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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 10/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...]
Messina n. 46 rappresentati e difesi dall'avv. Stefano ChichiareLL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, Via G. Verrazzano n. 11
RICORRENTI contro
c.f. e P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentate pro tempore,
[...]
e, in proprio, quale socio iLLmitatamente responsabile, CP_1 [...]
(c.f. ), nata il [...] ad [...], ivi CP_1 C.F._3
domiciliata in Località Borgo Incile n. 23, con sede legale in 67068 CU SI
(AQ), Via Bafile n. 1
RESISTENTE ha emesso la seguente
1 SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 13/02/2025 dai creditori e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e del socio accomandatario;
Controparte_2 Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 13/02/2025; vista la documentazione richiesta ad integrazione in data 05/05/2025; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in CU SI (AQ), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che la resistente si è costituita nella presente procedura in data 20/03/2025 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti1, in quanto i crediti risultano: per , dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, Sez. Parte_1
Lavoro in data 25/02/2022, con cui il giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 132/2020, che ha ingiunto a
[...]
di pagare al ricorrente la somma di € 4.526,54, oltre gli Controparte_2
ulteriori interessi e le spese e competenze del procedimento monitorio;
per Parte_2
dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro in data
[...]
25/02/2022, con cui il giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 129/2020, che ha ingiunto a Controparte_2
di pagare al ricorrente la somma di € 2.769,46, oltre gli ulteriori interessi e le spese e competenze del procedimento monitorio;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società
2 debitrice, presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII, in quanto la sua impresa ha ad oggetto principalmente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni fresche e congelate, la lavorazione di dette carni e la produzione di insaccati (v. visura camerale in atti); ritenuto, inoltre, che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett.
d) CCII;
osservato, in particolare, che dalla documentazione depositata dal debitore, su cui incombe l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti per rientrare nella nozione di imprenditore minore, emerge che la società non possa considerarsi quale impresa minore;
considerato, invero, che il debitore deduce di essere imprenditore minore senza, tuttavia, fornire adeguata prova di tale circostanza, riportata in maniera generica e non documentata;
in primo luogo, il debitore ha dedotto che la società non è operativa dal CP_2
31/12/2015, anno nel quale ha prodotto redditi esigui;
tale circostanza – che, peraltro, non rileva ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in assenza della prescritta pubblicità sul Registro delle imprese – risulta contraddittoria rispetto a quanto emerge dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti, che hanno ottenuto un decreto ingiuntivo per il tfr dovuto per l'attività svolta alle dipendenze della società debitrice fino al 30/04/2016, data successiva alla cessazione dell'attività dichiarata dalla resistente;
inoltre, risulta depositata all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione dei redditi delle società di persone 2022, relativa all'anno 2021; in secondo luogo, il debitore non ha assolto l'onere prescritto dall'art. 41 co. 4 CCII, in quanto ha depositato unicamente la documentazione contabile relativa all'anno 2015, di cui non svolge alcuna analisi critica, ritenendo che dalla stessa risulti la produzione di redditi esigui;
in realtà, da tale documentazione emerge quantomeno il superamento di due dei parametri previsti dalla legge, sufficiente ad escludere la qualità di impresa minore in capo al resistente;
in particolare:
3 - i ricavi appaiono superiori ad € 200.000,00, in quanto dai partitari risulta l'emissione di fatture per circa € 170.000,00 e le schede contabili indicano l'IVA relativa alle vendite e ai corrispettivi per un totale di oltre € 115.000,00, oltre a circa € 463.000,00 per “vendita merci corr.vi cappelle”, oltre € 315.000,00 per “vendita merci corr.vi pescina”;
- rispetto all'attivo, invece, risultano oltre € 229.000,00 di crediti verso soci e circa €
415.000,00 di “credito v/PAL sas”;
- la posizione debitoria appare rilevante, considerato che, solo dalle risultanze acquisite dall'ufficio, emergono debiti per circa € 420.000,00, considerati i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società debitrice e i creditori erariali. Rispetto a questi ultimi, in particolare, sono emerse dall'istruttoria pendenze nei confronti dell' attualmente affidate all'Agente della Riscossione, per oltre € 188.000,00, Pt_3 come da certificazione dell' e nei confronti di Agenzia Entrate per oltre € Pt_3
180.000,00; ritenuto sussistere il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti e altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII;
inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero di crediti,
i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno
4 all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità di crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto:
- dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, soprattutto considerati i debiti nei confronti dei creditori pubblici, quali e Agenzia delle Entrate, nonché Pt_3
l'ulteriore debitoria che emerge da altri tre decreti ingiuntivi emessi in favore di BA
s.p.a. (per oltre € 32.000,00), F.LL MA NE s.r.l. (per oltre € 11.000,00) e D'AG
TO (per € 5.200 circa);
- dall'inadempimento di obbligazioni riferite a soggetti che hanno prestato attività lavorativa per la società, anche per importi non particolarmente rilevanti;
- dal pignoramento negativo effettuato nel mese di gennaio 2023 presso l'indirizzo della sede legale indicato nei pubblici registri, nella quale il debitore è risultato irreperibile, come emerge dal verbale in atti:
- dall'infruttuosità del pignoramento effettuato in data 8 novembre 2023 nei confronti del socio accomandatario , nel cui verbale si legge: Controparte_1
5 rilevato, inoltre, che il debitore non ha contestato la sussistenza di uno stato di insolvenza, essendosi limitato ad affermare di essere imprenditore minore e deducendo il mancato superamento della soglia prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale dall'art. 49 co. 5 CCII;
inoltre, non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi;
ritenuto, pertanto, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge chiaramente lo stato di insolvenza della società debitrice;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice, così come sopra ricostruita, risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad
€ 30.000,00; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di faLLmento, si deve avere riguardo al complesso
6 dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefaLLmentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di faLLmento4 (ora liquidazione giudiziale); ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci iLLmitatamente responsabili ai sensi dell'art. 256 CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f. e P. Iva ) e del socio Controparte_1 P.IVA_1
accomandatario (c.f. ), nata il [...] ad Controparte_1 C.F._3
Avezzano (AQ), ivi res.te in Località Borgo Incile n. 23 nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura. nomina la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
7 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 22 ottobre 2025 ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
8 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della faLLta;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di faLLmento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il faLLmento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 10/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...]
Messina n. 46 rappresentati e difesi dall'avv. Stefano ChichiareLL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, Via G. Verrazzano n. 11
RICORRENTI contro
c.f. e P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentate pro tempore,
[...]
e, in proprio, quale socio iLLmitatamente responsabile, CP_1 [...]
(c.f. ), nata il [...] ad [...], ivi CP_1 C.F._3
domiciliata in Località Borgo Incile n. 23, con sede legale in 67068 CU SI
(AQ), Via Bafile n. 1
RESISTENTE ha emesso la seguente
1 SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 13/02/2025 dai creditori e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e del socio accomandatario;
Controparte_2 Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 13/02/2025; vista la documentazione richiesta ad integrazione in data 05/05/2025; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in CU SI (AQ), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che la resistente si è costituita nella presente procedura in data 20/03/2025 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti1, in quanto i crediti risultano: per , dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, Sez. Parte_1
Lavoro in data 25/02/2022, con cui il giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 132/2020, che ha ingiunto a
[...]
di pagare al ricorrente la somma di € 4.526,54, oltre gli Controparte_2
ulteriori interessi e le spese e competenze del procedimento monitorio;
per Parte_2
dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro in data
[...]
25/02/2022, con cui il giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 129/2020, che ha ingiunto a Controparte_2
di pagare al ricorrente la somma di € 2.769,46, oltre gli ulteriori interessi e le spese e competenze del procedimento monitorio;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società
2 debitrice, presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII, in quanto la sua impresa ha ad oggetto principalmente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni fresche e congelate, la lavorazione di dette carni e la produzione di insaccati (v. visura camerale in atti); ritenuto, inoltre, che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett.
d) CCII;
osservato, in particolare, che dalla documentazione depositata dal debitore, su cui incombe l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti per rientrare nella nozione di imprenditore minore, emerge che la società non possa considerarsi quale impresa minore;
considerato, invero, che il debitore deduce di essere imprenditore minore senza, tuttavia, fornire adeguata prova di tale circostanza, riportata in maniera generica e non documentata;
in primo luogo, il debitore ha dedotto che la società non è operativa dal CP_2
31/12/2015, anno nel quale ha prodotto redditi esigui;
tale circostanza – che, peraltro, non rileva ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in assenza della prescritta pubblicità sul Registro delle imprese – risulta contraddittoria rispetto a quanto emerge dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti, che hanno ottenuto un decreto ingiuntivo per il tfr dovuto per l'attività svolta alle dipendenze della società debitrice fino al 30/04/2016, data successiva alla cessazione dell'attività dichiarata dalla resistente;
inoltre, risulta depositata all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione dei redditi delle società di persone 2022, relativa all'anno 2021; in secondo luogo, il debitore non ha assolto l'onere prescritto dall'art. 41 co. 4 CCII, in quanto ha depositato unicamente la documentazione contabile relativa all'anno 2015, di cui non svolge alcuna analisi critica, ritenendo che dalla stessa risulti la produzione di redditi esigui;
in realtà, da tale documentazione emerge quantomeno il superamento di due dei parametri previsti dalla legge, sufficiente ad escludere la qualità di impresa minore in capo al resistente;
in particolare:
3 - i ricavi appaiono superiori ad € 200.000,00, in quanto dai partitari risulta l'emissione di fatture per circa € 170.000,00 e le schede contabili indicano l'IVA relativa alle vendite e ai corrispettivi per un totale di oltre € 115.000,00, oltre a circa € 463.000,00 per “vendita merci corr.vi cappelle”, oltre € 315.000,00 per “vendita merci corr.vi pescina”;
- rispetto all'attivo, invece, risultano oltre € 229.000,00 di crediti verso soci e circa €
415.000,00 di “credito v/PAL sas”;
- la posizione debitoria appare rilevante, considerato che, solo dalle risultanze acquisite dall'ufficio, emergono debiti per circa € 420.000,00, considerati i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società debitrice e i creditori erariali. Rispetto a questi ultimi, in particolare, sono emerse dall'istruttoria pendenze nei confronti dell' attualmente affidate all'Agente della Riscossione, per oltre € 188.000,00, Pt_3 come da certificazione dell' e nei confronti di Agenzia Entrate per oltre € Pt_3
180.000,00; ritenuto sussistere il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti e altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII;
inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero di crediti,
i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno
4 all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità di crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto:
- dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, soprattutto considerati i debiti nei confronti dei creditori pubblici, quali e Agenzia delle Entrate, nonché Pt_3
l'ulteriore debitoria che emerge da altri tre decreti ingiuntivi emessi in favore di BA
s.p.a. (per oltre € 32.000,00), F.LL MA NE s.r.l. (per oltre € 11.000,00) e D'AG
TO (per € 5.200 circa);
- dall'inadempimento di obbligazioni riferite a soggetti che hanno prestato attività lavorativa per la società, anche per importi non particolarmente rilevanti;
- dal pignoramento negativo effettuato nel mese di gennaio 2023 presso l'indirizzo della sede legale indicato nei pubblici registri, nella quale il debitore è risultato irreperibile, come emerge dal verbale in atti:
- dall'infruttuosità del pignoramento effettuato in data 8 novembre 2023 nei confronti del socio accomandatario , nel cui verbale si legge: Controparte_1
5 rilevato, inoltre, che il debitore non ha contestato la sussistenza di uno stato di insolvenza, essendosi limitato ad affermare di essere imprenditore minore e deducendo il mancato superamento della soglia prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale dall'art. 49 co. 5 CCII;
inoltre, non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi;
ritenuto, pertanto, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge chiaramente lo stato di insolvenza della società debitrice;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice, così come sopra ricostruita, risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad
€ 30.000,00; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di faLLmento, si deve avere riguardo al complesso
6 dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefaLLmentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di faLLmento4 (ora liquidazione giudiziale); ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci iLLmitatamente responsabili ai sensi dell'art. 256 CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(c.f. e P. Iva ) e del socio Controparte_1 P.IVA_1
accomandatario (c.f. ), nata il [...] ad Controparte_1 C.F._3
Avezzano (AQ), ivi res.te in Località Borgo Incile n. 23 nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura. nomina la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
7 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 22 ottobre 2025 ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
8 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della faLLta;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di faLLmento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il faLLmento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.