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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/11/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1007/2017 promossa
DA
(C.F: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con gli Avv.ti Gabriella Fiasca e Chiara Di Benedetto ed ettivamente C.F._2
domiciliati in Avezzano Via Aquila, 6 presso lo studio dell'avv. Gabriella Fiasca che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Chiara Di benedetto
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. con gli Avv.ti Fernando Romano e Elena CP_1 C.F._3
Niscola ed elettivamente domiciliato in Civitella Roveto (AQ) Via Madonna delle Grazie,20 presso lo studio degli stessi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel procedimento di reclamo conferita per ogni stato e grado e qualsiasi giudizio connesso e collegato confermata con procura a margine dell'atto di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: azione di reintegrazione e manutenzione del possesso.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con ricorso promosso ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'immediata Parte_2 reintegrazione nel possesso del passaggio pedonale per l'accesso al proprio fondo, di cui al foglio 25, part.lle 57e 97. In subordine, ordinare a di non turbare il legittimo CP_1 possesso esercitato dagli istanti sul ridetto passaggio pedonale, con espresso divieto dal continuare nella sua arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso del passaggio pedonale, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in particolare con riferimento all'impossibilità di effettuare i lavori necessari all'uliveto e al vigneto e di conseguenza al mancato raccolto, al danneggiamento dei pali in cemento che delimitano la proprietà del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, spese generali imponibili CPA ed Iva come per legge.
3) Si costituiva in giudizio contestando le domande proposte dai ricorrenti CP_1 chiedendone il rigetto.
4) Con ordinanza del 06/10/2017, il G.I. dell'epoca, dott.ssa , cosi Persona_1 disponeva:
1) in accoglimento del ricorso, ordina al resistente di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sul sentiero di cui si tratta fino all'accesso ai terreni di loro proprietà mediante la rimozione del materiale ivi depositato e della recinzione realizzata;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.761,00 di cui €1.685,00 per compenso ed € 76,00 per spese, oltre
IVA ,CPA e spese generali”.
5) Avverso detto provvedimento proponeva reclamo ex art. 669 terdecies CP_1
c.p.c. (R.G. n. 1546/2017), conclusosi con ordinanza di rigetto del 24/1/2018.
6) Stante l'inerzia del signor nell'ottemperare ai provvedimenti su indicati, i CP_1 signori e promuovevano l'ulteriore giudizio Parte_1 Parte_2
(R.G.E. n. 571/2018), volto all'attuazione coatta del provvedimento cautelare.
7) Su istanza del resistente si procedeva con la prosecuzione del giudizio di merito.
Chiedeva in particolare il previo espletamento di apposita CTU tecnica, CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, rigettare il ricorso possessorio perché inammissibile ed improcedibile anche per intervenuta decadenza e comunque infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione di legge. Vittoria di spese ed onorari della fase sommaria, del procedimento di reclamo e del giudizio di merito”.
8) Si costituivano regolarmente in giudizio e Parte_1 Parte_2 sostanzialmente contestando le doglianze del chiedendone il rigetto. CP_1
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni - reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni - e precisamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente ed in diritto rigettare
l'avversa eccezione di decadenza dal termine annuale ex art 1168 c.c., siccome inammissibile perché irrituale e tardiva, oltre che infondata nel merito;
rigettare l'avverso ricorso promosso ex art. 703, 2° comma cpc siccome infondato in fatto ed in diritto;
confermare
l'ordinanza n. cron. 5647/2017 del 6/10/ 2017 e per l'effetto ordinare a di CP_1 reintegrare i sigg.ri e nel pieno e pacifico Parte_1 Parte_2 possesso della servitù di passaggio esercitata per l'accesso al proprio fondo in località “Ara
Pietramicca”, oggi “Fonte del Prete”, nel comune di San Vincenzo Valle Roveto, in catasto
Foglio 25 , Particelle n. 57 e 97; condannare al ripristino dello stato dei luoghi CP_1 mediante la rimozione del materiale ivi depositato, la recinzione ivi realizzata nonché ogni ulteriore ostacolo;
condannare al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i CP_1 danni subìti, che si quantificano in € 1.000,00 o nella diversa maggiore e /o minore misura che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, del presente giudizio e della fase sommaria”.
9) Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla parti e l'assunzione delle prove orali.
10) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
11) Tanto premesso in estrema sintesi, segnatamente si osserva.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
12) In primo luogo ritiene questo giudice di dover delibare sull'eccezione di decadenza dedotta dal CP_1
In tema si rileva il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto e pertanto, esso non è rilevabile d'ufficio.
Ordunque, detta eccezione risulta essere stata tardivamente proposta dal CP_1 perché dedotta per la prima volta solamente in sede di reclamo e non anche alla prima difesa utile. Sicché la stessa non può trovare accoglimento e quindi deve essere rigettata.
13) Ciò premesso, nel merito, si osserva che su chi agisce in rivendicazione, grava l'onere di provare la sussistenza - cd probatio diabolica - del proprio diritto reale sul bene.
Viceversa, sul convenuto nel giudizio di rivendicazione, non grava l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
14) Orbene, nel caso in esame, il sostanzialmente contesta la totale mancanza del CP_1 passaggio di cui alla servitù esercitata dai ricorrenti per accedere alla propria proprietà e non la qualità degli attori di comproprietari di detto fondo.
Pertanto la prova in ordine a tale titolarità deve dirsi raggiunta.
15) Parimenti deve dirsi raggiunta la prova circa l'esistenza della dedotta servitù così come la presenza del passaggio.
Nel caso in esame i vari testi escussi hanno per certo rappresentato che i signori
[...]
e transitano da oltre 40 anni sul passaggio per cui Parte_1 Parte_2
è causa per giungere al terreno di loro proprietà, così come hanno per certo rappresentato l'esistenza di opere visibili e permanenti indicative di un transito. Onere probatorio, per altro confermato anche dalla documentazione versata in atti dai ripetuti signori e Pt_1
d in particolare dalle fotografie e dalla planimetria. Parte_2
Sul punto giova rammentare come “la presenza di opere visibili e permanenti indicative di un transito, configura requisito ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione
o per destinazione del padre di famiglia” (cfr. ex multis, Cass. Civ., 18/02/1989, n. 958).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Più specificamente con riguardo alla fattispecie in esame “ai fini dell'acquisto di una servitù per usucapione, il requisito dell'apparenza ( art. 1061 c.c. ) postula, nel caso di opera formatasi naturalmente e gradualmente, come un sentiero per effetto del diuturno calpestio, che essa sin dall'inizio del ventennio abbia acquistato le caratteristiche di visibilità, permanenza e specifica destinazione”(cfr. Cass. civ. Sez. II, 08-05-1996, n. 4265).
Oltretutto “ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'art. 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (cfr.
Cass. Civ., 27/05/2009, n. 12362).
16) Dalle emergenze istruttorie, inoltre, non è emersa l'eventuale inesistenza e/o impedimento dell'esercizio del passaggio pedonale in capo ai ripetuti signori Parte_1
e .
[...] Parte_2
17) In definitiva, il compendio probatorio acquisito in giudizio, consente di ritenere sussistenti i soli requisiti sottesi e richiesti dagli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. a conforto della domanda di rivendicazione proposta da e . Parte_1 Parte_2
18) Non deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
e , perché rimasta del tutto sfornita di prova. Parte_1 Parte_2
19) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del signor CP_1
come da dispositivo, facendo riferimento al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. con applicazione
[...] dei parametri medi fissati nello scaglione di appartenenza della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di decadenza ex art 1168 c.c. proposta dal signor;
CP_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
- rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- conferma l'ordinanza del 06/10/2017 della dott.ssa e per l'effetto Persona_1 ordina a di reintegrare e nel CP_1 Parte_1 Parte_2 pieno e pacifico possesso della servitù di passaggio esercitata per l'accesso al fondo di loro proprietà, censito in catasto del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, al foglio 25, particelle 57 e 97;
- condanna a cessare le turbative del passaggio su tale bene ed altresì al CP_1 ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della recinzione ivi realizzata e di ogni ulteriore ostacolo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1 [...]
; Parte_2
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
e , che liquida in complessivi €.5077,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avezzano il 19/11/2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1007/2017 promossa
DA
(C.F: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con gli Avv.ti Gabriella Fiasca e Chiara Di Benedetto ed ettivamente C.F._2
domiciliati in Avezzano Via Aquila, 6 presso lo studio dell'avv. Gabriella Fiasca che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Chiara Di benedetto
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. con gli Avv.ti Fernando Romano e Elena CP_1 C.F._3
Niscola ed elettivamente domiciliato in Civitella Roveto (AQ) Via Madonna delle Grazie,20 presso lo studio degli stessi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel procedimento di reclamo conferita per ogni stato e grado e qualsiasi giudizio connesso e collegato confermata con procura a margine dell'atto di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: azione di reintegrazione e manutenzione del possesso.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con ricorso promosso ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'immediata Parte_2 reintegrazione nel possesso del passaggio pedonale per l'accesso al proprio fondo, di cui al foglio 25, part.lle 57e 97. In subordine, ordinare a di non turbare il legittimo CP_1 possesso esercitato dagli istanti sul ridetto passaggio pedonale, con espresso divieto dal continuare nella sua arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso del passaggio pedonale, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in particolare con riferimento all'impossibilità di effettuare i lavori necessari all'uliveto e al vigneto e di conseguenza al mancato raccolto, al danneggiamento dei pali in cemento che delimitano la proprietà del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, spese generali imponibili CPA ed Iva come per legge.
3) Si costituiva in giudizio contestando le domande proposte dai ricorrenti CP_1 chiedendone il rigetto.
4) Con ordinanza del 06/10/2017, il G.I. dell'epoca, dott.ssa , cosi Persona_1 disponeva:
1) in accoglimento del ricorso, ordina al resistente di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sul sentiero di cui si tratta fino all'accesso ai terreni di loro proprietà mediante la rimozione del materiale ivi depositato e della recinzione realizzata;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.761,00 di cui €1.685,00 per compenso ed € 76,00 per spese, oltre
IVA ,CPA e spese generali”.
5) Avverso detto provvedimento proponeva reclamo ex art. 669 terdecies CP_1
c.p.c. (R.G. n. 1546/2017), conclusosi con ordinanza di rigetto del 24/1/2018.
6) Stante l'inerzia del signor nell'ottemperare ai provvedimenti su indicati, i CP_1 signori e promuovevano l'ulteriore giudizio Parte_1 Parte_2
(R.G.E. n. 571/2018), volto all'attuazione coatta del provvedimento cautelare.
7) Su istanza del resistente si procedeva con la prosecuzione del giudizio di merito.
Chiedeva in particolare il previo espletamento di apposita CTU tecnica, CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, rigettare il ricorso possessorio perché inammissibile ed improcedibile anche per intervenuta decadenza e comunque infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente statuizione di legge. Vittoria di spese ed onorari della fase sommaria, del procedimento di reclamo e del giudizio di merito”.
8) Si costituivano regolarmente in giudizio e Parte_1 Parte_2 sostanzialmente contestando le doglianze del chiedendone il rigetto. CP_1
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni - reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni - e precisamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente ed in diritto rigettare
l'avversa eccezione di decadenza dal termine annuale ex art 1168 c.c., siccome inammissibile perché irrituale e tardiva, oltre che infondata nel merito;
rigettare l'avverso ricorso promosso ex art. 703, 2° comma cpc siccome infondato in fatto ed in diritto;
confermare
l'ordinanza n. cron. 5647/2017 del 6/10/ 2017 e per l'effetto ordinare a di CP_1 reintegrare i sigg.ri e nel pieno e pacifico Parte_1 Parte_2 possesso della servitù di passaggio esercitata per l'accesso al proprio fondo in località “Ara
Pietramicca”, oggi “Fonte del Prete”, nel comune di San Vincenzo Valle Roveto, in catasto
Foglio 25 , Particelle n. 57 e 97; condannare al ripristino dello stato dei luoghi CP_1 mediante la rimozione del materiale ivi depositato, la recinzione ivi realizzata nonché ogni ulteriore ostacolo;
condannare al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i CP_1 danni subìti, che si quantificano in € 1.000,00 o nella diversa maggiore e /o minore misura che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, del presente giudizio e della fase sommaria”.
9) Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalla parti e l'assunzione delle prove orali.
10) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
11) Tanto premesso in estrema sintesi, segnatamente si osserva.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
12) In primo luogo ritiene questo giudice di dover delibare sull'eccezione di decadenza dedotta dal CP_1
In tema si rileva il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto e pertanto, esso non è rilevabile d'ufficio.
Ordunque, detta eccezione risulta essere stata tardivamente proposta dal CP_1 perché dedotta per la prima volta solamente in sede di reclamo e non anche alla prima difesa utile. Sicché la stessa non può trovare accoglimento e quindi deve essere rigettata.
13) Ciò premesso, nel merito, si osserva che su chi agisce in rivendicazione, grava l'onere di provare la sussistenza - cd probatio diabolica - del proprio diritto reale sul bene.
Viceversa, sul convenuto nel giudizio di rivendicazione, non grava l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
14) Orbene, nel caso in esame, il sostanzialmente contesta la totale mancanza del CP_1 passaggio di cui alla servitù esercitata dai ricorrenti per accedere alla propria proprietà e non la qualità degli attori di comproprietari di detto fondo.
Pertanto la prova in ordine a tale titolarità deve dirsi raggiunta.
15) Parimenti deve dirsi raggiunta la prova circa l'esistenza della dedotta servitù così come la presenza del passaggio.
Nel caso in esame i vari testi escussi hanno per certo rappresentato che i signori
[...]
e transitano da oltre 40 anni sul passaggio per cui Parte_1 Parte_2
è causa per giungere al terreno di loro proprietà, così come hanno per certo rappresentato l'esistenza di opere visibili e permanenti indicative di un transito. Onere probatorio, per altro confermato anche dalla documentazione versata in atti dai ripetuti signori e Pt_1
d in particolare dalle fotografie e dalla planimetria. Parte_2
Sul punto giova rammentare come “la presenza di opere visibili e permanenti indicative di un transito, configura requisito ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione
o per destinazione del padre di famiglia” (cfr. ex multis, Cass. Civ., 18/02/1989, n. 958).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Più specificamente con riguardo alla fattispecie in esame “ai fini dell'acquisto di una servitù per usucapione, il requisito dell'apparenza ( art. 1061 c.c. ) postula, nel caso di opera formatasi naturalmente e gradualmente, come un sentiero per effetto del diuturno calpestio, che essa sin dall'inizio del ventennio abbia acquistato le caratteristiche di visibilità, permanenza e specifica destinazione”(cfr. Cass. civ. Sez. II, 08-05-1996, n. 4265).
Oltretutto “ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'art. 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (cfr.
Cass. Civ., 27/05/2009, n. 12362).
16) Dalle emergenze istruttorie, inoltre, non è emersa l'eventuale inesistenza e/o impedimento dell'esercizio del passaggio pedonale in capo ai ripetuti signori Parte_1
e .
[...] Parte_2
17) In definitiva, il compendio probatorio acquisito in giudizio, consente di ritenere sussistenti i soli requisiti sottesi e richiesti dagli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. a conforto della domanda di rivendicazione proposta da e . Parte_1 Parte_2
18) Non deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
e , perché rimasta del tutto sfornita di prova. Parte_1 Parte_2
19) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del signor CP_1
come da dispositivo, facendo riferimento al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. con applicazione
[...] dei parametri medi fissati nello scaglione di appartenenza della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di decadenza ex art 1168 c.c. proposta dal signor;
CP_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
- rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- conferma l'ordinanza del 06/10/2017 della dott.ssa e per l'effetto Persona_1 ordina a di reintegrare e nel CP_1 Parte_1 Parte_2 pieno e pacifico possesso della servitù di passaggio esercitata per l'accesso al fondo di loro proprietà, censito in catasto del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, al foglio 25, particelle 57 e 97;
- condanna a cessare le turbative del passaggio su tale bene ed altresì al CP_1 ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della recinzione ivi realizzata e di ogni ulteriore ostacolo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1 [...]
; Parte_2
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
e , che liquida in complessivi €.5077,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avezzano il 19/11/2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6