesso di potere – violazione art 97 cost. – violazione e falsa applicazione art. 2 e 10 bis della l.241/90 – violazione dei principi generali del procedimento amministrativo”.
3. La parte appellata comunale non si è costituita in giudizio.
4. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Assume rilievo assorbente la questione della legittimità del silenzio rigetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 cit.; in materia urbanistico-edilizia, il silenzio della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere; ciò comporta altresì il permanere della facoltà di provvedere espressamente, nella specie esercitata ragionevolmente, anche a fronte del supplemento istruttorio svolto dall’Amministrazione (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9148 e 19 giugno 2025 n. 5374.
Quindi, ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sulla stessa si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, il c.d. silenzio-diniego che va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale, adducendo, tuttavia, esclusivamente, ragioni di diritto tese a comprovare la sanabilità degli abusi, con esclusione del deficit di motivazione, del quale la fattispecie in questione è ope legis strutturalmente carente, oltre che di tutti gli altri vizi formali del procedimento, quali ad esempio la mancanza di pareri o del preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento (cfr. ad es. Consiglio di stato, sez. II, n. 1394 del 2025).
7. Peraltro, pur dinanzi all’effetto assorbente di quanto sin qui rilevato, la domanda non sarebbe stata comunque accoglibile stante la mancanza del necessario presupposto della c.d. doppia conformità. Infatti, da un canto l’abuso emerso ha determinato un aumento di superficie e di volume, attraverso il recupero del volume del vano scala, con conseguente violazione dell’art. 4 n.t.a. che vieta di scomputare dal calcolo delle superfici utili e dei volumi il corpo scala; da un altro canto l’immobile in questione ricade in Zona A residenziale, per la quale è previsto un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0 mc/mq, con conseguente inammissibilità di nuovi volumi.
8. Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
AV NT, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV NT | DA Di RL |
IL SEGRETARIO