Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 938/2023 R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
SETTIMI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. con il patrocinio dell'avv. MICAELA BIANCHI, CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 06/06/2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2025 il ricorrente ha chiesto che sia pronunciata sentenza parziale di separazione, con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
la resistente ha invece domandato l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 06/06/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio concordatario in Fino Parte_1 CP_1
Mornasco (CO) in data 29.4.2009.
- Dall'unione coniugale non nascevano figli.
- Con ricorso depositato in data 27.2.2023 il ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e la condannasse a restituirgli € 2.160,09, pari al 50% di quanto giacente sul proprio conto corrente e su quello cointestato.
- La resistente, costituendosi in giudizio in data 8.11.2023, non si opponeva alla richiesta di separazione;
ne domandava tuttavia l'addebito al marito, con determinazione in € 1.000 dell'assegno di mantenimento in proprio favore oltre all'assegnazione della casa coniugale.
- Con provvedimento del 7.6.2024, all'esito dell'udienza del 2.5.2024 -fissata a seguito della richiesta di anticipazione udienza avanzata dalla resistente- il Giudice poneva provvisoriamente a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di € 300 a titolo di contributo al mantenimento.
- All'udienza presidenziale del 4.7.2024, sentiti i coniugi, il Presidente li autorizzava a vivere separati, nulla disponeva circa l'assegnazione della casa coniugale, confermava i provvedimenti provvisori vigenti emessi con ordinanza del 7.6.2024 e prendeva atto dell'accordo tra le parti circa la messa in vendita della casa coniugale.
- All'udienza del 4.6.2025, innanzi al Giudice Istruttore, il ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza parziale sullo status, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la resistente domandava l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; il
Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status, fissando l'udienza ex art. 184 c.p.c. al 26.11.2025.
Considerato che:
- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali;
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Fino Mornasco (CO) in data
[...] CP_1
29.4.2009;
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fino Mornasco perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao