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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1422/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE NA, OR
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5081/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4500/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50250 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7580/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente , con la dichiarazione IV 2022 ( anno 2021 ) , ha presentato istanza di rimborso dell'IV ( Euro 522.946,00 ) pagata su maxicanone e rate relative al contratto di locazione finanziaria di un complesso immobiliare turistico sito in RZ ( SS ) , ai sensi dell'art. 30 comma 2^ lett. C ) DPR
633/72 . L'Ufficio , con precedente provvedimento in data 2.8.22 , ha denegato il rimborso , in quanto ad esso aveva diritto non l'utilizzatore del bene in leasing , ma il concedente;
tale provvedimento è stato impugnato e , in corso di giudizio , annullato dall'Ufficio con autotutela sostitutiva , sicchè la Cgt aveva dichiarato cessata la materia del contendere . Con secondo provvedimento in data 28.3.2021 l'Ufficio annullava e sostituiva il precedente provvedimento di diniego , adducendo che la società non aveva attestato che essa non rientrava tra le società non operative ( condizione per il conseguimento del rimborso ) , e , comunque , che non sussisteva la causa di esclusione “ 11 “ esposta in dichiarazione dei redditi ( livello di affidabilità fiscale ISA per l'anno 2021 ) , bensì il punteggio ISA pari a 6,40 ( al di sotto del livello di affidabilità e , perciò , preclusivo del rimborso ) ; inoltre l'Ufficio ribadiva che il rimborso IV non spettava all'utilizzatore , e che ( Cass. 10.3.2017 n. 6196 ) il rimborso dell'IV relativa a beni ammortizzabili era possibile in caso di beni destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa , e , perciò , inidonei alla produzione di un reddito autonomo , laddove , nel caso in esame , l'immobile era stato concesso in locazione a terzi e produceva un reddito autonomo . Nel diniego , peraltro , l'Ufficio faceva presente che il credito non rimborsabile di Euro 522.965,00 poteva essere portato in detrazione successivamente in sede di liquidazione periodica ovvero nella dichiarazione annuale . In effetti , conformemente a tale invito , la società ha presentato il modello IV per l'anno 2023 , riportando , al rigo
VL26 , il credito denegato ( “ credito richiesto in rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio “ ) .
Con sentenza n. 4500/2023 la Cgt di 1^ grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo 1 ) che la Corte di Giustizia UE , con sentenza 7 Marzo 2024
( causa C-431/22 ) , aveva dichiarato l'illegittimità del divieto di detrazione e rimborso IV per le società di comodo , per l'incompatibilità della disciplina normativa , che andava disapplicata dal giudice nazionale , coi principi comunitari;
2 ) che il test di operatività delle società di comodo era escluso , già a partire dall'annualità 2021 , dalla normativa emergenziale pandemica;
3 ) che l'istituto dell'autotutela sostitutiva era stato esercitato illegittimamente , in quanto l'atto emesso in sostituzione non riproduceva il medesimo contenuto sostanziale del precedente provvedimento;
4 ) che la motivazione era illegittima , in quanto il rimborso IV spettava anche all'utilizzatore del bene in leasing;
5 ) che era stato violato l'obbligo del contraddittorio di cui agli artt. 12 L. 212/2000 e 41-44 Carta Diritti U.E. , col quale si sarebbe pervenuti ad un diverso provvedimento;
6 ) che , per le ragioni sopra richiamate , il diniego di rimborso nel merito era illegittimo;
7 ) che l'Ufficio andava condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio , con attribuzione , e ai danni ex art. 96 c.p.c. .
L' Ufficio resiste , deducendo , in particolare , che la parte , a seguito del diniego del rimborso , aveva riportato il credito nella dichiarazione IV 2023 . Infatti , a norma delle istruzioni ministeriali , il credito , nonostante il diniego di rimborso , era stato ritenuto sussistente e ne era stato autorizzato il computo in detrazione successivamente ex art. 1 comma 1 DPR 443/97 . Ai sensi dell'art. 1 comma 3 , peraltro , in caso di impugnazione del diniego di rimborso , il credito era portato in detrazione successivamente alla sentenza che riconosceva il rimborso , per evitare che la parte fruisse sia dl rimborso sia della detrazione
; poiché , invece , la detrazione era stata operata in pendenza del giudizio sul rimborso , quest'ultima richiesta doveva intendersi rinunciata . L'Ufficio , poi , propone appello incidentale , in quanto il primo giudice aveva ritenuto che l'acquisizione di un bene in leasing fosse equiparabile all'acquisto di un bene ammortizzabile .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte , sulla base dei dati fattuali analiticamente esposti e dei puntuali argomenti riportati , che , con il successivo utilizzo del credito in esame in detrazione , la parte abbia rinunciato alla precedente richiesta di rimborso , che si palesa incompatibile con la detrazione , per l'evidente duplicazione degli effetti normativi .
L'appello incidentale è inammissibile , in quanto non viene impugnata una statuizione del dispositivo , ma un dictum contenuto nella motivazione , a fronte del quale era sufficiente la riproposizione dei motivi non accolti .
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE NA, OR
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5081/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4500/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50250 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7580/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ricorrente , con la dichiarazione IV 2022 ( anno 2021 ) , ha presentato istanza di rimborso dell'IV ( Euro 522.946,00 ) pagata su maxicanone e rate relative al contratto di locazione finanziaria di un complesso immobiliare turistico sito in RZ ( SS ) , ai sensi dell'art. 30 comma 2^ lett. C ) DPR
633/72 . L'Ufficio , con precedente provvedimento in data 2.8.22 , ha denegato il rimborso , in quanto ad esso aveva diritto non l'utilizzatore del bene in leasing , ma il concedente;
tale provvedimento è stato impugnato e , in corso di giudizio , annullato dall'Ufficio con autotutela sostitutiva , sicchè la Cgt aveva dichiarato cessata la materia del contendere . Con secondo provvedimento in data 28.3.2021 l'Ufficio annullava e sostituiva il precedente provvedimento di diniego , adducendo che la società non aveva attestato che essa non rientrava tra le società non operative ( condizione per il conseguimento del rimborso ) , e , comunque , che non sussisteva la causa di esclusione “ 11 “ esposta in dichiarazione dei redditi ( livello di affidabilità fiscale ISA per l'anno 2021 ) , bensì il punteggio ISA pari a 6,40 ( al di sotto del livello di affidabilità e , perciò , preclusivo del rimborso ) ; inoltre l'Ufficio ribadiva che il rimborso IV non spettava all'utilizzatore , e che ( Cass. 10.3.2017 n. 6196 ) il rimborso dell'IV relativa a beni ammortizzabili era possibile in caso di beni destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa , e , perciò , inidonei alla produzione di un reddito autonomo , laddove , nel caso in esame , l'immobile era stato concesso in locazione a terzi e produceva un reddito autonomo . Nel diniego , peraltro , l'Ufficio faceva presente che il credito non rimborsabile di Euro 522.965,00 poteva essere portato in detrazione successivamente in sede di liquidazione periodica ovvero nella dichiarazione annuale . In effetti , conformemente a tale invito , la società ha presentato il modello IV per l'anno 2023 , riportando , al rigo
VL26 , il credito denegato ( “ credito richiesto in rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio “ ) .
Con sentenza n. 4500/2023 la Cgt di 1^ grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo 1 ) che la Corte di Giustizia UE , con sentenza 7 Marzo 2024
( causa C-431/22 ) , aveva dichiarato l'illegittimità del divieto di detrazione e rimborso IV per le società di comodo , per l'incompatibilità della disciplina normativa , che andava disapplicata dal giudice nazionale , coi principi comunitari;
2 ) che il test di operatività delle società di comodo era escluso , già a partire dall'annualità 2021 , dalla normativa emergenziale pandemica;
3 ) che l'istituto dell'autotutela sostitutiva era stato esercitato illegittimamente , in quanto l'atto emesso in sostituzione non riproduceva il medesimo contenuto sostanziale del precedente provvedimento;
4 ) che la motivazione era illegittima , in quanto il rimborso IV spettava anche all'utilizzatore del bene in leasing;
5 ) che era stato violato l'obbligo del contraddittorio di cui agli artt. 12 L. 212/2000 e 41-44 Carta Diritti U.E. , col quale si sarebbe pervenuti ad un diverso provvedimento;
6 ) che , per le ragioni sopra richiamate , il diniego di rimborso nel merito era illegittimo;
7 ) che l'Ufficio andava condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio , con attribuzione , e ai danni ex art. 96 c.p.c. .
L' Ufficio resiste , deducendo , in particolare , che la parte , a seguito del diniego del rimborso , aveva riportato il credito nella dichiarazione IV 2023 . Infatti , a norma delle istruzioni ministeriali , il credito , nonostante il diniego di rimborso , era stato ritenuto sussistente e ne era stato autorizzato il computo in detrazione successivamente ex art. 1 comma 1 DPR 443/97 . Ai sensi dell'art. 1 comma 3 , peraltro , in caso di impugnazione del diniego di rimborso , il credito era portato in detrazione successivamente alla sentenza che riconosceva il rimborso , per evitare che la parte fruisse sia dl rimborso sia della detrazione
; poiché , invece , la detrazione era stata operata in pendenza del giudizio sul rimborso , quest'ultima richiesta doveva intendersi rinunciata . L'Ufficio , poi , propone appello incidentale , in quanto il primo giudice aveva ritenuto che l'acquisizione di un bene in leasing fosse equiparabile all'acquisto di un bene ammortizzabile .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte , sulla base dei dati fattuali analiticamente esposti e dei puntuali argomenti riportati , che , con il successivo utilizzo del credito in esame in detrazione , la parte abbia rinunciato alla precedente richiesta di rimborso , che si palesa incompatibile con la detrazione , per l'evidente duplicazione degli effetti normativi .
L'appello incidentale è inammissibile , in quanto non viene impugnata una statuizione del dispositivo , ma un dictum contenuto nella motivazione , a fronte del quale era sufficiente la riproposizione dei motivi non accolti .
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado.