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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8672/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n.202, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Antonio Spina, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina P.IVA_1
Marinelli, d'intesa con gli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in Catania piazza della
Repubblica n.26, giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.09.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1482/2024
r.g., assumendo, in breve, che le patologie di cui è afflitto non sono state adeguatamente valutate dal CTU in quanto, come ha osservato il proprio CTP anche tenuto conto dei risultati dei TEST psico-diagnostici eseguiti (TEST MMSE – ADL e IADL) nonché alla luce della terapia psicofarmacologica continuativa praticata, lo stesso “presentava irrequietezza psicomotoria, atteggiamento fatuo con evidente ecolalia assenza di coscienza di malattia e continuo riferimento alla figura della moglie presente durante la CTU, … (per cui) pur essendo in grado di deambulare autonomamente non … (è) però in grado di poter provvedere in autonomia alle proprie necessità quotidiane o a gestire l'assunzione dei farmaci né tantomeno ad uscire da solo poiché a causa delle sue lacune mnesiche le ultime volte in cui è uscito senza un accompagnatore è stato riaccompagnato a casa da un vicino perché aveva perso
l'orientamento”.
Conseguentemente, il ricorrente si è soffermato nell'esame della certificazione rilasciata il
26.10.2023 dall'Ambulatorio di Neurologia con Stroke del Garibaldi di Catania, delle Cont prescrizioni del piano terapeutico rilasciato dall' di Catania e della natura della rivastigmina assunta dallo stesso, chiedendo, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di
“… dichiarare che … è portatore di infermità tali da determinare una totale e permanente inabilità lavorativa 100%, nonché tali da determinare l'impossibilità dello stesso di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. … dichiarare, conseguentemente, il
(suo) diritto … a percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge n°
18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (21/02/2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata;
… dichiarare, inoltre, che … è portatore di infermità tali da avere diritto al riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge n. 104/92”. CP_ In data 5.01.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato nonché l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi,
Pagina 2 all'udienza del 16.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
____________________________
Il ricorrente ha promosso il presente giudizio lamentando il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto portatore di handicap grave.
Sul piano processuale, innanzi tutto, come già rilevato con provvedimento del 16.01.2025 nulla osta all'ammissibilità del ricorso, essendo stato depositato l'atto introduttivo della presente fase in data 18.09.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 19.08.2024, avuto riguardo al disposto dell'art. 155 c.p.c. a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
18.07.2024.
Nel merito, va premesso che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e
Pagina 3 non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Ciò posto, nel verificare la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della prestazione in parola, il CTU nominato in questa sede, dopo aver proceduto ad un attento e scrupoloso esame della documentazione medica prodotta in atti –ivi compresa quella su cui si fondano le contestazioni mosse in ricorso- e alla raccolta dei dati anamnestici di ha Pt_1 sottoposto quest'ultimo ad un accurato esame obiettivo, sottolineando, tra l'altro, che il periziato è in grado di eseguire in autonomia i passaggi posturali e, altresì, dotato di “Masse muscolari normotoniche e normotrofiche per sesso ed età”, “rachide in asse”, constatando poi che sono “ostacolati di circa 1/3 i movimenti di rotazione del capo e di flessione/torsione del busto per accusato dolore, spinalgie pressorie in sede lombare”, mentre è “Nella norma per
l'età l'escursione di grandi e piccole articolazioni”.
Con riferimento al sistema neuro –psichico, in sede peritale è rimasto appurato che il ricorrente è “vigile, ben orientato nello spazio e solo parzialmente nel tempo, tranquillo e collaborante. Facies composita. Eloquio abbastanza fluente con tendenza alla confabulazione, con qualche lacuna mnesica. Nella norma il tono dell'umore. Mantiene in autonomia la stazione eretta, Romberg negativo. Deambulazione autonoma completa e corretta” ed inoltre è capace di “ascolta(re) senza apparente difficoltà la normale voce di conversazione, non indossa lenti correttive”.
Alla luce dei superiori rilievi e di quanto ulteriormente chiarito nell'elaborato peritale al quale per brevità si rinvia, in rapporto all'ulteriore materiale istruttorio complessivamente acquisito in atti, l'ausiliario dell'Ufficio ha diagnosticato che il periziato è affetto da
“Involuzione cerebrale con severo deterioramento delle funzioni cognitive. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”.
Tale patologie, ha osservato il CTU, sono “… in grado di determinare un cospicuo grado livello di invalidità e, trattandosi di soggetto che ha già raggiunto e superato l'età di 65 anni, il grado percentuale complessivo è non più valutabile in relazione alle ripercussioni sull'attività lavorativa (art. 6 del D.lgs. 509/88), cioè in base ai parametri indicati nelle tabelle del noto
DM 5/2/92, ma deve bensì essere riferito alle 'difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età'. Ebbene, … il grave quadro patologico che affligge il ricorrente, comprovato e debitamente documentato, determina indubbiamente severe e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie di un soggetto di corrispondente età e rende il periziato invalido con la percentuale massima del 100% (a titolo puramente indicativo, si
Pagina 4 rappresenta che il codice 1003 del DM del '92, , corrispondente a “demenza grave” e che potrebbe essere ascritto al caso de quo, prevede proprio una percentuale fissa del 100%)…
Data la natura della patologia mentale in questione, verificata la documentazione prodotta
(anche referti di indagini strumentali), la decorrenza di tale stato invalidante può essere posta già alla data della domanda amministrativa …
…L'attenta disamina del caso de quo mette in luce una accettabile autonomia motoria e deambulatoria del ricorrente, con un severo decadimento cognitivo che però, alla valutazione multidimensionale delle ADL e IADL (cfr. i vari esami neuropsicologici. ultimo esibito del
13/02/2025) non evidenzia l'impossibilità di attendere alle funzioni giornaliere del periziato né alla necessità di assistenza e supervisione di tipo continuativo da parte di terzi. In altri termini, il pur grave declino cognitivo e le lacune mnesiche conclamate non impediscono le capacità del sig. ad autogestirsi e a provvedere alle basilari incombenze nell'ambito Parte_1 della sua vita quotidiana”.
Le risultanze che precedono, peraltro, sono in linea con quanto già evidenziato dal CTU nominato nella fase sommaria, avendo assodato che soffre di “decadimento cognitivo in Pt_1 cerebrovasculopatico cronico ( cod. 1003), cardiopatia ipertensiva( cod. 6441)”, ma tale
“manifestazione patologica allo stato attuale appare obiettivamente aderente a quanto esplicitato nel verbale della CIC di nella seduta del Dicembre 2021 evidenziandosi la Per_1
condizione di demenza senile di grado medio con parziale disorientamento temporale nel contesto di lacune mnesiche che , tuttavia,non escludono la autonomia della igiene personale
e/o la alimentazione. La capacità statica e dinamica ,altresì, non appare compromessa nella sua autonomia”.
Parimenti, le emergenze istruttorie in atti non valgono a comprovare la condizione di dipendenza del ricorrente nello svolgimento delle attività basilari della vita quotidiana sì da poter riconoscere lo status di soggetto portatore di handicap di cui al comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, posto che entrambe le relazioni peritali dell'ufficio danno atto che le minorazioni di cui soffre la ricorrente non hanno assunto risvolti socio-funzionali di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte delle puntuali e concordi risultanze medico legali emerse all'esito dell'accertamento peritale condotto dall'ufficio, in difetto di obiettivi dati clinici di divergenza, le censure mosse alla relazione di consulenza redatta tanto nella fase sommaria quanto in questa sede si risolvono in un personale apprezzamento delle infermità della ricorrente prive di pregio probatorio, proprio perché non supportate da evidenze diagnostiche per cui di fatto si risolvono
Pagina 5 in una forma di mero dissenso diagnostico insufficiente di per sé a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale.
Pertanto, facendo proprie le emergenze delle richiamate CTU, va affermato che il ricorrente
è affetto da un grado di invalidità in misura pari al 100%, senza necessità di assistenza continua essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana nonché è portatore di handicap non grave a norma del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992.
Pertanto, le pretese di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali della fase sommaria e dell'opposizione sono irripetibili stante che la ricorrente ha versato in atti dichiarazione di esonero dal pagamento di esse rilevante a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; per le medesime ragioni, i costi di CTU vanno posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA nei confronti di la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità civile nella misura del 100% a far data dalla domanda amministrativa del
21.02.2023
ACCERTA altresì che è portatore di handicap in situazione di non gravità Parte_1
ex art. 3 comma 1 l. n.104/1992 a far data dalla domanda amministrativa del 21.02.2023
RIGETTA le domande di cui al ricorso
PONE definitivamente gli esborsi delle CTU di entrambe le fasi di giudizio a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Così deciso in Catania il 17.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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