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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 386/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 386 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: e (C.F.: ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Mittica, e Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Arturo Tripepi Margiotta.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Con sentenza n. 195/2020 pubblicata il 3 marzo 2020, il Tribunale di Locri ha rigettato l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 114/2015, confermandone la legittimità e dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2.1. L'opposizione era stata proposta in relazione a due contratti di finanziamento stipulati con (rispettivamente nel 2012 e nel 2014), in relazione ai quali gli Controparte_1 opponenti contestavano l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici, e la nullità dei contratti per usura.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, rilevando come la decadenza fosse stata esercitata in conformità alle clausole contrattuali, non vi fosse prova dell'anatocismo, e le contestazioni in tema di usura fossero generiche ed errate metodologicamente (in quanto fondate sull'assunzione del TAEG – anziché del TEG – a parametro della soglia usuraria); ne derivava - altresì – il rigetto della domanda riconvenzionale (di ripetizione dell'indebito) proposta dagli appellanti.
2.3. Questi ultimi – in particolare – censurano la sentenza per avere il Tribunale – a loro dire erroneamente – escluso, ai fini della verifica dell'usurarietà dei contratti di finanziamento, la rilevanza degli interessi moratori e degli oneri contrattuali, nonché per avere adottato (a base della reiezione delle doglianze) il TEG (in luogo del TAEG), come ricalcolato dal CTU.
2.4. Le stesse contestano – inoltre – la contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice disatteso la consulenza tecnica d'ufficio (ancorché – nella loro prospettazione – espletata su quesiti da lui stesso formulati), senza fornire una congrua motivazione (imprescindibile, ad avviso degli esponenti in questione).
2.5. Gli opponenti in primo grado – infine – deducono la violazione dei principi di correttezza e buona fede, la presenza d'anatocismo e – in ogni caso – l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo sia dichiarata la nullità dei contratti, la restituzione delle somme indebitamente percepite, e la condanna della controparte alle spese processuali.
3. ha contestato integralmente il contenuto dell'appello Controparte_1 eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza, e sostenendo come la sentenza impugnata non presenti alcun profilo d'illogicità o vizio motivazionale (avendo il giudice ampiamente argomentato in modo logico, coerente e completo).
4. All'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Gli appellanti censurano la sentenza per a) la mancata valorizzazione del TAEG ai fini della valutazione d'usurarietà dei due rapporti (20005264373317 del 2012, e 20005264373318 del
2 2014), e b) la contraddittorietà della statuizione (desunta dall'avvenuto discostamento motivazionale del giudice, rispetto all'epilogo fatto proprio dal consulente nominato dal medesimo).
7. Ambo le doglianze – da esaminarsi congiuntamente, per le ragioni di cui ci si avvedrà nel prosieguo della motivazione – non sono apprezzabili.
8. Avuto riguardo alla prima critica – essenzialmente affidata ad ampia (ma risalente e superata) rassegna pretoria – la sentenza è ineccepibile, avendo essa correttamente rammentato (traendone in sede decisoria le conclusioni pertinenti) come il tasso rilevante (ai fini del risconto circa il superamento – o meno – del tasso-soglia) sia precisamente il TEG (e non il TAEG).
8.1. Il primo – infatti – è il parametro al quale guardare per l'applicazione della l. 108/1996, il cui art. 2 individua espressamente nel "tasso effettivo globale medio" (il TEGM, ossia la media dei TEG praticati sul mercato di banche e intermediari finanziari) il riferimento per la disamina dell'eventuale usurarietà dell'operazione finanziaria (come precisato – ad esempio – da Trib.
Napoli, sent. 6 giugno 2018), tale essendo il termine di paragone del TEG (di ogni singola operazione di concessione di credito).
8.2. Con l'acronimo di "tasso annuo effettivo globale" (TAEG) – invece – si identifica convenzionalmente (e pur a fronte di occasionali sovrapposizioni concettuali) il cosiddetto indicatore sintetico di costo (la cui omissione – nella scheda contrattuale – non determina, peraltro, la nullità del negozio viziato dall'eventuale lacuna), contemplato dall'art. 121 e ss. del T.U.B. per finalità precipuamente informative (preordinate ad assicurare la più ampia trasparenza delle iniziative commerciali riguardanti il credito al consumo).
8.3. Infatti – come chiarito (ancora recentemente e fra le altre) da Cass., Sez. I Civ., ord. n.
14000/2023 – «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto».
9. Chiarito quanto sopra – allora – lo stesso secondo motivo d'impugnazione (secondo cui il giudice avrebbe sconfessato il parere del proprio stesso consulente), non soltanto è
3 processualmente inconferente (essendo il consulente un ausiliario del giudice, la cui – pur autorevole – opinione non vincola il giudicante, ed è superabile: vieppiù se in forza d'adeguata motivazione, come accaduto nella specie), ma è – anche nel merito – insostenibile.
9.1. Il consulente – invero – ha errato proprio quanto al ruolo del TAEG, e – adottando quest'ultimo a criterio di commisurazione dell'usurarietà del finanziamento – ha rilasciato un responso peritale viziato dal fraintendimento suddetto.
9.2. Per tutto quanto appena chiarito – allora – i due motivi d'impugnazione esaminati vanno respinti, poiché se il giudice avesse recepito la perizia in sentenza avrebbe inficiato la correttezza della decisione medesima, trasmettendo alla propria statuizione l'errore metodologico e contenutistico commesso dall'ausiliario.
10. In relazione – poi – alla percorribilità della via della sommatoria degli interessi (corrispettivi e moratori), ai fini del vaglio d'usurarietà del contratto, soccorre l'inequivoca e condivisibile puntualizzazione offerta – tra le altre – da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 14214/2022, giusta la quale «In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto».
11. Quanto – ancora – all'usurarietà effettiva del (solo) interesse moratorio, soccorrono le sottolineature offerte in argomento da Cass., SS. UU. civili, sent. n. 15957/2020, secondo cui
«In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo
l'inadempimento».
12.1. Sennonché, nella vicenda in discorso – pur essendo diverse Controparte_1
rate (di entrambi i finanziamenti) scadute, con correlata insorgenza dei presupposti applicativi del rispettivamente pattuito interesse moratorio – non ha mai richiesto il pagamento di tale interesse ai debitori.
4 12.2. Essa – al contrario – ha dedotto espressamente d'essersi astenuta dalla richiesta alle
(proprie controparti) dell'interesse pattuito, e tale argomento difensivo è rimasto inconfutato dagli appellanti.
12.2.1. Nel contempo, ha puntualizzato (piuttosto) d'aver preteso (contro gli CP_1
opponenti) interessi di mora nella sola misura legale (comunque inferiore a quella convenuta in esordio di rapporto).
12.3. In virtù di quanto appena chiarito – dunque – l'apprezzamento dell'usurarietà dell'interesse moratorio non può essere condotta, poiché non sostentato dall'interesse dei mutuatari a provocare una statuizione sul punto (avendo – appunto – la mutuante fatto valere la mora dei debitori nella sola misura del relativo tasso legale: sia in sede stragiudiziale sia richiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo, opposto – da e – nel giudizio di Pt_1 Pt_2
primo grado).
13. Qualora – poi – gli appellanti abbiano inteso denunziare anche l'usurarietà degli interessi corrispettivi, è pienamente persuasivo il passaggio (di cui a pagina 7 della sentenza impugnata) ad avviso del quale «Nel caso di specie, con riguardo al prestito personale del
10.08.2012, il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito al momento della conclusione del contratto nella misura del 10,45%, non superava il tasso soglia antiusura del 19,4250% rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione. Analogamente, con riguardo al prestito finalizzato del 09.01.2014, il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito al momento della conclusione del contratto nella misura dell'8,97%, non superava il tasso soglia antiusura del
16,4375 rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione».
13.1. Il passaggio motivazionale succitato è cristallino e inoppugnabile, laddove identifica il trimestre significativo, il tasso d'interesse pattuito, e il TEGM valevole per ciascun finanziamento.
14. Il primo giudice ha preso posizione anche in ordine alla natura delle voci economiche delle indennità di contenzioso e ritardo (riscontrate dal consulente in primo grado come applicate – entrambe – al rapporto e ai suoi mutuatari).
14.1. La qualificazione impressa dal Tribunale a entrambi gli esborsi – però – è condivisibile,
e resiste alle censure degli appellanti.
14.2. L'indennità da ritardo ha natura intuitivamente moratoria (essendo richiedibile solo in conseguenza del travalicamento – da parte del mutuatario – del termine di scadenza delle singole rate contemplate dal piano d'ammortamento), laddove l'indennità di contenzioso (di cui – giova puntualizzarlo – non si riscontrano accenni testuali, nelle schede contrattuali sottoscritte dai beneficiari dei due prestiti del 2012 e 2014: schede peraltro prodotte
5 solamente da ) diviene esigibile anch'essa nell'ipotesi in cui il versamento di CP_1
quanto dovuto al mutuante non intervenga tempestivamente ed esaustivamente, inducendo l'erogatore del credito all'adizione dell'Autorità giudiziaria (con conseguente applicabilità di essa alle fasi patologiche del rapporto, laddove quest'ultimo – cioè – non risulti in ammortamento regolare).
14.2.1. L'una e l'altra voce – quindi – non risultano correlate biunivocamente al momento genetico dell'erogazione del finanziamento, ma risultano contemplate (e concretamente esigibili dalla mutuante) per il solo caso d'inadempimento del beneficiario del finanziamento.
14.3. Occorre – a ogni buon conto – ribadire come gli appellanti non argomentino
(alternativamente) in ordine alla natura remunerativa e corrispettiva (ovvero moratoria e risarcitoria) dell'una e/o dell'altra indennità, e – omettendo (a monte) la produzione della documentazione contrattuale (come evincibile dalla consultazione del fascicolo di primo grado, e del relativo indice dei documenti allegati all'opposizione al decreto ingiuntivo), appunto versata alla causa (come detto sopra) dalla sola controparte – essi precludano a questa Corte la comprensione dei presupposti d'eventuale riconducibilità delle due voci economiche alla categoria degli interessi corrispettivi (come tali concorrenti alla determinazione del TEG).
14.4. L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – a sua volta – è del tutto silente sulla questione appena menzionata, limitandosi a ventilare l'usurarietà dei tassi, senza specificazione in ordine alle voci di costo meritevoli d'accedere alla categoria degli interessi corrispettivi ovvero moratori.
14.5. Rivestendo gli opponenti la qualità di debitori e convenuti sostanziali – nondimeno – sarebbe spettato a questi ultimi addurre elementi idonei a paralizzare la pretesa creditoria avversaria, introducendo al giudizio fatti impeditivi o estintivi della rivendicazione provenuta dall'istituto creditizio.
15. Deriva da quanto sopra – in ultima analisi – l'impermeabilità della decisione a qualsiasi censura degli appellanti, e la pedissequa reiezione integrale del loro appello.
16. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, pari a circa 46.000 euro: tale essendo l'ammontare ingiunto in sede monitoria, e qui contestato dagli opponenti nella sua esigibilità), sono determinate considerando la vicenda di complessità bassa, tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente, in forza delle previsioni di cui al d.m. 55/2014, come aggiornato:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
6 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
(di competenza della Cancelleria) in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato posto a carico degli appellanti.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e , nei confronti di in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna e – in solido fra loro – alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
competenze processuali sostenute da in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, e liquidate nell'importo pari a 4.996,00 euro a titolo di compensi: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA
e C.P.A., come per legge;
- dà – infine – atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 386 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: e (C.F.: ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Mittica, e Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Arturo Tripepi Margiotta.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Con sentenza n. 195/2020 pubblicata il 3 marzo 2020, il Tribunale di Locri ha rigettato l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 114/2015, confermandone la legittimità e dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2.1. L'opposizione era stata proposta in relazione a due contratti di finanziamento stipulati con (rispettivamente nel 2012 e nel 2014), in relazione ai quali gli Controparte_1 opponenti contestavano l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici, e la nullità dei contratti per usura.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, rilevando come la decadenza fosse stata esercitata in conformità alle clausole contrattuali, non vi fosse prova dell'anatocismo, e le contestazioni in tema di usura fossero generiche ed errate metodologicamente (in quanto fondate sull'assunzione del TAEG – anziché del TEG – a parametro della soglia usuraria); ne derivava - altresì – il rigetto della domanda riconvenzionale (di ripetizione dell'indebito) proposta dagli appellanti.
2.3. Questi ultimi – in particolare – censurano la sentenza per avere il Tribunale – a loro dire erroneamente – escluso, ai fini della verifica dell'usurarietà dei contratti di finanziamento, la rilevanza degli interessi moratori e degli oneri contrattuali, nonché per avere adottato (a base della reiezione delle doglianze) il TEG (in luogo del TAEG), come ricalcolato dal CTU.
2.4. Le stesse contestano – inoltre – la contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice disatteso la consulenza tecnica d'ufficio (ancorché – nella loro prospettazione – espletata su quesiti da lui stesso formulati), senza fornire una congrua motivazione (imprescindibile, ad avviso degli esponenti in questione).
2.5. Gli opponenti in primo grado – infine – deducono la violazione dei principi di correttezza e buona fede, la presenza d'anatocismo e – in ogni caso – l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo sia dichiarata la nullità dei contratti, la restituzione delle somme indebitamente percepite, e la condanna della controparte alle spese processuali.
3. ha contestato integralmente il contenuto dell'appello Controparte_1 eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza, e sostenendo come la sentenza impugnata non presenti alcun profilo d'illogicità o vizio motivazionale (avendo il giudice ampiamente argomentato in modo logico, coerente e completo).
4. All'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Gli appellanti censurano la sentenza per a) la mancata valorizzazione del TAEG ai fini della valutazione d'usurarietà dei due rapporti (20005264373317 del 2012, e 20005264373318 del
2 2014), e b) la contraddittorietà della statuizione (desunta dall'avvenuto discostamento motivazionale del giudice, rispetto all'epilogo fatto proprio dal consulente nominato dal medesimo).
7. Ambo le doglianze – da esaminarsi congiuntamente, per le ragioni di cui ci si avvedrà nel prosieguo della motivazione – non sono apprezzabili.
8. Avuto riguardo alla prima critica – essenzialmente affidata ad ampia (ma risalente e superata) rassegna pretoria – la sentenza è ineccepibile, avendo essa correttamente rammentato (traendone in sede decisoria le conclusioni pertinenti) come il tasso rilevante (ai fini del risconto circa il superamento – o meno – del tasso-soglia) sia precisamente il TEG (e non il TAEG).
8.1. Il primo – infatti – è il parametro al quale guardare per l'applicazione della l. 108/1996, il cui art. 2 individua espressamente nel "tasso effettivo globale medio" (il TEGM, ossia la media dei TEG praticati sul mercato di banche e intermediari finanziari) il riferimento per la disamina dell'eventuale usurarietà dell'operazione finanziaria (come precisato – ad esempio – da Trib.
Napoli, sent. 6 giugno 2018), tale essendo il termine di paragone del TEG (di ogni singola operazione di concessione di credito).
8.2. Con l'acronimo di "tasso annuo effettivo globale" (TAEG) – invece – si identifica convenzionalmente (e pur a fronte di occasionali sovrapposizioni concettuali) il cosiddetto indicatore sintetico di costo (la cui omissione – nella scheda contrattuale – non determina, peraltro, la nullità del negozio viziato dall'eventuale lacuna), contemplato dall'art. 121 e ss. del T.U.B. per finalità precipuamente informative (preordinate ad assicurare la più ampia trasparenza delle iniziative commerciali riguardanti il credito al consumo).
8.3. Infatti – come chiarito (ancora recentemente e fra le altre) da Cass., Sez. I Civ., ord. n.
14000/2023 – «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto».
9. Chiarito quanto sopra – allora – lo stesso secondo motivo d'impugnazione (secondo cui il giudice avrebbe sconfessato il parere del proprio stesso consulente), non soltanto è
3 processualmente inconferente (essendo il consulente un ausiliario del giudice, la cui – pur autorevole – opinione non vincola il giudicante, ed è superabile: vieppiù se in forza d'adeguata motivazione, come accaduto nella specie), ma è – anche nel merito – insostenibile.
9.1. Il consulente – invero – ha errato proprio quanto al ruolo del TAEG, e – adottando quest'ultimo a criterio di commisurazione dell'usurarietà del finanziamento – ha rilasciato un responso peritale viziato dal fraintendimento suddetto.
9.2. Per tutto quanto appena chiarito – allora – i due motivi d'impugnazione esaminati vanno respinti, poiché se il giudice avesse recepito la perizia in sentenza avrebbe inficiato la correttezza della decisione medesima, trasmettendo alla propria statuizione l'errore metodologico e contenutistico commesso dall'ausiliario.
10. In relazione – poi – alla percorribilità della via della sommatoria degli interessi (corrispettivi e moratori), ai fini del vaglio d'usurarietà del contratto, soccorre l'inequivoca e condivisibile puntualizzazione offerta – tra le altre – da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 14214/2022, giusta la quale «In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto».
11. Quanto – ancora – all'usurarietà effettiva del (solo) interesse moratorio, soccorrono le sottolineature offerte in argomento da Cass., SS. UU. civili, sent. n. 15957/2020, secondo cui
«In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo
l'inadempimento».
12.1. Sennonché, nella vicenda in discorso – pur essendo diverse Controparte_1
rate (di entrambi i finanziamenti) scadute, con correlata insorgenza dei presupposti applicativi del rispettivamente pattuito interesse moratorio – non ha mai richiesto il pagamento di tale interesse ai debitori.
4 12.2. Essa – al contrario – ha dedotto espressamente d'essersi astenuta dalla richiesta alle
(proprie controparti) dell'interesse pattuito, e tale argomento difensivo è rimasto inconfutato dagli appellanti.
12.2.1. Nel contempo, ha puntualizzato (piuttosto) d'aver preteso (contro gli CP_1
opponenti) interessi di mora nella sola misura legale (comunque inferiore a quella convenuta in esordio di rapporto).
12.3. In virtù di quanto appena chiarito – dunque – l'apprezzamento dell'usurarietà dell'interesse moratorio non può essere condotta, poiché non sostentato dall'interesse dei mutuatari a provocare una statuizione sul punto (avendo – appunto – la mutuante fatto valere la mora dei debitori nella sola misura del relativo tasso legale: sia in sede stragiudiziale sia richiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo, opposto – da e – nel giudizio di Pt_1 Pt_2
primo grado).
13. Qualora – poi – gli appellanti abbiano inteso denunziare anche l'usurarietà degli interessi corrispettivi, è pienamente persuasivo il passaggio (di cui a pagina 7 della sentenza impugnata) ad avviso del quale «Nel caso di specie, con riguardo al prestito personale del
10.08.2012, il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito al momento della conclusione del contratto nella misura del 10,45%, non superava il tasso soglia antiusura del 19,4250% rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione. Analogamente, con riguardo al prestito finalizzato del 09.01.2014, il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito al momento della conclusione del contratto nella misura dell'8,97%, non superava il tasso soglia antiusura del
16,4375 rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione».
13.1. Il passaggio motivazionale succitato è cristallino e inoppugnabile, laddove identifica il trimestre significativo, il tasso d'interesse pattuito, e il TEGM valevole per ciascun finanziamento.
14. Il primo giudice ha preso posizione anche in ordine alla natura delle voci economiche delle indennità di contenzioso e ritardo (riscontrate dal consulente in primo grado come applicate – entrambe – al rapporto e ai suoi mutuatari).
14.1. La qualificazione impressa dal Tribunale a entrambi gli esborsi – però – è condivisibile,
e resiste alle censure degli appellanti.
14.2. L'indennità da ritardo ha natura intuitivamente moratoria (essendo richiedibile solo in conseguenza del travalicamento – da parte del mutuatario – del termine di scadenza delle singole rate contemplate dal piano d'ammortamento), laddove l'indennità di contenzioso (di cui – giova puntualizzarlo – non si riscontrano accenni testuali, nelle schede contrattuali sottoscritte dai beneficiari dei due prestiti del 2012 e 2014: schede peraltro prodotte
5 solamente da ) diviene esigibile anch'essa nell'ipotesi in cui il versamento di CP_1
quanto dovuto al mutuante non intervenga tempestivamente ed esaustivamente, inducendo l'erogatore del credito all'adizione dell'Autorità giudiziaria (con conseguente applicabilità di essa alle fasi patologiche del rapporto, laddove quest'ultimo – cioè – non risulti in ammortamento regolare).
14.2.1. L'una e l'altra voce – quindi – non risultano correlate biunivocamente al momento genetico dell'erogazione del finanziamento, ma risultano contemplate (e concretamente esigibili dalla mutuante) per il solo caso d'inadempimento del beneficiario del finanziamento.
14.3. Occorre – a ogni buon conto – ribadire come gli appellanti non argomentino
(alternativamente) in ordine alla natura remunerativa e corrispettiva (ovvero moratoria e risarcitoria) dell'una e/o dell'altra indennità, e – omettendo (a monte) la produzione della documentazione contrattuale (come evincibile dalla consultazione del fascicolo di primo grado, e del relativo indice dei documenti allegati all'opposizione al decreto ingiuntivo), appunto versata alla causa (come detto sopra) dalla sola controparte – essi precludano a questa Corte la comprensione dei presupposti d'eventuale riconducibilità delle due voci economiche alla categoria degli interessi corrispettivi (come tali concorrenti alla determinazione del TEG).
14.4. L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – a sua volta – è del tutto silente sulla questione appena menzionata, limitandosi a ventilare l'usurarietà dei tassi, senza specificazione in ordine alle voci di costo meritevoli d'accedere alla categoria degli interessi corrispettivi ovvero moratori.
14.5. Rivestendo gli opponenti la qualità di debitori e convenuti sostanziali – nondimeno – sarebbe spettato a questi ultimi addurre elementi idonei a paralizzare la pretesa creditoria avversaria, introducendo al giudizio fatti impeditivi o estintivi della rivendicazione provenuta dall'istituto creditizio.
15. Deriva da quanto sopra – in ultima analisi – l'impermeabilità della decisione a qualsiasi censura degli appellanti, e la pedissequa reiezione integrale del loro appello.
16. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, pari a circa 46.000 euro: tale essendo l'ammontare ingiunto in sede monitoria, e qui contestato dagli opponenti nella sua esigibilità), sono determinate considerando la vicenda di complessità bassa, tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente, in forza delle previsioni di cui al d.m. 55/2014, come aggiornato:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
6 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
(di competenza della Cancelleria) in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato posto a carico degli appellanti.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e , nei confronti di in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna e – in solido fra loro – alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
competenze processuali sostenute da in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, e liquidate nell'importo pari a 4.996,00 euro a titolo di compensi: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA
e C.P.A., come per legge;
- dà – infine – atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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