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30 giugno 2015
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30 luglio 2015
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Art. 216-septies. (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:
a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;
b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorita' di vigilanza interessate, ((conformemente agli articoli)) 47-sexies e 207-octies, comma 7.
2. Se il profilo di rischio del gruppo non e' adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.
a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;
b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorita' di vigilanza interessate, ((conformemente agli articoli)) 47-sexies e 207-octies, comma 7.
2. Se il profilo di rischio del gruppo non e' adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.
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- 1. Maggiorazione di capitale: in consultazione il nuovo Regolamento IVASSDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 marzo 2021 · 15.677166
IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento recante disposizioni in materia di maggiorazione di capitale (capital add-on) di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al Titolo XV, articolo 216-septies del Codice delle assicurazioni private (CAP). […]
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