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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4642/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott. ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 23 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4642/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Lorenzo Garofalo Parte_1
RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura di Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia previa sospensiva, dell'efficacia esecutiva del provvedimento, nei casi di cui ai commi 3/5 dell'art.35 bis d.lgs.
n.25/08, ai sensi del comma 4 accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto: A) in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Pagina 1 Convenzione di Ginevra;
B) in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs. n.25/2008,
e/o per casi speciali ex d.l.113/2018 nonché ai sensi dell'art. 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali T.U. I., l.
06/03/1998, n. 40, art 18, nonché in ragione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui al nuovo comma 1.1 E 1.2. dell'articolo 19 del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata. Vinte le spese”.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 23 marzo
2023, il ricorrente, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Parma del 15 febbraio 2023, notificatogli in data 22 febbraio
2023, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 27 maggio 2022.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, di dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'illegittimità del decreto adottato dalla Questura di Parma e di riconoscere in via principale lo status di rifugiato e in via subordinata la protezione speciale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2.Con decreto del 31 marzo 2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando come il rimpatrio dello stesso ne avrebbe pregiudicato il diritto al rispetto della vita privata, così come ricostruita sul territorio nazionale.
Pagina 2 3.Il , in data 21 luglio 2023, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza.
4.Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione a riprova dell'integrazione socio-lavorativa del proprio assistito. In particolare: contratti di lavoro a tempo determinato, buste paga, certificazioni uniche, attestato di formazione professionale, preiscrizione corso di italiano, estratto contributivo , comunicazione di ospitalità. CP_2
5. All'udienza del 19 novembre 2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato di aver depositato la documentazione attestante l'integrazione socio-lavorativa del proprio assistito e ha insistito nella domanda di protezione speciale. Il ricorrente ha dichiarato: “sig. Pt_1 dichiara di abitare in Parma ospite di un amico in via Gobetti 11 e si riserva di produrre documentazione attestante la situazione abitativa.
Chiede che il suo ricorso sia deciso rapidamente per poter recarsi poi in
Bangladesh a trovare i propri genitori che non vede dal 2014. E' in Italia dal 2017 ma prima è stato in Libia per tre anni, dove ha lavorato come muratore senza paga, sotto la minaccia di morte. Il datore di lavoro era un libico che lo minacciava di morte. Dichiara di essere riuscito a venire in
Italia pagando un che lo ha portato via mare. Frequenta una Per_1 scuola serale per l'apprendimento della lingua italiana. Dichiara di mandare soldi alla famiglia”.
Il giudice designato ha assegnato termine alle parti per ulteriore eventuale produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale di discussione del
23 gennaio 2025, tenutesi nelle forme della trattazione scritta, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
6. Si osserva, preliminarmente che la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non può essere oggetto del presente giudizio, in quanto non proposta in sede amministrativa e avendo il presente giudizio esclusivamente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dalla Questura, sicché la stessa deve dichiararsi inammissibile.
Pagina 3 7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
7.1 Deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs
n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione
Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede,
Pagina 4 all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata il 27 maggio 2022.
7.2 L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa
S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle
Pagina 5 ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del
2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le
"ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
"solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare
Pagina 6 la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
8.Venendo al caso di specie, il diniego del rilascio del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che le allegazioni del ricorrente non sarebbero assurte a circostanza tali da attestare un suo radicamento sul territorio nazionale di tipo famigliare e/o sociale nonostante lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa regolare.
Pagina 7 Il , costituendosi nel presente giudizio, si è limitato a Controparte_1 contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendolo infondato.
9.Il Tribunale ritiene, al contrario, che le allegazioni del ricorrente, supportate dai documenti prodotti, comprovino come lo stesso, presente sul territorio italiano da circa nove anni, si sia inserito nel tessuto sociale e lavorativo della provincia, in cui vive e dove stabilmente risiede, organizzando un sistema di vita e di relazioni rese possibili da una sempre più intensa attività lavorativa, che l'ha reso progressivamente indipendente e libero di autodeterminarsi.
Il ricorrente ha iniziato a lavorare sin dai primi momenti, perfezionando, da ultimo, un regolare contratto a tempo determinato che reca la scadenza del 31 marzo 2025 come facchino e addetto allo spostamento merci (cfr. contratto a tempo determinato). In virtù di tale rapporto, in particolare, lo stesso ha percepito una retribuzione pari a € 7.893,00 nel
2019, € 789,00 nel 2020, € 4.195,00 nel 2021, € 15.202,00 nel 2022, €
18.676,00 nel 2023 e € 17.633,00 nel periodo gennaio-ottobre del 2024
(cfr. estratto conto previdenziale). Tali redditi, incrementati nel corso del tempo, gli hanno consentito di raggiungere una propria autosufficienza economica e sono indici essi stessi dell'elevato grado di integrazione raggiunto.
Oltre a ciò, l'inserimento nel contesto italiano risulta dal fatto che il ricorrente abbia reperito una sistemazione abitativa autonoma essendo ospite presso un connazionale (cfr. comunicazione di ospitalità) nonché dalla partecipazione a vari corsi di formazione (cfr. attestato di frequenza all'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali 12 ore;
certificazione di fine corso carrelli).
Si deve, quindi, osservare come nel periodo trascorso sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i contatti avuti. È, infatti, nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare
Pagina 8 relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of
Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of
"private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare, dunque, con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in data 9 dicembre 2021, non possono esservi dubbi in ordine alla
Pagina 9 necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
13/3/2025.
La Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott. ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 23 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4642/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Lorenzo Garofalo Parte_1
RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura di Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia previa sospensiva, dell'efficacia esecutiva del provvedimento, nei casi di cui ai commi 3/5 dell'art.35 bis d.lgs.
n.25/08, ai sensi del comma 4 accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto: A) in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Pagina 1 Convenzione di Ginevra;
B) in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs. n.25/2008,
e/o per casi speciali ex d.l.113/2018 nonché ai sensi dell'art. 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali T.U. I., l.
06/03/1998, n. 40, art 18, nonché in ragione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui al nuovo comma 1.1 E 1.2. dell'articolo 19 del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata. Vinte le spese”.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 23 marzo
2023, il ricorrente, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Parma del 15 febbraio 2023, notificatogli in data 22 febbraio
2023, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 27 maggio 2022.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, di dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'illegittimità del decreto adottato dalla Questura di Parma e di riconoscere in via principale lo status di rifugiato e in via subordinata la protezione speciale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2.Con decreto del 31 marzo 2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando come il rimpatrio dello stesso ne avrebbe pregiudicato il diritto al rispetto della vita privata, così come ricostruita sul territorio nazionale.
Pagina 2 3.Il , in data 21 luglio 2023, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza.
4.Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione a riprova dell'integrazione socio-lavorativa del proprio assistito. In particolare: contratti di lavoro a tempo determinato, buste paga, certificazioni uniche, attestato di formazione professionale, preiscrizione corso di italiano, estratto contributivo , comunicazione di ospitalità. CP_2
5. All'udienza del 19 novembre 2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato di aver depositato la documentazione attestante l'integrazione socio-lavorativa del proprio assistito e ha insistito nella domanda di protezione speciale. Il ricorrente ha dichiarato: “sig. Pt_1 dichiara di abitare in Parma ospite di un amico in via Gobetti 11 e si riserva di produrre documentazione attestante la situazione abitativa.
Chiede che il suo ricorso sia deciso rapidamente per poter recarsi poi in
Bangladesh a trovare i propri genitori che non vede dal 2014. E' in Italia dal 2017 ma prima è stato in Libia per tre anni, dove ha lavorato come muratore senza paga, sotto la minaccia di morte. Il datore di lavoro era un libico che lo minacciava di morte. Dichiara di essere riuscito a venire in
Italia pagando un che lo ha portato via mare. Frequenta una Per_1 scuola serale per l'apprendimento della lingua italiana. Dichiara di mandare soldi alla famiglia”.
Il giudice designato ha assegnato termine alle parti per ulteriore eventuale produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale di discussione del
23 gennaio 2025, tenutesi nelle forme della trattazione scritta, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
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6. Si osserva, preliminarmente che la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non può essere oggetto del presente giudizio, in quanto non proposta in sede amministrativa e avendo il presente giudizio esclusivamente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dalla Questura, sicché la stessa deve dichiararsi inammissibile.
Pagina 3 7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
7.1 Deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs
n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione
Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede,
Pagina 4 all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata il 27 maggio 2022.
7.2 L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa
S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle
Pagina 5 ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del
2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le
"ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
"solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare
Pagina 6 la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
8.Venendo al caso di specie, il diniego del rilascio del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che le allegazioni del ricorrente non sarebbero assurte a circostanza tali da attestare un suo radicamento sul territorio nazionale di tipo famigliare e/o sociale nonostante lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa regolare.
Pagina 7 Il , costituendosi nel presente giudizio, si è limitato a Controparte_1 contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendolo infondato.
9.Il Tribunale ritiene, al contrario, che le allegazioni del ricorrente, supportate dai documenti prodotti, comprovino come lo stesso, presente sul territorio italiano da circa nove anni, si sia inserito nel tessuto sociale e lavorativo della provincia, in cui vive e dove stabilmente risiede, organizzando un sistema di vita e di relazioni rese possibili da una sempre più intensa attività lavorativa, che l'ha reso progressivamente indipendente e libero di autodeterminarsi.
Il ricorrente ha iniziato a lavorare sin dai primi momenti, perfezionando, da ultimo, un regolare contratto a tempo determinato che reca la scadenza del 31 marzo 2025 come facchino e addetto allo spostamento merci (cfr. contratto a tempo determinato). In virtù di tale rapporto, in particolare, lo stesso ha percepito una retribuzione pari a € 7.893,00 nel
2019, € 789,00 nel 2020, € 4.195,00 nel 2021, € 15.202,00 nel 2022, €
18.676,00 nel 2023 e € 17.633,00 nel periodo gennaio-ottobre del 2024
(cfr. estratto conto previdenziale). Tali redditi, incrementati nel corso del tempo, gli hanno consentito di raggiungere una propria autosufficienza economica e sono indici essi stessi dell'elevato grado di integrazione raggiunto.
Oltre a ciò, l'inserimento nel contesto italiano risulta dal fatto che il ricorrente abbia reperito una sistemazione abitativa autonoma essendo ospite presso un connazionale (cfr. comunicazione di ospitalità) nonché dalla partecipazione a vari corsi di formazione (cfr. attestato di frequenza all'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali 12 ore;
certificazione di fine corso carrelli).
Si deve, quindi, osservare come nel periodo trascorso sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i contatti avuti. È, infatti, nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare
Pagina 8 relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of
Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of
"private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare, dunque, con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in data 9 dicembre 2021, non possono esservi dubbi in ordine alla
Pagina 9 necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
13/3/2025.
La Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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