Sentenza breve 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 23/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B353C6DA05, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Fariselli e Mirca Tognacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Evelina Stefani e Martina Zini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
- della nota dell’8 aprile 2025, PAT/RFS171-08/04/2025-0286087, con la quale la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Appalti - Ufficio gare lavori pubblici, rendeva noto alla -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 25 della l.p. n. 23/1992, che aveva avviato un procedimento volto all’esclusione dalla partecipazione alla gara per l’affidamento della costruzione della nuova sede del liceo artistico “ F. PE ”, in Rovereto, via Macello, n. 4 (CUP: C75E21000050003; CIG: B353C6DA05), ritenendo sussistere, con riguardo alla garanzia provvisoria, i presupposti “ previsti dal paragrafo 4 del Bando integrale di gara (presentazione di una garanzia invalida/falsa e quindi non soccorribile) nonchè dall’art. 95, comma 1, lett. e), e dall’art. 98, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 ”;
- del provvedimento PAT/RFS171-28/05/2025-0418791, comunicato con nota del 30 maggio 2025, PAT/RFS171-30/05/2025-0428328, con il quale la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Appalti – Ufficio gare lavori pubblici, pur ritenendo insussistenti i presupposti per l’espulsione della -OMISSIS- ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett.b), del d.lgs. 36/2023, non essendovi elementi dai quali emerga la consapevolezza della ricorrente della falsità della fideiussione presentata, quale garanzia provvisoria, la escludeva dalla gara de qua “ per violazione di quanto previsto dal paragrafo 4 del bando di gara, essendo l’offerta priva di un elemento sostanziale che, in quanto tale, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, tenuto conto che, da quanto emerge anche dalle controdeduzioni fornite, è accertato che non sussistono le condizioni per attivare il soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis di gara che precisa come ‘è sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garant e’”;
nonché
di ogni altro atto precedente, coevo, successivo o comunque ad essi correlato, ivi compresi il verbale delle operazioni di gara – seconda seduta – del 29 maggio 2025, il provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente, se frattanto intervenuto, e, per quanto occorrer possa e per l’ipotesi che si ritenesse di interpretarlo in senso meramente oggettivo, così come riportato nel provvedimento espulsivo, id est “ a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine all’elemento soggettivo del concorrente; ossia alla consapevolezza o meno della falsità della garanzia provvisoria ”, del paragrafo 4 del bando di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 8 ottobre 2024, la Provincia Autonoma di Trento, Amministrazione resistente, pubblicava il bando integrale relativo alla gara per la costruzione della nuova sede del Liceo Artistico “ F. PE ” in via Macello n. 4 a Rovereto, per l’importo complessivo a base d’asta pari ad euro 17.485.943,32, al netto dell’IVA, fissando quale scadenza per la presentazione delle offerte la data del 3 dicembre 2024, poi prorogata al 10 dicembre 2024.
2. La -OMISSIS-. (d’ora in poi anche -OMISSIS-), odierna ricorrente, partecipava alla gara, presentando tramite la piattaforma Contracta , per quanto qui rileva, unitamente alla rimanente documentazione, anche la cauzione provvisoria richiesta dalla disciplina di gara mediante polizza fideiussoria identificata come segue: “ n. VIS 03.0010030 della VISENTA Försäkringsaktiebolag ”, avente come intestatario la Provincia Autonoma di Trento e contraente la -OMISSIS-
3. Con nota del 2 aprile 2025 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) segnalava alla Amministrazione intimata che la polizza fideiussoria sopraindicata risultava contraffatta.
4. Con comunicazione dell’8 aprile 2025 la Stazione appaltante avviava il procedimento di esclusione dalla procedura di gara nei confronti della ricorrente, ritenendo sussistenti “ i presupposti per l’esclusione previsti dal paragrafo 4 del Bando integrale di gara (presentazione di una garanzia invalida/falsa e quindi non soccorribile) nonché dall’art. 95, comma 1, lett. e) e dall’art. 98, comma 3, lett. b), del d. lgs 36/2023 ”. La -OMISSIS-, con nota del 14 aprile 2025, deduceva la propria buona fede, per essere stata vittima della truffa da parte di chi aveva emesso le polizze, come dimostrato dalla previa attivazione, con esito positivo, di tutte le verifiche prescritte dal bando di gara finalizzate al riscontro della veridicità e autenticità della cauzione provvisoria. Con successiva nota del 14 maggio 2025 la -OMISSIS- trasmetteva alla Provincia Autonoma di Trento una nuova fideiussione emessa da un diverso fideiussore riportante quale data di presentazione dell’offerta e decorrenza il 12 maggio 2025.
5. Con il provvedimento impugnato in principalità, recante data 28 maggio 2025, la Provincia Autonoma di Trento ha nondimeno escluso la ricorrente dalla gara di appalto, ritenendo insussistente la causa di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici, in origine contestata - non emergendo elementi circa la consapevolezza della -OMISSIS- della natura contraffatta della polizza - ma sussistente la causa di esclusione prevista dal paragrafo 4 del bando di gara ed particolare nella parte in cui dispone: “ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante ”.
6. Pertanto, la -OMISSIS- con il ricorso in esame impugna i provvedimenti in epigrafe indicati e segnatamente il provvedimento di esclusione dalla gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione della relativa esecuzione, per le seguenti ragioni.
La ricorrente nel primo motivo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione di legge; in particolare: violazione e falsa applicazione degli articoli 101, comma 1, lett. a), e 106, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché del paragrafo 4 del bando di gara; eccesso di potere; in particolare, difetto di presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere: perplessità della motivazione ”) deduce che non ricorre l’ipotesi prevista dal paragrafo 4 del bando secondo la quale “ è sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta ”, riproduttiva della disposizione recata dall’art. 101, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti, in quanto la garanzia provvisoria non sarebbe mancante “ la qual cosa implicherebbe l’assenza assoluta di un documento, ma siamo in presenza di un documento che si assume <contraffatto> ”. Pertanto, non ricorrendo l’ipotesi di mancanza della garanzia, l’invalidità o irregolarità della polizza sarebbe superabile attraverso il soccorso istruttorio sanante, che non postula un documento avente data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione ma rende possibile anche l’integrazione documentale in data successiva, come sancito dalla giurisprudenza (con specifico richiamo a T.A.R. Veneto, sent. 20.05.2025, n. 769 e a T.A.R. Campania, Napoli, 7.01.2025, n. 109) che differenzia la mancanza della garanzia dalla irregolarità e invalidità, queste ultime pienamente soccorribili.
Nemmeno ricorre, in tesi, la seconda previsione della lex specialis , secondo la quale “ Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia .. ”, da intendersi quale soggetto non ricompreso tra quello elencati dall’art. 106, comma 3, del Codice, in quanto il soggetto formalmente emittente la polizza in questione era inserito nell’albo IVASS.
Non vi sarebbe neppure “ l’assenza di poteri del soggetto qualificatosi quale rappresentante ..... posto che qui non sono in gioco i poteri della persona che ha sottoscritto la polizza, ma si asserisce che quest’ultima sarebbe contraffatta”.
Nessuna di queste ipotesi sarebbero attinenti al caso di specie e non si comprenderebbe a quale delle fattispecie evocate faccia riferimento il provvedimento espulsivo della stazione appaltante, tutte manifestamente estranee al caso contestato, per il quale dovrebbe riferirsi ad una “ contraffazione della garanzia provvisoria ”, fattispecie non prevista.
Nel secondo motivo (rubricato “ Violazione di legge; in particolare, violazione degli articoli 2 e 5 del d.lgs. 36/2023 e falsa interpretazione del paragrafo 4 del bando di gara – Eccesso di potere; in particolare, violazione del principio di autoresponsabilità ”) la -OMISSIS- deduce di non voler sostenere che la cauzione contraffatta è un dato irrilevante. Ma reputa, anche alla luce della giurisprudenza, che un provvedimento espulsivo in tal senso non può essere automatico, ma solo il frutto di una valutazione in concreto intesa a verificare l’imputabilità del comportamento all’operatore economico a titolo di dolo o colpa, pena la violazione dei principi di previsti dall’ incipit del Codice dei contratti ed in particolare del principio di autoresponsabilità, principio che la ricorrente ha pienamente rispettato stante la diligenza messa in campo nel rispetto delle prescrizioni della lex specialis , circostanza che vale ad escludere anche una colpa lieve. In tal senso impugna la clausola del paragrafo 4 ove interpretata in senso oggettivo.
In definitiva il motivo conclude nel senso che “ la presentazione di documentazione contraffatta è sanzionata con l’esclusione dall’articolo 95, comma 1, lettera e), con richiamo all’articolo 98, comma 3, lettera b) del d.lgs. 36/2023 ”, rilevando che siffatta causa di espulsione, da un lato non è automatica e dall’altro è insussistente poiché l’Amministrazione l’ha espressamente esclusa proprio nel provvedimento impugnato, il che ne sancisce ulteriormente l’illegittimità.
7. Si è costituita la Provincia Autonoma di Trento e con memoria del 15 luglio 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Riferito lo stato della procedura, che al momento vede il completamento della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione tecnica e la sospensione della procedura in attesa delle verifiche attivate dal RUP nei confronti di alcuni concorrenti, la resistente assume che la motivazione dell’esclusione è unicamente la sussistenza di una polizza “ invalida in quanto emessa da un soggetto pacificamente non autorizzato in presenza di una garanzia fideiussoria contraffatta ”, stante gli esiti dell’istruttoria risultante dalla comunicazione IVASS. Al di là del dato formale, la stazione appaltante con la motivazione espressa nel provvedimento impugnato ha inteso riferirsi alla “ ipotesi più grave di invalidità quale l’inesistenza in quanto è risultato che la cauzione sia stata prestata da un soggetto inesistente ”, come si evince dal tenore dell’atto di esclusione in quale ha ritenuto “ l’offerta priva di un elemento sostanziale ” e per tale ragione ha espressamente ritenuto non sussistenti i presupposti per attivare il soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis di gara (par. 4). Ne deriva che è stato applicato proprio l’orientamento giurisprudenziale citato dalla ricorrente, in presenza di una polizza contraffatta da considerarsi come inesistente, e tanto in osservanza dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio , che impediscono di acquisire una garanzia avente data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dell’art. dell’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023. D’altra parte, è la stessa giurisprudenza citata dalla -OMISSIS- che prevede la non operatività del soccorso istruttorio in caso di documenti materialmente falsi, come confermato anche da un parere precontenzioso di NA (delibera 770/2016).
Anche il secondo motivo è infondato in quanto nel caso di specie l’esclusione è stata disposta non per la mancanza di un requisito generale ma di un elemento sostanziale dell’offerta, quale la cauzione provvisoria, nella specie contraffatta. Inoltre, la stazione appaltante ha escluso il grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e) e art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, senza procedere di conseguenza ad alcuna segnalazione all’NA, derivandone l’inconferenza dei riferimenti giurisprudenziali citati al riguardo dalla ricorrente, fermo restando che non è stata operata alcuna esclusione automatica, come risulta dal provvedimento impugnato, il cui esito sul punto dimostra l’applicazione dei principi di fiducia, buona fede ed affidamento che la parte ricorrente assume violati. Né l’assolvimento degli oneri previsti nel bando di gara per la verifica della veridicità ed autenticità della polizza consente di ritenere assolto il principio di autoresponsabilità, stante l’autonomia di cui dispone l’operatore economico nella stipulazione della cauzione provvisoria, rispetto alla quale la stazione appaltante è del tutto estranea.
8. Nell’udienza camerale convocata per la trattazione dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione con riserva di una sentenza in forma semplificata, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
DIRITTO
I. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, poiché ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.
II. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
III. Alla luce di quanto emerge dal provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha avviato il procedimento di espulsione dalla gara della ricorrente sia in forza della causa di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi anche solo Codice) quanto alla sussistenza di “ un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ” - segnatamente relativo alla “ condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ” - che in ragione della clausola del bando di gara, par. 4, secondo la quale “ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante” . Tuttavia, in esito al contraddittorio intercorso, ha escluso la ricorrente solo in applicazione della richiamata lex specialis , non rilevando in capo alla -OMISSIS- la sussistenza di un grave illecito professionale, in origine contestato, in assenza di evidenze della consapevolezza della natura contraffatta della cauzione provvisoria.
IV. Pertanto, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, nel procedimento svolto dall’Amministrazione sono state prese in considerazione fattispecie diverse e concorrenti di esclusione dalla gara, che trovano il rispettivo titolo giuridico in altrettanti autonomi presupposti: l’una negli artt. 95 e 98 del Codice, riferiti ai requisiti di ordine generale alla contrattazione, consistente, in particolare, nel non essere incorso l’operatore economico in un “ grave illecito professionale” ; l’altra concernente l’obbligo di corredare l’offerta in gara della cauzione provvisoria, ex art. 106, comma 1, del Codice, secondo il quale “ L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito ”. Ad entrambe le fattispecie si correla, poi, il rispetto della lex specialis di gara, nella parte in cui reca, a sua volta, una disciplina puntuale circa la presentazione della relativa documentazione.
Solo per la prima delle fattispecie in considerazione, infine esclusa dalla stazione appaltante, assume rilevanza l’elemento soggettivo, a tenore della richiamata disposizione secondo la quale rileva il fatto di aver “ fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti ...”, laddove invece il riscontro della presentazione della garanzia provvisoria, all’evidenza, costituisce dato oggettivo, alla cui verifica è estraneo l’approfondimento di quanto occorso nello spettro dell’imputabilità del comportamento colpevole dell’operatore economico, esattamente come accade per la rimanente documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
V. Tanto consente, da subito, di respingere le conclusioni a cui la -OMISSIS- è pervenuta nel secondo motivo di ricorso, nei termini in cui reputa che, nell’asserita assenza di un’espressa previsione della disciplina di gara - come si vedrà infondata -, la valutazione delle conseguenze della presentazione di una polizza contraffatta rientrerebbe esclusivamente nell’ambito dello scrutinio della causa di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del Codice, che la stessa Amministrazione ha dichiarato non sussistente. Per la disamina del caso di specie, pertanto, non è conferente il riferimento agli arresti giurisprudenziali che hanno approfondito la ragione di esclusione in parola, poiché non è sulla scorta della predetta fattispecie che la ricorrente è stata esclusa. La stessa -OMISSIS- dà conto dell’esito favorevole dell’istruttoria sull’insussistenza di un illecito professionale grave quale risulta dal provvedimento impugnato, che per tale aspetto non è lesivo per la stessa rimanendo così assorbite le censure fondate sul carattere non automatico della causa di esclusione, profilo al quale peraltro l’Amministrazione si è pienamente conformata, come si evince dalla ricostruzione in fatto del procedimento. Proprio nel contesto del contraddittorio instaurato con la -OMISSIS- la stazione appaltante ha valorizzato gli elementi offerti da quest’ultima a giustificazione della propria buona fede, tanto da non rilevare la ridetta causa di esclusione – la cui sussistenza, come noto, sarebbe stata foriera di conseguenze ben più gravose in capo all’operatore economico rispetto all’espulsione dalla procedura - in difetto di “ indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente ”, ex art. 98, comma 6, lett. b) del Codice.
Sotto altro profilo, non può trovare accoglimento l’argomentare della ricorrente nei termini in cui sembra voler sostenere che la diligenza con la quale si è adoperata nel caso di specie, tale da escludere anche un profilo di colpa lieve, denota il rispetto del principio di autoresponsabilità, determinando l’obbligatoria apertura alla possibilità di emendare l’assenza della garanzia provvisoria. Invero il soccorso istruttorio reclamato dalla -OMISSIS- è esperibile solo nel rispetto di precisi limiti, costituiti non solo dal principio di leale collaborazione, che si declina anche in termini di autoresponsabilità, ma anche e soprattutto dal rispetto del principio di par condicio invalicabile nelle procedure di gara, come meglio si dirà (per la prevalenza del principio della par condicio competitorum in termini generali, T.A.R. per la Lombardia, sez. II, n. 1795 del 2023; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372).
VI. È allora necessario, per il tramite dell’approfondimento del primo motivo di ricorso, individuare quale sia la disciplina cui si informa il caso di specie, che ha visto la presentazione di una polizza fideiussoria contraffatta pur avendo attivato la ricorrente tutte le accortezze previste dalla lex specialis per verificarne la veridicità e autenticità (con richiamo all’accesso ai siti internet indicati dall’Amministrazione, all’individuazione nel contratto di garanza di un indirizzo Pec presso cui effettuare le verifiche e financo nell’esito positivo delle stesse presso tale indirizzo): alla prova dei fatti rivelatesi inidonee a disvelare la natura oggettivamente falsa del documento materiale prodotto in gara a tale titolo.
VII. Reputa la -OMISSIS- che non ricorra alcuna delle ipotesi espressamente previste nel paragrafo 4 del bando di gara secondo il quale, è opportuno ripetere: “È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante ”. In particolare, la ricorrente deduce che nel caso di specie non può ravvisarsi una “ mancata presentazione ” della cauzione provvisoria: “ la qual cosa implicherebbe l’assenza assoluta di un documento, ma siamo in presenza di un documento che si assume contraffatto ”, con conseguente inapplicabilità della disposizione della lex specialis sul punto.
VIII. L’avviso non può essere condiviso.
Invero, come correttamente rilevato dalla stessa parte ricorrente, la disciplina di gara in questione, per l’aspetto che ci occupa, traduce nella lex specialis la disposizione dell’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice secondo il quale: “.... la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine di presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte ”. Si tratta, come noto e per quanto qui rileva, di disposizione innovativa, riproduttiva sul punto del precipitato di quella consolidata giurisprudenza che da tempo reputava sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della cauzione provvisoria allorquando non avesse indotto una violazione della par condicio , situazione quest’ultima che si realizza invece nel caso di produzione di una garanzia provvisoria perfezionatasi dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Solo in tali limiti il principio di fiducia e di risultato può trovare applicazione, mediante il soccorso istruttorio cd. integrativo previsto dall’art. 101, comma 1, lett. a), del Codice (in tal senso si confronti per tutte proprio quanto condivisibilmente statuito dal T.R.G.A. Bolzano, sent. 8.05.2024, n. 118 che, al contrario di quanto ritenuto nel ricorso, esclude il soccorso istruttorio nel caso in cui venga messa in discussione l’effettiva esistenza della garanzia in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; vedi anche Cons. Stato, sez. III, 16.04.2024, n. 3466; sez. IV, 01.02.2024, n. 1046).
IX. Ad avviso del Collegio l’ipotesi in esame, di presentazione di documentazione contraffatta, rientra a pieno titolo nella disciplina dell’art. 101, comma 1, lett. a) richiamata, così come legittimamente riprodotta nel bando di gara. Infatti, non può concordarsi con quanto sostenuto dalla -OMISSIS-, che reputa non ricorrere nel caso in esame la “ mancata presentazione” della cauzione provvisoria, in quanto sussisterebbe una documentazione comprovante la presentazione di tale garanzia, pur irregolare e/o invalida. Al fine di scongiurare la “ mancata ” presentazione della garanzia provvisoria, deve aversi riguardo alla preesistenza sostanziale, e non meramente formale, di una documentazione atta a testimoniare il perfezionamento del vincolo tra il garante e il garantito, poiché non può revocarsi in dubbio il fatto che una polizza fideiussoria esistente dal punto di vista esclusivamente documentale e materiale, ma falsa, in quanto contraffatta, quale quella in considerazione, non è riconducibile in nessun modo alla “ presentazione” della garanzia in parola. Siffatta documentazione è, all’evidenza, del tutto inidonea a realizzare l’interesse cui la garanzia è funzionale (ossia di garanzia a copertura della mancata stipula del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto non addebitabile all’Amministrazione). Pertanto, in accordo con la difesa provinciale, quanto prodotto in gara è stato correttamente ascritto dalla stazione appaltante all’ipotesi di “ mancata presentazione ” tout court della garanzia provvisoria, come si evince dal tenore del provvedimento impugnato a termini del quale la ricorrente viene esclusa dalla gara “ essendo l’offerta priva di un elemento sostanziale che, in quanto tale, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, tenuto conto che, da quanto emerge anche dalle controdeduzioni fornite, è accertato che non sussistono le condizioni per attivare il soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis di gara che precisa come <è sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante> ”.
Per tabulas , tale omissione non è stata sanata con i crismi previsti dall’art. 101, comma 1 lett. a), ne poteva esserlo date le circostanze imponendosi ex lege l’allegazione di una documentazione “ avent(e) data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte ”. Prova della totale inesistenza della garanzia all’atto della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, a sua volta derivante dall’inesistenza del garante che l’ha falsamente redatta, è il fatto che la ricorrente ha prodotto una nuova polizza fideiussoria, di un diverso fideiussore, avente decorrenza successiva a tale scadenza (12 maggio 2025), come evidenziato in premessa.
X. In definitiva, trattandosi di un’ipotesi di “ mancata presentazione ” della garanzia provvisoria non sanata, e sanzionata con l’esclusione sia dall’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice sia dalla lex specialis che lo riproduce, si prospetta integralmente infondato anche il primo motivo di ricorso, rimanendo preclusa la possibilità di configurare quanto occorso in termini mera invalidità o irregolarità della garanzia provvisoria.
XI. Per quanto non necessario, vale rammentare per completezza, che non è utile alle ragioni della ricorrente insistere in tale ultima prospettazione richiamando a tal fine la giurisprudenza (segnatamente indicata nel T.A.R. Veneto, sent., 20.05.2025, n. 769 e a T.A.R. Campania, Napoli, 7.01.2025, n. 109) che distingue la fattispecie di “ mancata presentazione ” della cauzione, più grave, per la quale è ammesso solo il soccorso istruttorio “ integrativo ”, e la produzione di una cauzione provvisoria irregolare e/o invalida, meno grave. In quest’ultima ipotesi, secondo siffatto orientamento giurisprudenziale, è attivabile il soccorso istruttorio “ sanante ”, in applicazione della disposizione generale di cui all’art. 101, comma 1, lett. b) del Codice, al quale si correla la possibilità di presentazione di una polizza fideiussoria integrata in termini posteriori alla presentazione dell’offerta. Come ben rilevato dalla Provincia resistente, la stessa sentenza del T.A.R. Veneto n. 769/2025 (che effettivamente è espressione dell’indirizzo sopra indicato) fa eccezione alla regola della sanabilità in caso di presentazione di garanzia con documenti materialmente falsi (rif. sent. N. 769/2025: “ Del resto, il soccorso istruttorio, specie quello c.d. sanante, persegue proprio lo scopo di evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870), sicché esso opera – salvo casi limite denotanti un’assoluta assenza di serietà dell’offerta o concernenti la prestazione di garanzia con documenti materialmente falsi (estranei alla presente fattispecie, dato che il R.T.I. Monaco ha comunque prodotto entro il termine di presentazione delle offerte una polizza fideiussoria valida di importo pari ad € 363.427,00) – a prescindere dalla valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico (valutazione, questa, concernente il diverso ambito dei requisiti di partecipazione”). Negli stessi termini conclude anche la sentenza del T.A.R. Campania n. 109/2025 a cui pure si richiama la -OMISSIS- (rif. sent, citata : “Coerentemente, anche il Consiglio di Stato ha distinto <la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta (così come la prestazione di garanzia con documenti materialmente falsi, cui è riferito il precedente di questa Sezione, V, 23 marzo 2018, n. 1846, che non ha ammesso il soccorso istruttorio), mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia quando l’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulti apparentemente rispettato> (Consiglio di Stato V Sezione 16 gennaio 2020 n. 399) ”.
Siffatta conclusione, che vale ad escludere la soccorribilità di una garanzia presentata mediante documenti falsi, non ha registrato tentennamenti anche nella vigenza del precedente Codice dei contratti, in presenza di un orientamento molto aperto al soccorso istruttorio delle mancanze nella cauzione provvisoria ( ex multis ad esempio T.A.R. Puglia, sez. II, 16.10.20219, n. 1598 “ Tuttavia, reputa il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, <la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non costituisce causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio> (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528; si veda poi, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23.3.2018, n. 1846, che ribadisce la sanabilità, a mezzo del soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria mancante, incompleta o invalida, distinguendo solo la ben diversa ipotesi di cauzione provvisoria falsa) (TAR Toscana, II, 13.3.2019, n. 357)”.
XII. L’infondatezza della tesi versata nel ricorso trova riscontro, da ultimo, anche nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, quale si rinviene nella sentenza della sez. V, 13.06.2025, n. 5194, la quale, nel confermare la statuizione del T.A.R. Lombardia, sez. I, 9.12.2024, n. 3546, esclude, alla luce delle disposizioni del nuovo Codice, la possibilità di distinguere tra mancanza assoluta della cauzione e altre irregolarità laddove il soccorso istruttorio comporti una deroga al principio di par condicio (cfr. sent. cit. 5194/2025: “ L’art. 101 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, infatti, fa espresso riferimento alla garanzia provvisoria, che il Legislatore ha inteso distinguere, quanto ai contenuti e i limiti della <sanabilità> mediante soccorso istruttorio, da altre situazioni generali di sanatoria di irregolarità della documentazione amministrativa, essendosi dato rilievo alla funzione specifica della garanzia provvisoria tesa ad evidenziare la serietà e affidabilità dell’offerta, trattandosi di un istituto che rientra nel patto di integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche. Orbene, dalla piana lettura dell’art. 101, comma 1, lett. a) si evince che, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. In sostanza, condicio sine qua non per l’esercizio del soccorso istruttorio, in ipotesi di inesatta/incompleta cauzione provvisoria, è che quest’ultima si sia costituita validamente prima di tale data.... Il Collegio è al corrente di indirizzi discordanti della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del presente giudizio, che l’appellante valorizza e richiama nei propri scritti difensivi; tuttavia ritiene che le pronunce richiamate non possono essere condivise. Sulla questione della sanabilità delle criticità afferenti alla cauzione provvisoria, la giurisprudenza di legittimità e di merito sotto la vigenza del Codice del 2016 ha prevalentemente sostenuto che: <l’erronea modalità di presentazione della cauzione provvisoria, ove pure dia luogo alla invalidità della cauzione, non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio> (Cons. Stato, n. 10274 del 2022; id. n. 3166 del 2021). Come sopra evidenziato, la sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è certamente ammessa anche dal nuovo Codice, ma assume rilievo il dato temporale, posto che è consentita la sanabilità di una cauzione provvisoria carente solo entro il termine di presentazione delle offerte. Ciò in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati, da un lato, nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell’amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l’omissione di modificare il contenuto tecnico – economico della propria offerta o di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione... Va, pertanto, confermata la decisione impugnata nella parte in cui si sostiene che: <va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti>, concludendo che <non poteva essere ammessa l’integrazione cauzionale presentata da ICTS con efficacia da data posteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte> ”.
XIII. In relazione alla particolarità del caso, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.