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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 06/12/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Vera Colella ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 52/2020 R. a.c.c. promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Nicola GALEANO e Flora SAVASTANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano via Morigi 13, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mariano n. 2 in proprio e personalmente nonché quale omonimo titolare p.t. della ditta individuale ON , con sede in Piobbico, Loc. Cardella (C.F: CP_1 [...]
– P.I.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2 P.IVA_1
Roberto Righi del Foro di Pesaro con studio in Pesaro, Via Degli Abeti n. 128 , ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto avvocato
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 11.02.2020 la ricorrente esponeva di aver instaurato una relazione sentimentale con il sig. di essersi pertanto trasferita presso CP_1
l'agriturismo Caprareccia di proprietà di quest'ultimo ivi iniziando a svolgere la propria attività lavorativa in qualità dapprima di cameriera e successivamente di responsabile del ristorante.
A supporto di quanto dedotto esponeva che, dopo un primo periodo, dall'aprile 2015 al
18.02.2017 nel corso del quale aveva lavorato in assenza di alcun contratto, a seguito della sottoscrizione, in data 10.11.2016 avanti il SUI della Prefettura di Pesaro del contratto di soggiorno rep. n. P – PS/L/Q/2015/100479 con cui il signor veniva autorizzato ad CP_1
assumere la ricorrente presso la propria struttura recettiva, in data 18.02.2017, il signor formalizzava l'assunzione della signora con contratto di lavoro CP_1 Parte_1
subordinato a tempo parziale determinato, con inizio della prestazione a far data dal
18.02.2017 sino al 30.07.2017, a mezzo del quale la ricorrente veniva inquadrata al IV livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi Confcommercio, con la mansione di cameriera, secondo il seguente orario: 11.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì; ore 11.30 – 14.30 durante il week end, un riposo settimanale il mercoledì (doc. 8 del ricorso); in data 21.09.2017 la
Prefettura di Pesaro rilasciava un nuovo nulla osta al lavoro stagionale, rep. n. P –
PS/L/Q/2017/100299, che autorizzava la ricorrente e proseguire il rapporto di lavoro con il signor (doc. 11 del ricorso). CP_1
In data 28.04.2018 il signor faceva infine sottoscrivere alla ricorrente un nuovo CP_1
contratto part- time a tempo indeterminato con il medesimo inquadramento, la medesima mansione di cameriera, IV livello di inquadramento, mansione cameriere di ristorante,
CCNL applicato – per i dipendenti di aziende alberghiere;
pubblici esercizi;
stabilimenti balneari;
alberghi diurni;
imprese di viaggio e turismo;
campeggi e villaggi turistici, con il seguente orario di lavoro: 10.00 – 14.00 dal lunedì al martedì; riposo il mercoledì; 10.00 –
13.30 dal giovedì al venerdì; 18.00 – 23.00 il sabato e 10.00 – 15.00 la domenica (doc. 12 del ricorso).
La ricorrente, come sopra esposto, assumeva tuttavia di avere svolto la superiore mansione di responsabile del ristorante, invocando il diritto di essere inquadrata al 1 livello del CCNL di riferimento, e deduceva di avere in realtà lavorato ogni giorno dalle 7.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 01.00, dal lunedì alla domenica, senza riposo settimanale e senza essere retribuita, se non nella misura di euro 300,00 mensili.
Il rapporto lavorativo perdurava fino al 31.08.2019,data in cui la signora PT
rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, avendo scoperto il signor CP_1
intratteneva una storia sentimentale parallela con un'altra donna, invitando il signor a CP_1 corrispondere gli stipendi dovuti e non pagati, maggiorati delle ferie non pagate, straordinari e TFR dal 15 aprile 2015 al 31.08.2019 (doc. 13 del ricorso).
La ricorrente, con note del 4.12.2024, dopo avere rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva inizialmente svolta in ricorso, rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la signora
, nata a [...], il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
ha prestato la propria attività lavorativa in favore della ditta (c.f./p.iva CP_1
) sedente in Loc. Cardella sn, Piobbico, dal 15.04.2015 al 31.08.2019, dal P.IVA_1
lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00 in via continuativa e prevalente, con la mansione di responsabile di ristorante, riconducibile al 1 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi, rispetto a quello contrattualmente convenuto riconducibile al 4 livello del CCNL di riferimento e, per
l'effetto, condannare la ditta a corrispondere la somma di euro CP_1
95.341,02 al netto delle trattenute contributive, di cui euro 88.721,90, per stipendio ed euro
6.619,12 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. IN VIA GRADATA E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la signora PT
, nata a [...], il [...] (c.f. ) ha
[...] CodiceFiscale_1
prestato la propria attività lavorativa per conto della ditta (c.f./p.iva CP_1
) sedente in Loc. Cardella sn, Piobbico, dal 15.04.2015 al 31.08.2019, dal P.IVA_1
lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00, riconducibile al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, condannare la ditta a corrispondere la somma di CP_1
euro 74.543,01 al netto delle trattenute contributive, di cui euro 69.160,91, per stipendio ed euro 5.382,10 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la signora , nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
) ha prestato la propria attività lavorativa per conto della ditta CodiceFiscale_1
(c.f./p.iva ) sedente in Loc. Cardella sn, Piobbico, dal CP_1 P.IVA_1
15.04.2015 al 31.08.2019, dal lunedì alla domenica secondo l'orario part time di cui al contratto di assunzione, riconducibile al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, condannare la ditta a CP_1
corrispondere la somma di euro 28.002,60 detratte le trattenute contributive, di cui euro
25.553,53, per stipendio ed euro 2.449,08 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. In ogni caso, si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa e comunque non inferiore ad euro 5.000,00, tenuto conto del comportamento serbato dal signor . CP_1
Con memoria del 5.10.2020 si costituiva regolarmente in giudizio il sig. il CP_1
quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto asserendo che la ricorrente nel primo periodo del rapporto, quando non parlava nemmeno bene la lingua italiana ed era priva del permesso di soggiorno, si recava sporadicamente in agriturismo e non svolgeva attività lavorativa e che successivamente avesse sempre e solo lavorato, nella stagione estiva, come cameriera presso il Caprareccia, mentre gli orari indicati nel contratto erano esclusivamente frutto dell'intento del sig. i far ottenere all'allora fidanzata il permesso di soggiorno. CP_1
Asseriva altresì il ricorrente di avere sempre corrisposto le retribuzioni spettanti alla lavoratrice e che tuttavia alcune mensilità, d'importo inferiore alla soglia legale di tracciabilità, venivano corrisposte in contanti posto che quest'ultima si era sempre rifiutata di aprire un conto corrente postale o bancario preferendo ricevere soldi liquidi.
Deduceva infine che la ricorrente non pagava vitto né alloggio, risiedendo insieme al Sig. nell'abitazione di quest'ultimo in Piobbico, il quale, peraltro, aveva sempre pagato CP_1
ogni esigenza della compagna e che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo, la ricorrente non avrebbe potuto comunque lavorare tutto l'anno, posto che, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, era abitudine della coppia fare viaggi e vacanze all'estero.
Ciò posto, il resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via principale, le istanze, eccezioni, contestazioni e con-clusioni avversarie, contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, vengano integralmente rigettate, in quanto infondate in fatto e diritto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento finanche parziale delle richieste avversarie, si chiede che il Giudice voglia condannare la resi-stente ditta individuale al pagamento della minor somma ri-tenuta di giustizia (anche in CP_1
considerazione della rinuncia ai contributi e agli acconti percepiti); con condanna di controparte alla soccombenza delle spese di giustizia ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ricorrendone i presupposti”.
La causa veniva istruita mediante deposito di documenti e l'escussione di testimoni.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Per quanto riguarda la mansioni svolte, la ricorrente non è riuscita a provare quanto dedotto,
e in particolare di aver ricoperto il ruolo di responsabile del ristorante inquadrabile al livello
1 del CCNL IV livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi Confcommercio.
Dall'escussione dei testimoni escussi, inclusi quelli della stessa ricorrente (cfr. teste di parte ricorrente che all'udienza del 01/12/2022 ha dichiarato : “Per quanto Controparte_2
riguarda la gestione decisionale era di Io venivo pagato a volte anche da CP_1 PT
ma con i soldi di ) è infatti emerso che quest'ultima ha sempre e solo servito ai CP_1
tavoli o si è dedicata alle pulizie, svolgendo occasionalmente compiti diversi, quali contattare telefonicamente i fornitori o pagare altri dipendenti ma in ogni caso meramente esecutivi e sempre sotto la direzione del sig. giustificabili anche in virtù del fatto CP_1
che la ricorrente fosse la compagna del titolare.
Tali conclusioni appaiono altresì suffragate dal verbale d'accesso del 11.07.2018 redatto da funzionari del servizio ispettivo dell'ITL di Pesaro ed Urbino, nel corso del quale la ricorrente, dichiarava di essere cameriera e di svolgere mansioni rientranti in detto profilo. Il verbale, pertanto, attestava la regolarità della posizione lavorativa delle persone sentite e concludeva nel modo seguente: “E' stata verificata la regolarità occupazionale dei due lavoratori trovati sul luogo di lavoro” (documento n. 10 della memoria di costituzione).
Ciò posto, in merito alla data in cui il rapporto di lavoro ha avuto inizio, deve osservarsi che la ricorrente è invece riuscita a dimostrare di aver iniziato a lavorare al ristorante
Caprareccia sin dal suo arrivo dal 2015 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 01/12/2022 dai testimoni e rispettivamente cameriera e cuoco Testimone_1 Controparte_2
presso il Caprareccia nel periodo in oggetto), non avendo al riguardo alcun rilievo la difesa svolta dal resistente concernente il fatto che la lavoratrice non parlasse perfettamente l'italiano o non avesse all'epoca regolare permesso di soggiorno.
Alle medesime conclusioni non può tuttavia giungersi per quanto riguarda l'orario di lavoro asseritamente svolto dalla ricorrente - di ben sedici ore al giorno- , avendo i predetti testimoni lavorato in modo continuativo solamente il sabato sera e la domenica a pranzo, unico orario in cui possono pertanto confermare di aver lavorato insieme a quest'ultima, e non avendo ella provato in altro modo quanto dedotto.
Risulta invece confermato, tra gli altri, dal testimone di parte resistente Testimone_2
all'udienza del 10/03/2022. l'orario lavorativo svolto la mattina dalla ricorrente come risultante dal contratto depositato in atti.
Per i motivi esposti deve ritenersi accertato che la signora ha prestato la Parte_1
propria attività lavorativa per conto della ditta dal lunedì alla domenica CP_1
secondo l'orario part time al 37,5% con mansioni riconducibili al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, il sig. CP_1
deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 28.002,60 di cui euro 25.553,53, per stipendio ed euro 2.449,08 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo come quantificata agli analitici conteggi di cui al documento 16 del ricorso;
deve invero precisarsi che dai predetti conteggi, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, risulta già stornata la somma di euro
300,00 mensili che la ricorrente ha ammesso esserle corrisposti mensilmente nel corso dell'attività lavorativa.
Non apparendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., le spese di lite devono essere liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando all'esito dell'udienza del 5.12.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accerta che la signora ha prestato la propria attività lavorativa per conto Parte_1
della ditta (c.f./p.iva ) sedente in Loc. Cardella sn, CP_1 P.IVA_1
Piobbico, dal 15.04.2015 al 31.08.2019, dal lunedì alla domenica secondo orario part time nella misura del 37,5% con mansioni riconducibili al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere la somma di euro 28.002,60 detratte le trattenute contributive, di cui euro Parte_1
25.553,53, per stipendio ed euro 2.449,08 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.388,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Urbino, il 6.12.2024.
Il Giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Vera Colella ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 52/2020 R. a.c.c. promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Nicola GALEANO e Flora SAVASTANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano via Morigi 13, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mariano n. 2 in proprio e personalmente nonché quale omonimo titolare p.t. della ditta individuale ON , con sede in Piobbico, Loc. Cardella (C.F: CP_1 [...]
– P.I.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2 P.IVA_1
Roberto Righi del Foro di Pesaro con studio in Pesaro, Via Degli Abeti n. 128 , ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto avvocato
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 11.02.2020 la ricorrente esponeva di aver instaurato una relazione sentimentale con il sig. di essersi pertanto trasferita presso CP_1
l'agriturismo Caprareccia di proprietà di quest'ultimo ivi iniziando a svolgere la propria attività lavorativa in qualità dapprima di cameriera e successivamente di responsabile del ristorante.
A supporto di quanto dedotto esponeva che, dopo un primo periodo, dall'aprile 2015 al
18.02.2017 nel corso del quale aveva lavorato in assenza di alcun contratto, a seguito della sottoscrizione, in data 10.11.2016 avanti il SUI della Prefettura di Pesaro del contratto di soggiorno rep. n. P – PS/L/Q/2015/100479 con cui il signor veniva autorizzato ad CP_1
assumere la ricorrente presso la propria struttura recettiva, in data 18.02.2017, il signor formalizzava l'assunzione della signora con contratto di lavoro CP_1 Parte_1
subordinato a tempo parziale determinato, con inizio della prestazione a far data dal
18.02.2017 sino al 30.07.2017, a mezzo del quale la ricorrente veniva inquadrata al IV livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi Confcommercio, con la mansione di cameriera, secondo il seguente orario: 11.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì; ore 11.30 – 14.30 durante il week end, un riposo settimanale il mercoledì (doc. 8 del ricorso); in data 21.09.2017 la
Prefettura di Pesaro rilasciava un nuovo nulla osta al lavoro stagionale, rep. n. P –
PS/L/Q/2017/100299, che autorizzava la ricorrente e proseguire il rapporto di lavoro con il signor (doc. 11 del ricorso). CP_1
In data 28.04.2018 il signor faceva infine sottoscrivere alla ricorrente un nuovo CP_1
contratto part- time a tempo indeterminato con il medesimo inquadramento, la medesima mansione di cameriera, IV livello di inquadramento, mansione cameriere di ristorante,
CCNL applicato – per i dipendenti di aziende alberghiere;
pubblici esercizi;
stabilimenti balneari;
alberghi diurni;
imprese di viaggio e turismo;
campeggi e villaggi turistici, con il seguente orario di lavoro: 10.00 – 14.00 dal lunedì al martedì; riposo il mercoledì; 10.00 –
13.30 dal giovedì al venerdì; 18.00 – 23.00 il sabato e 10.00 – 15.00 la domenica (doc. 12 del ricorso).
La ricorrente, come sopra esposto, assumeva tuttavia di avere svolto la superiore mansione di responsabile del ristorante, invocando il diritto di essere inquadrata al 1 livello del CCNL di riferimento, e deduceva di avere in realtà lavorato ogni giorno dalle 7.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 01.00, dal lunedì alla domenica, senza riposo settimanale e senza essere retribuita, se non nella misura di euro 300,00 mensili.
Il rapporto lavorativo perdurava fino al 31.08.2019,data in cui la signora PT
rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, avendo scoperto il signor CP_1
intratteneva una storia sentimentale parallela con un'altra donna, invitando il signor a CP_1 corrispondere gli stipendi dovuti e non pagati, maggiorati delle ferie non pagate, straordinari e TFR dal 15 aprile 2015 al 31.08.2019 (doc. 13 del ricorso).
La ricorrente, con note del 4.12.2024, dopo avere rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva inizialmente svolta in ricorso, rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la signora
, nata a [...], il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
ha prestato la propria attività lavorativa in favore della ditta (c.f./p.iva CP_1
) sedente in Loc. Cardella sn, Piobbico, dal 15.04.2015 al 31.08.2019, dal P.IVA_1
lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00 in via continuativa e prevalente, con la mansione di responsabile di ristorante, riconducibile al 1 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi, rispetto a quello contrattualmente convenuto riconducibile al 4 livello del CCNL di riferimento e, per
l'effetto, condannare la ditta a corrispondere la somma di euro CP_1
95.341,02 al netto delle trattenute contributive, di cui euro 88.721,90, per stipendio ed euro
6.619,12 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. IN VIA GRADATA E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la signora PT
, nata a [...], il [...] (c.f. ) ha
[...] CodiceFiscale_1
prestato la propria attività lavorativa per conto della ditta (c.f./p.iva CP_1
) sedente in Loc. Cardella sn, Piobbico, dal 15.04.2015 al 31.08.2019, dal P.IVA_1
lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00, riconducibile al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, condannare la ditta a corrispondere la somma di CP_1
euro 74.543,01 al netto delle trattenute contributive, di cui euro 69.160,91, per stipendio ed euro 5.382,10 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la signora , nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
) ha prestato la propria attività lavorativa per conto della ditta CodiceFiscale_1
(c.f./p.iva ) sedente in Loc. Cardella sn, Piobbico, dal CP_1 P.IVA_1
15.04.2015 al 31.08.2019, dal lunedì alla domenica secondo l'orario part time di cui al contratto di assunzione, riconducibile al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, condannare la ditta a CP_1
corrispondere la somma di euro 28.002,60 detratte le trattenute contributive, di cui euro
25.553,53, per stipendio ed euro 2.449,08 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed integrale o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. In ogni caso, si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa e comunque non inferiore ad euro 5.000,00, tenuto conto del comportamento serbato dal signor . CP_1
Con memoria del 5.10.2020 si costituiva regolarmente in giudizio il sig. il CP_1
quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto asserendo che la ricorrente nel primo periodo del rapporto, quando non parlava nemmeno bene la lingua italiana ed era priva del permesso di soggiorno, si recava sporadicamente in agriturismo e non svolgeva attività lavorativa e che successivamente avesse sempre e solo lavorato, nella stagione estiva, come cameriera presso il Caprareccia, mentre gli orari indicati nel contratto erano esclusivamente frutto dell'intento del sig. i far ottenere all'allora fidanzata il permesso di soggiorno. CP_1
Asseriva altresì il ricorrente di avere sempre corrisposto le retribuzioni spettanti alla lavoratrice e che tuttavia alcune mensilità, d'importo inferiore alla soglia legale di tracciabilità, venivano corrisposte in contanti posto che quest'ultima si era sempre rifiutata di aprire un conto corrente postale o bancario preferendo ricevere soldi liquidi.
Deduceva infine che la ricorrente non pagava vitto né alloggio, risiedendo insieme al Sig. nell'abitazione di quest'ultimo in Piobbico, il quale, peraltro, aveva sempre pagato CP_1
ogni esigenza della compagna e che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo, la ricorrente non avrebbe potuto comunque lavorare tutto l'anno, posto che, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, era abitudine della coppia fare viaggi e vacanze all'estero.
Ciò posto, il resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via principale, le istanze, eccezioni, contestazioni e con-clusioni avversarie, contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, vengano integralmente rigettate, in quanto infondate in fatto e diritto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento finanche parziale delle richieste avversarie, si chiede che il Giudice voglia condannare la resi-stente ditta individuale al pagamento della minor somma ri-tenuta di giustizia (anche in CP_1
considerazione della rinuncia ai contributi e agli acconti percepiti); con condanna di controparte alla soccombenza delle spese di giustizia ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ricorrendone i presupposti”.
La causa veniva istruita mediante deposito di documenti e l'escussione di testimoni.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Per quanto riguarda la mansioni svolte, la ricorrente non è riuscita a provare quanto dedotto,
e in particolare di aver ricoperto il ruolo di responsabile del ristorante inquadrabile al livello
1 del CCNL IV livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi Confcommercio.
Dall'escussione dei testimoni escussi, inclusi quelli della stessa ricorrente (cfr. teste di parte ricorrente che all'udienza del 01/12/2022 ha dichiarato : “Per quanto Controparte_2
riguarda la gestione decisionale era di Io venivo pagato a volte anche da CP_1 PT
ma con i soldi di ) è infatti emerso che quest'ultima ha sempre e solo servito ai CP_1
tavoli o si è dedicata alle pulizie, svolgendo occasionalmente compiti diversi, quali contattare telefonicamente i fornitori o pagare altri dipendenti ma in ogni caso meramente esecutivi e sempre sotto la direzione del sig. giustificabili anche in virtù del fatto CP_1
che la ricorrente fosse la compagna del titolare.
Tali conclusioni appaiono altresì suffragate dal verbale d'accesso del 11.07.2018 redatto da funzionari del servizio ispettivo dell'ITL di Pesaro ed Urbino, nel corso del quale la ricorrente, dichiarava di essere cameriera e di svolgere mansioni rientranti in detto profilo. Il verbale, pertanto, attestava la regolarità della posizione lavorativa delle persone sentite e concludeva nel modo seguente: “E' stata verificata la regolarità occupazionale dei due lavoratori trovati sul luogo di lavoro” (documento n. 10 della memoria di costituzione).
Ciò posto, in merito alla data in cui il rapporto di lavoro ha avuto inizio, deve osservarsi che la ricorrente è invece riuscita a dimostrare di aver iniziato a lavorare al ristorante
Caprareccia sin dal suo arrivo dal 2015 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 01/12/2022 dai testimoni e rispettivamente cameriera e cuoco Testimone_1 Controparte_2
presso il Caprareccia nel periodo in oggetto), non avendo al riguardo alcun rilievo la difesa svolta dal resistente concernente il fatto che la lavoratrice non parlasse perfettamente l'italiano o non avesse all'epoca regolare permesso di soggiorno.
Alle medesime conclusioni non può tuttavia giungersi per quanto riguarda l'orario di lavoro asseritamente svolto dalla ricorrente - di ben sedici ore al giorno- , avendo i predetti testimoni lavorato in modo continuativo solamente il sabato sera e la domenica a pranzo, unico orario in cui possono pertanto confermare di aver lavorato insieme a quest'ultima, e non avendo ella provato in altro modo quanto dedotto.
Risulta invece confermato, tra gli altri, dal testimone di parte resistente Testimone_2
all'udienza del 10/03/2022. l'orario lavorativo svolto la mattina dalla ricorrente come risultante dal contratto depositato in atti.
Per i motivi esposti deve ritenersi accertato che la signora ha prestato la Parte_1
propria attività lavorativa per conto della ditta dal lunedì alla domenica CP_1
secondo l'orario part time al 37,5% con mansioni riconducibili al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, il sig. CP_1
deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 28.002,60 di cui euro 25.553,53, per stipendio ed euro 2.449,08 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo come quantificata agli analitici conteggi di cui al documento 16 del ricorso;
deve invero precisarsi che dai predetti conteggi, diversamente da quanto dedotto da parte resistente, risulta già stornata la somma di euro
300,00 mensili che la ricorrente ha ammesso esserle corrisposti mensilmente nel corso dell'attività lavorativa.
Non apparendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., le spese di lite devono essere liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando all'esito dell'udienza del 5.12.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accerta che la signora ha prestato la propria attività lavorativa per conto Parte_1
della ditta (c.f./p.iva ) sedente in Loc. Cardella sn, CP_1 P.IVA_1
Piobbico, dal 15.04.2015 al 31.08.2019, dal lunedì alla domenica secondo orario part time nella misura del 37,5% con mansioni riconducibili al 4 livello del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere la somma di euro 28.002,60 detratte le trattenute contributive, di cui euro Parte_1
25.553,53, per stipendio ed euro 2.449,08 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.388,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Urbino, il 6.12.2024.
Il Giudice
Vera Colella