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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9252/2019, aventi ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv.
Filomena Vitale, presso il cui studio, sito in Mercato San Severino alla Via
San Vincenzo n. 18/B – Parco Capaccione, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
mandato a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Roccadaspide, dall'Avv. Domenico
Farsetti, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via R. Conforti n. 17, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato il sig.
ha convenuto in giudizio , deducendo: che Parte_1 CP_1
con atto notificato il 19/4/2019, egli citava in giudizio, davanti al Giudice di
Pace di Roccadaspide, il sig. , assumendo: che in data CP_1
03/9/2018, in occasione dello svolgimento di seduta consiliare presso il
Comune di Controne (SA), durante la trattazione dell'argomento “debiti fuori bilancio vertenza Avagliano Salvatore”, prendeva la parola l'Ing. Pt_1
nella qualità di consigliere comunale;
che a seguito del suo
[...]
intervento prendeva la parola il consigliere comunale sig. , il CP_1
quale, alla presenza di più persone, sia consiglieri comunali che cittadini, ripetutamente, rivolgeva al sig. le seguenti espressioni Parte_1
del forte tono ingiurioso quali: “sei bisognoso di cure in quanto demente!”; che dopo tali espressioni egli si allontanava dall'aula consiliare al fine di chiamare i Carabinieri i quali, tuttavia, intervenivano solo successivamente all'accaduto; che in data 26/9/2018 egli presentava denunzia – querela presso la Caserma dei Carabinieri di Castelcivita (SA), chiedendo la punizione del sig. per tutto quanto ravvisabile penalmente ed CP_1
in quella sede indicava quali persone informate sui fatti, in quanto presenti alla seduta – audizione consiliare, i sigg.ri , Parte_2 CP_2
e ; che in data 15/2/2019, nell'ambito del proc. pen.
[...] Parte_3
n. 114/19/mod. 21 bis iscritto a carico del sig. , perveniva al CP_1
difensore dell'attore richiesta di archiviazione da parte del titolare delle indagini, da rinvenirsi nel Pubblico Ministero, sulla base della seguente testuale motivazione “…evidenziato che l'espressione offensiva di cui si duole
l'odierna p.o. è stata profferita alla presenza della stessa, per cui il fatto è palesemente irrilevante dal punto di vista penale, ricorrendo la fattispecie
(non della diffamazione, come erroneamente indicato dalla P.G. procedente, che, dunque, ha svolto indagini del tutto inutili già in partenza) ma
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza dell'ingiuria ex art. 594 c.p., ormai depenalizzata”; che non vi è dubbio che tali espressioni abbiano carattere ingiurioso, secondo quanto già ritenuto dal P.M. Dott. Federico Nesso nella richiesta di archiviazione emessa nell'ambito del proc. pen. n. 114/19 mod. 21 bis, iscritto a carico del sig.
; che le espressioni rivolte dal sig. al suo indirizzo, infatti, CP_1 CP_1
costituiscono lesione della reputazione nonché, in generale, del suo buon nome;
che le affermazioni ingiuriose del sig. oltre ad essere destituite CP_1
di fondamento, hanno fortemente arrecato un danno all'immagine dell'Ing.
, stimato professionista, il quale ha visto il proprio buon Parte_1
nome infangato in luogo pubblico, in sua presenza ed in presenza di spettatori, privati cittadini e consiglieri comunali;
che egli ha diritto ad un risarcimento dei danni proporzionato alla portata e natura della gravità delle affermazioni proferite, connesse alla condizione sociale della vittima, alla collocazione professionale, nonché al contestuale discredito e lesione del decoro e della dignità; che, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02/7/2019, si costituiva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide adito il sig. , il quale eccepiva, in via CP_1
preliminare ed assorbente, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, poiché la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attorea per l'importo di € 5.200,00 superava il limite di competenza per valore del
Giudice di Pace, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 c.p.c., è fissata in € 5.000,00; che, all'udienza del 02/7/2019 egli aderiva all'eccezione preliminare di parte convenuta ed il Giudice di Pace di
Roccadaspide dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per valore, concedendo i termini di legge per la riassunzione innanzi al Tribunale di
Salerno, competente per valore.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni:
1. Ritenere e dichiarare il convenuto CP_1
responsabile di ingiuria nei confronti dell'Ing. ; 2. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza Ritenere e dichiarare che, a seguito dell'ingiuria subita, l'Ing. Pt_1
ha subito e continua a subire danni di natura patrimoniale e
[...]
non;
3. Conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi, dall'attore, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00)
o in quella minor somma, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4. Condannare il convenuto alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale sia alla gravità dell'ingiuria (in considerazione della sedes materiae da individuarsi nello svolgimento di una seduta del Consiglio Comunale), sia alla condotta di totale disinteresse del convenuto successiva alla condotta sopra descritta, se si eccettua una missiva volgente a porre la propria “chiave di lettura” della vicenda, oltre interessi e rivalutazione dal fatto con condanna del convenuto, al pagamento di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: che le affermazioni CP_1
di parte attrice sono assolutamente fantasiose e non corrispondenti al vero;
che onde ripercorrere il reale svolgimento dei fatti così come verificatisi che, ben vero, trovano piena conferma nelle incontestabili prove che questa difesa offre ed offrirà al Tribunale nel presente giudizio, accadde che alla seduta del Consiglio Comunale di Controne 03/09/2018, discutendo il punto all'ordine del giorno riguardante un debito fuori bilancio nei confronti del Dott. Avagliano, consulente del Comune, il Consigliere sig. Pt_1
, odierno attore, prendeva la parola e, riferendosi al fatto in
[...]
discussione, accaduto nel 2007, periodo nel quale rivestiva l'incarico
Sindaco, con tono chiaramente ironico, definendosi “smemorato” a causa della sua età che aveva raggiunto i 60 anni, dichiarava di non ricordare chi fosse l'avvocato nominato dall'Amministrazione dell'epoca ed i motivi per i quali la stessa Amministrazione avesse deciso di opporsi alle richieste avanzate dal consulente Dott. Avagliano;
che, terminato l'intervento del
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza Consigliere , prendeva la parola il Consigliere sig. , il Pt_1 CP_1
quale, prima di entrare nel merito della questione, sulla scorta dell'evidente tono ironico delle affermazioni del Consigliere , dichiaratosi (il sig. Pt_1
preoccupato per lo stato di salute del collega ed in particolare per i CP_1
suoi riferiti vuoti di memoria, lo invitava a farsi visitare da un buon medico, consigliandogli una visita approfondita;
che nessun minimo cenno di ingiuria, men che meno l'utilizzo della parola “demente”, frutto di mera fantasia dell'odierno attore;
che egli proseguiva quindi il proprio intervento evidenziando la surrealità delle argomentazioni del Consigliere , al Pt_1
momento dei fatti Sindaco di Controne e quindi primo responsabile della
Amministrazione Comunale, dunque ben a conoscenza di quanto questi fingesse di non ricordare, e quanto, soprattutto, quella scelta difensiva fosse costata alla intera comunità da un punto di vista economico;
che il sig. aveva già ampiamente e puntualmente esternato tali argomentazioni, CP_1
in riscontro alla nota del Consigliere del 05/09/2018 (prot. Pt_1
2619), con propria nota del 06/09/2018 depositata presso la Casa
Comunale il 07/09/2018 ed indirizzata sia al Sindaco sia al Parte_4
ViceSindaco , nonché all'Assesore Francesco Verlotta, Controparte_3
ed ai Consiglieri , Controparte_4 Controparte_2 CP_5
, ed allo stesso odierno attore Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
, nota che non ha ricevuto alcuna contestazione;
che giova peraltro
[...]
evidenziare come dal verbale della seduta del consiglio comunale del
03/09/2018 nessuna contestazione è stata mossa dal Consigliere
, né da nessun altro consigliere, sui fatti denunciati dall'odierno Pt_1
attore, nonostante tale verbale contenga un puntuale dettaglio di tutte le argomentazione trattate nel corso della seduta;
che né lo stesso Consigliere
, e come lui nessuno degli altri consiglieri, nella seduta Pt_1
immediatamente successiva del 28/11/2018, nella quale si approvano le sedute precedenti, compresa quella del 03/09/2019, ha mosso alcuna
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza contestazione nei 15 giorni successivi dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio
Comunale.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le CP_1
seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la estraneità del convenuto a qualunque comportamento ingiurioso ed offensivo nei CP_1
confronti dell'odierno attore , in particolare in occasione Parte_1
della seduta consiliare comunale del 03/09/2018, con rigetto integrale delle infondate e pretestuose richieste avanzate da controparte. b) Condannare in ogni caso controparte alla rifusione delle spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali come per legge, I.V.A (se dovuta) e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto;
la causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni di parte attrice e due di parte convenuta e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/04/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Con ordinanza del 02/9/2024 questo Giudice, rilevato che il DVD depositato all'interno del fascicolo cartaceo dalla difesa del sig. CP_1
risultava materialmente danneggiato, di talché non era possibile procedere all'ascolto del relativo contenuto, rimetteva la causa sul ruolo, onerando la difesa del sig. di ridepositare il DVD integro ed il file audio altresì su CP_1
supporto USB.
All'udienza del 02/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta”
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una Parte_1
pronuncia di condanna del sig. , per i danni da lui CP_1
asseritamente subiti a causa della condotta ingiuriosa da questi tenuta nei suoi confronti, condotta integrata dall'aver proferito, alla sua presenza, durante la seduta consiliare del Comune di Controne (SA) del 03/9/2018 ripetutamente le seguenti parole al suo indirizzo: “sei bisognoso di cure in quanto demente”.
In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'attore sig. di inutilizzabilità, ai fini di prova nel Pt_1
presente giudizio, del file audio depositato dal convenuto sig. su CP_1
supporto DVD in Cancelleria il 19/8/2020 successivamente all'autorizzazione di questo Giudice con provvedimento del 13/8/2020
(cfr.). ai fini di prova del file audio depositato dal convenuto su supporto dvd, avente ad oggetto la presunta registrazione della seduta consiliare del
03/09/2018, in cui sarebbe stata proferita dalla parte convenuta la frase ingiuriosa - da cui scaturisce il presente giudizio – all'indirizzo dell'attore. In particolare, secondo parte attrice, come chiarito dal
[...]
anche alla luce degli Controparte_8
orientamenti giurisprudenziali e del Garante per la protezione dei dati personali, in assenza di un'apposita disciplina regolamentare adottata dall'Ente Comunale, non possono essere garantiti i diritti previsti dal Codice sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., non essendo consentiti al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza Comunale, estemporanei assensi alla videoregistrazione. Infatti, la pubblicità delle sedute non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi (così Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 5128/2001). Ragion per cui, in mancanza di un'apposita disciplina regolamentare del nonché in mancanza di Controparte_9
un'espressa autorizzazione del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio
Comunale alla registrazione della sola seduta consiliare del 03/09/2018, in favore del sig. , non vi è dubbio che la registrazione Controparte_6
prodotta dal convenuto sia inutilizzabile in quanto acquisita illecitamente.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (“ex multis”
T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 60/2002) la registrazione delle sedute consiliari, non costituendo dal punto di vista giuridico un “documento amministrativo”, ma un “mero ausilio riconducibile a semplici appunti”, non rientra nell'ambito della legge n. 241 del 1990 e quindi non legittima la richiesta di copia mediante accesso;
da ciò deriva anche che il singolo consigliere non ha un diritto assoluto a procedere autonomamente e con mezzi propri alla registrazione delle sedute qualora sia diversamente disposto dal regolamento consiliare ovvero sia il
Presidente del Consiglio a vietarglielo espressamente. Tale interpretazione, dunque, consente di ritenere vietate le registrazioni – su supporti video e/o audio – delle sedute del consiglio comunale (e degli altri
Enti Locali) solo laddove vi sia un Regolamento consiliare che ciò vieti in modo espresso, oppure allorquando il Presidente del Consiglio lo abbia vietato espressamente. Orbene, nel caso concreto non vi è alcuna prova – né tanto meno è stato allegato – che il Regolamento del Comune di Controne
(SA) vigente all'epoca dei fatti (2008) contemplasse un divieto espresso per i singoli consiglieri di registrare con strumenti propri le sedute, né tanto meno che il Presidente del Consiglio comunale avesse vietato al sig. CP_6
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza , autore materiale della registrazione contenuta nel supporto DVD CP_6
depositato nella Cancelleria del Tribunale il 19/8/2020, la seduta consiliare del giorno 03/09/2018. Da ciò consegue, dunque, che non essendo tale registrazione vietata, essa è assolutamente lecita e, come tale, ammissibile ed utilizzabile in questa sede. A ciò si aggiunga, poi, che di recente la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 20384 del 2021 ha confermato l'utilizzabilità delle registrazioni fonografiche, tanto nei procedimenti sia civili, tanto in penali. Per la Suprema Corte nella sua composizione allargata, infatti, nel processo civile, la registrazione di una conversazione, se avvenuta tra presenti, rappresenta una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. e per questo è da ritenersi una prova ammissibile, il cui utilizzo in sede giudiziaria non è precluso neppure dal
Codice Privacy, se è volta a “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro proseguimento.” (art. 13, comma 5, lett. b) ed art. 26, comma 4 lett. c).
Parte attrice ha poi disconosciuto il contenuto del file audio prodotto dal convenuto su supporto DVD con la terza memoria ex art. 183, comma 6, n.
3), c.p.c., nonché con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 12/7/2022, il 20/4/2023 ed il 18/4/2024 (cfr.), eccependo che da tale registrazione non è possibile identificare e distinguere le voci dei soggetti captati e che il file audio si presenta prodotto in forma parziale e non integrale, per cui assolutamente non può ritenersi autentico.
Anche questa eccezione è infondata e non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., n.
17526/2016; Cass. Civ., n. 18507/2016; Cass. Civ., n. 24613/2019) "Il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, non essendo appunto sufficiente una dichiarazione non circostanziata”.
In particolare, è stato affermato (Cass. Civ., n. 1250/2018 che a tale principio non può fare eccezione il disconoscimento della conformità delle registrazioni dove il fatto rappresentato è la voce umana e la sua appartenenza ad un individuo piuttosto che ad un altro, cosicché è necessario che si spieghi perché la registrazione sarebbe inattendibile, esponendo quali elementi ne paleserebbero la falsità.
Dunque non è sufficiente affermare genericamente che non sia quella la voce, che la conversazione non sia mai avvenuta e che quanto riportato non sia quanto realmente accaduto, ma occorre indicare rispettivamente in cosa differisce la voce e quali siano gli elementi da cui si sospetta l'eventuale falsità della registrazione.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto enucleati dalla
Suprema Corte ne consegue l'inammissibilità del disconoscimento formulato dal sig. in relazione al contenuto del file audio Pt_1
depositato in formato DVD dal convenuto, non avendo illustrato le ragioni per cui non sarebbe possibile identificare e distinguere le voci dei soggetti registrati, mentre non appare in alcun modo idoneo a ritenere ritualmente formulato il disocnoscimento il fatto che il predetto file sia stato prodotto in forma parziale e non integrale, non essendo stato allegato che vi siano state manomissioni o alterazioni del contenuto dello stesso, ragion per cui la sua parzialità risulta essere del tutto ininfluente in questa sede.
Dunque il file audio depositato in formato DVD dal convenuto su autorizzazione di questo Giudice è ammissibile ed utilizzabile in questa sede.
Fermo quanto innanzi esposto, nel merito a domanda attorea è infondata e va rigettata.
Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente rispetto a quanto
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza affermato da parte attrice, la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
Dott. Nesso in relazione ai fatti oggetto di causa non implica in alcun modo un accertamento, tanto meno vincolante in questa sede, circa la natura ingiuriosa delle parole che il sig. avrebbe rivolto nei confronti del sig. CP_1
nella seduta del Consiglio Comunale del 03/9/2018: infatti, il Pt_1
procedimento penale scaturito dalla denuncia dell'odierno attore in relazione a tale condotta, è stato oggetto di richiesta di archiviazione
(accolta dal G.I.P.) non già perché quelle espressioni siano state ritenute integranti gli estremi del reato di ingiuria ex art. 594 c.p. depenalizzato anteriormente alla denuncia stessa, bensì perché l'ingiuria - unico reato astrattamente configurabile per la vicenda denunciata in querela, stante la presenza alla seduta consiliare del sig. , quale soggetto offeso - è Pt_1
stata oggetto di depenalizzazione nel 2016 e, quindi, non poteva avere rilevanza penale. Tanto risulta, del resto, dal tenore della motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, a mente della quale: “evidenziato che l'espressione offensiva di cui si duole l'odierna p.o.
è stata profferita alla presenza della stessa per cui il fatto è palesemente irrilevante dal punto di vista penale…”. L'espressione “si duole”, infatti, sta evidentemente a significare che essa è stata sì prospettata dall'attore nella querela, ma non anche che la sua sussistenza sia stata accertata in quella sede. Del resto, come sancito di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 dell'11/3/2024: “Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola “in maniera eclatante” il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della presunzione di non colpevolezza.”.
Ciò posto, dall'ascolto della registrazione della seduta consiliare del
03/09/2018, della durata complessiva di 13 minuti e 41 secondi, riversata su supporto DVD e su pennetta USB, depositato in Cancelleria il
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza 19/08/2020 e ridepositato il 04/9/2024, è possibile comprendere chiaramente, senza interruzioni o soluzioni di continuità, lo scambio di opinioni tra il consigliere ed il consigliere da CP_1 Parte_1
cui è scaturito il presente giudizio.
Segnatamente, al minuto 10 e 28 secondi della registrazione, il conveuto sig. , dopo avere preso la parola, si rivolge all'attore sig. CP_1
proferendo le seguenti parole: “la invito ad una visita Parte_1
approfondita, seria, perché se non si ricorda queste cose, lei ha bisogno veramente di una visita approfondita”.
Da tanto emerge in modo inequivocabile come l'odierno convenuto non abbia mai rivolto frasi ingiuriose all'indirizzo del sig. in Parte_1
occasione della seduta consiliare del 03/9/2018 del Comune di Controne, ed in particolare le parole che secondo la prospettazione attorea sarebbero state pronunciate dal convenuto “sei bisognoso di cure in quanto demente”.
Il contenuto della registrazione audio prodotto da parte convenuta rende inoltre superflua ogni valutazione circa le risultanze delle prove testimoniali raccolte nel presente giudizio.
Da ciò deriva, dunque, l'assenza della prova della condotta “non iure” e
“contra ius” tenuta dal convenuto nei confronti dell'attore e, anzi, la prova della natura non ingiuriosa delle parole rivolte dal sig. nei confronti CP_1
dell'attore sig. . Pt_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di e, Parte_1
considerate la natura, il valore (da € 1.100,00 fino ad € 5.200,00 come dichiarato nell'atto di citazione ) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi
€ 1.703,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato DOMENICO FARSETTI, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano, in complessivi € 1.718,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato DOMENICO
FARSETTI, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9252/2019 - Sentenza