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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. Addì _____________
CP_ ________________ Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
______________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario MA UA, nella causa iscritta al N. 4020/2025 R.G.L. Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIALLOMBARDO
Parte_1
RA ed elettivamente domiciliato in Ficarazzi, Corso Umberto I n.381.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_2
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 14.3.2025 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott.
riconobbe l'handicap grave, ma non anche l'indennità di accompagnamento (cfr. produzione Per_2 ricorrente) convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti CP_2 dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e per riconfermare lo status di soggetto portatore di handicap ex art. 3 co. 3 L. N. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_3 rigetto e non contestando il riconoscimento dell'handicap grave, avvenuto in fase di ATP.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per tali infermità la perizianda è da ritenere portatore di Handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 e invalida civile al 100% (dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa) senza diritto all'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.6.2023), ma non anche di quelli previsti per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_2 distrazione in favore dell'avv. Giallombardo Francesco, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_2 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(13.6.2023), ma non anche di quelli previsti per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_2 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Giallombardo Francesco.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_2
Così deciso in Palermo il 02/12/2025
IL GIUDICE O.
MA UA
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. Addì _____________
CP_ ________________ Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
______________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario MA UA, nella causa iscritta al N. 4020/2025 R.G.L. Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIALLOMBARDO
Parte_1
RA ed elettivamente domiciliato in Ficarazzi, Corso Umberto I n.381.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_2
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 14.3.2025 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott.
riconobbe l'handicap grave, ma non anche l'indennità di accompagnamento (cfr. produzione Per_2 ricorrente) convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti CP_2 dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e per riconfermare lo status di soggetto portatore di handicap ex art. 3 co. 3 L. N. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_3 rigetto e non contestando il riconoscimento dell'handicap grave, avvenuto in fase di ATP.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per tali infermità la perizianda è da ritenere portatore di Handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 e invalida civile al 100% (dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa) senza diritto all'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.6.2023), ma non anche di quelli previsti per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_2 distrazione in favore dell'avv. Giallombardo Francesco, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_2 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(13.6.2023), ma non anche di quelli previsti per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_2 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Giallombardo Francesco.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_2
Così deciso in Palermo il 02/12/2025
IL GIUDICE O.
MA UA