TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 869/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 9 giugno 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc.
Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 869/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Giudiziario e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. BACCARI ANTONIO, Parte_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCARI ANTONIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BONAMICI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONAMICI ALESSANDRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “1) dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità della proposta domanda ai sensi dell'art. 52, 54 e ss. del D. Lgs. 159/2011 e per l'effetto 2) accogliere la proposta opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 3201/23 del Tribunale di Verona pubblicato in data 21.12.23 (RGN 7523/23) e notificato in pari data;
3) rigettare, in ogni caso, la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
La parte convenuta opposta ha concluso: “In via principale: - rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni con la stessa proposte in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3201/2023 D.I., emesso dal Tribunale di Verona il 21.12.2023 nell'ambito del procedimento n. 7523/2023 R.G.. In via subordinata: - condannare in persona Parte_1 del suo Amministratore Giudiziario e legale rappresentante , a pagare a favore di Parte_2 [...]
l'importo di € 13.125,91, o quella diversa somma che Controparte_3 risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi moratori ex art. 3 e segg. D. Lgs. 231/02, dalla scadenza della fattura fino al saldo. In ogni caso: - spese e compensi legali interamente rifusi, oltre rimborso forfettario 15% e cpa 4%.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
pagina 2 di 4 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
visto che in data 21.12.23 Index otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 3201/23 D.I. Part con il quale veniva ingiunto a (d'ora in avanti ”) di pagare alla ricorrente per Parte_1 la fattura n. 5742 del 14/04/2023, la somma di € 13.125,91, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo, oltre alle spese di procedura liquidate in € 567,00 per compenso e rimb. forf. e € 145,50 per spese, oltre iva e cpa;
Part visto che con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.1.24, proponeva opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo e con comparsa di costituzione e risposta datata 17.4.24, si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le deduzioni dell'opponente; CP_1 rilevato che la fattura n.5742 è datata 14.4.2023 e il ddt datato 14.4.23 fa riferimento all'ordine dell'11- 4-23, rilevato che venivano assunte prove testimoniali, da cui è emerso che la merce è stata effettivamente consegnata e quindi la prestazione eseguita ed insoluta. La teste ha riferito: “il Testimone_1 documento di trasporto è stato sottoscritto al ricevimento della merce il che significa che la merce è stata consegnata. Cap 2 Fintanto che sono rimasta in (Luglio 2024)la fattura risultava tra gli CP_1 insoluti.”, il teste ha riferito: “Sul cap 1 Io ho avuto consferma che il materiale è stato Testimone_2 consegnato dall'agente che segue la zona dove c'era il cliente . Testimone_3 Parte_1 L'Agente mi ha comunicato che la merce è stata consegnata. Io ho la fattura tra gli insoluti perché ad oggi non è stata pagata. Riconosco i documenti che mi vengono rammostrati (fattura e DDT).”; visto il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli datato 27 Marzo 2023, in cui il GIP si riservava la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dell'azienda e dei beni durante il sequestro;
rilevato che la nomina dell'amministratore giudiziario è datata 24/04/2023 e la data di immissione in possesso del detto amministratore è il 4/05/23, entrambe successive alla fattura n.5742 del 14.4.2023 e il ddt del 14.4.23; rilevato che la nomina dell'amministratore giudiziario è parte integrante del provvedimento di sequestro, che inizia dalla decisione del giudice che comprenda anche la nomina dell'amministratore pagina 3 di 4 per la gestione dei beni sequestrati;
per tale ragione la data del sequestro è il 24/04/2023 e pertanto il credito è sorto anteriormente, in data 14/04/2023; visto l'art. 52 e ss del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; rilevato che secondo la S.C. di Cassazione “Agli effetti della disciplina sulla tutela dei terzi nella confisca di prevenzione ex artt. 52 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , applicabile per effetto della norma di interpretazione autentica dell' art. 1, commi 194 ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228 , contenuta nell' art. 37 legge 17 ottobre 2017, n. 161 - anche alla confisca disposta ai sensi dell' art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 , sono prededucibili sia i crediti sorti dopo l'instaurazione della procedura per deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui pagamento, rientrando negli interessi della massa, risponda in concreto agli scopi della procedura.” (Cassazione penale , sez. I , 15/02/2018 , n. 31025); considerato che il credito in fattura è liquido ed esigibile in quanto il suo ammontare è determinato e definito, senza bisogno di ulteriori calcoli o valutazioni, ed il termine di pagamento è scaduto, e che, inoltre, l'opponente non lo ha contestato;
visto l'art. 54 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato;
considerato che
, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzione è prededucibile, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , il credito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata in relazione a un'operazione di ristrutturazione e riscadenzamento di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudice all'epoca precedente.” (Cassazione penale , sez. I ,
16/02/2018 , n. 32269); considerato che, pertanto, alla luce delle risultanze normative, documentali e testimoniali,
l'opposizione non può essere accolta;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma il decreto ingiuntivo n. 3201/2023 D.I., emesso dal Tribunale di Verona il 21.12.2023 nell'ambito del procedimento n. 7523/2023 R.G.. e per l'effetto condanna
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Giudiziario Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante a pagare a favore di Parte_2 Controparte_3
l'importo di € 13.125,91, oltre interessi moratori ex art. 3 e segg. D. Lgs.
[...]
231/02, dalla scadenza della fattura fino al saldo;
condanna
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Giudiziario Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante al pagamento delle spese legali del presente procedimento, Parte_2 che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali.
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 869/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 9 giugno 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc.
Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 869/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Giudiziario e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. BACCARI ANTONIO, Parte_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCARI ANTONIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BONAMICI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONAMICI ALESSANDRO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “1) dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità della proposta domanda ai sensi dell'art. 52, 54 e ss. del D. Lgs. 159/2011 e per l'effetto 2) accogliere la proposta opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 3201/23 del Tribunale di Verona pubblicato in data 21.12.23 (RGN 7523/23) e notificato in pari data;
3) rigettare, in ogni caso, la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
La parte convenuta opposta ha concluso: “In via principale: - rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni con la stessa proposte in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3201/2023 D.I., emesso dal Tribunale di Verona il 21.12.2023 nell'ambito del procedimento n. 7523/2023 R.G.. In via subordinata: - condannare in persona Parte_1 del suo Amministratore Giudiziario e legale rappresentante , a pagare a favore di Parte_2 [...]
l'importo di € 13.125,91, o quella diversa somma che Controparte_3 risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi moratori ex art. 3 e segg. D. Lgs. 231/02, dalla scadenza della fattura fino al saldo. In ogni caso: - spese e compensi legali interamente rifusi, oltre rimborso forfettario 15% e cpa 4%.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
pagina 2 di 4 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
visto che in data 21.12.23 Index otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 3201/23 D.I. Part con il quale veniva ingiunto a (d'ora in avanti ”) di pagare alla ricorrente per Parte_1 la fattura n. 5742 del 14/04/2023, la somma di € 13.125,91, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo, oltre alle spese di procedura liquidate in € 567,00 per compenso e rimb. forf. e € 145,50 per spese, oltre iva e cpa;
Part visto che con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.1.24, proponeva opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo e con comparsa di costituzione e risposta datata 17.4.24, si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le deduzioni dell'opponente; CP_1 rilevato che la fattura n.5742 è datata 14.4.2023 e il ddt datato 14.4.23 fa riferimento all'ordine dell'11- 4-23, rilevato che venivano assunte prove testimoniali, da cui è emerso che la merce è stata effettivamente consegnata e quindi la prestazione eseguita ed insoluta. La teste ha riferito: “il Testimone_1 documento di trasporto è stato sottoscritto al ricevimento della merce il che significa che la merce è stata consegnata. Cap 2 Fintanto che sono rimasta in (Luglio 2024)la fattura risultava tra gli CP_1 insoluti.”, il teste ha riferito: “Sul cap 1 Io ho avuto consferma che il materiale è stato Testimone_2 consegnato dall'agente che segue la zona dove c'era il cliente . Testimone_3 Parte_1 L'Agente mi ha comunicato che la merce è stata consegnata. Io ho la fattura tra gli insoluti perché ad oggi non è stata pagata. Riconosco i documenti che mi vengono rammostrati (fattura e DDT).”; visto il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli datato 27 Marzo 2023, in cui il GIP si riservava la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dell'azienda e dei beni durante il sequestro;
rilevato che la nomina dell'amministratore giudiziario è datata 24/04/2023 e la data di immissione in possesso del detto amministratore è il 4/05/23, entrambe successive alla fattura n.5742 del 14.4.2023 e il ddt del 14.4.23; rilevato che la nomina dell'amministratore giudiziario è parte integrante del provvedimento di sequestro, che inizia dalla decisione del giudice che comprenda anche la nomina dell'amministratore pagina 3 di 4 per la gestione dei beni sequestrati;
per tale ragione la data del sequestro è il 24/04/2023 e pertanto il credito è sorto anteriormente, in data 14/04/2023; visto l'art. 52 e ss del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; rilevato che secondo la S.C. di Cassazione “Agli effetti della disciplina sulla tutela dei terzi nella confisca di prevenzione ex artt. 52 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , applicabile per effetto della norma di interpretazione autentica dell' art. 1, commi 194 ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228 , contenuta nell' art. 37 legge 17 ottobre 2017, n. 161 - anche alla confisca disposta ai sensi dell' art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 , sono prededucibili sia i crediti sorti dopo l'instaurazione della procedura per deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui pagamento, rientrando negli interessi della massa, risponda in concreto agli scopi della procedura.” (Cassazione penale , sez. I , 15/02/2018 , n. 31025); considerato che il credito in fattura è liquido ed esigibile in quanto il suo ammontare è determinato e definito, senza bisogno di ulteriori calcoli o valutazioni, ed il termine di pagamento è scaduto, e che, inoltre, l'opponente non lo ha contestato;
visto l'art. 54 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato;
considerato che
, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzione è prededucibile, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , il credito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata in relazione a un'operazione di ristrutturazione e riscadenzamento di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudice all'epoca precedente.” (Cassazione penale , sez. I ,
16/02/2018 , n. 32269); considerato che, pertanto, alla luce delle risultanze normative, documentali e testimoniali,
l'opposizione non può essere accolta;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma il decreto ingiuntivo n. 3201/2023 D.I., emesso dal Tribunale di Verona il 21.12.2023 nell'ambito del procedimento n. 7523/2023 R.G.. e per l'effetto condanna
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Giudiziario Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante a pagare a favore di Parte_2 Controparte_3
l'importo di € 13.125,91, oltre interessi moratori ex art. 3 e segg. D. Lgs.
[...]
231/02, dalla scadenza della fattura fino al saldo;
condanna
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Giudiziario Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante al pagamento delle spese legali del presente procedimento, Parte_2 che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali.
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia