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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 13/01/2022, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00073/2022 REG.PROV.CAU.
N. 04243/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4243 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Renato Jappelli, Sonia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Caserta,
- Ministero dell'Interno,
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri;
per l'annullamento:
previa sospensione dell'efficacia,
1) Riguardo al ricorso introduttivo:
del provvedimento della Prefettura – UTG di Caserta prot. -OMISSIS- del 27.7.2021 recante il diniego della richiesta – formulata dalla Società-OMISSIS-con sede in -OMISSIS- – di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggettivi a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma n. 52 della legge 190/2012 e del DPCM 18 aprile 2013 – White list Prefettura di Caserta per le seguenti categorie: autotrasporti per conto terzi”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi:
- gli esiti informativi degli organi di polizia interessati in sede di Gruppo Interforze di cui alle note Nucleo di polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Caserta n. -OMISSIS-; nota nr -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-; nota -OMISSIS- dell'8.7.2021 del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta;
- il verbale di riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia redatto in data -OMISSIS-;
- il verbale di riunione del Gruppo interforze del -OMISSIS-;
nonché ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l'accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti e documenti confluiti nel procedimento di iscrizione della -OMISSIS- negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della l. n.190/2012,
e per la conseguente condanna della Prefettura - UTG di Caserta all'esibizione e al deposito degli stessi, previa declaratoria dell'illegittimità del diniego di accesso agli atti opposto con atto prot. n.-OMISSIS-.
2) Riguardo al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell'AGCM prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di revoca del Rating di legalità ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 7, comma 2, del Regolamento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. -OMISSIS- del 28 luglio 2020 (di seguito, Regolamento);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UTG – Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno nonché dell’AGCM;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- ad una prima valutazione, tipica della presente fase cautelare, non appare condivisibile l’eccezione, sollevata dall’AGCM, con la memoria di costituzione depositata il 10 gennaio 2022, d’incompetenza funzionale di questo TAR in favore del TAR Lazio riguardo al proprio provvedimento di revoca del rating di legalità, impugnato col ricorso per motivi aggiunti;
- sul punto, il Collegio ritiene che, anche per gli atti dell’AGCM, in quanto adottati nell’esercizio di un potere vincolato e derivato dal provvedimento prefettizio interdittivo, possano essere mutuati i principi fissati dall’Adunanza plenaria con l’ordinanza n. 17 del 2014, secondo cui, ai sensi dell'art. 14 c.p.a., nel caso di contestuale impugnazione di un’informativa prefettizia interdittiva — che per l'art. 91, d.lgs 159 del 2011 ha effetti inscindibili sull'intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile — e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa.
Ciò premesso:
- il Collegio ravvisa i presupposti per accogliere l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di revoca dell’AGCM, posto che è ancora in corso il riesame del provvedimento di diniego prefettizio, impugnato col ricorso introduttivo, alla luce delle indicazioni fornite con la precedente ordinanza cautelare n. 1872 del 2021;
- sussistono le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento dell’AGCM, impugnato col ricorso per motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione.
Fissa la trattazione di merito del ricorso e dei relativi motivi aggiunti all’udienza pubblica dell’11 maggio 2021.
Compensa le spese del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.