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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/05/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2568/2020 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO e dall'Avv. VESTINI RENATO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione giornate agricole e indebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 agosto 2020 parte ricorrente adiva questo
Tribunale deducendo di aver lavorato per 102 giornate per l'anno 2017 alle dipendenze della ditta . Contestava che nel gennaio Controparte_2
2020 apprendeva il disconoscimento delle giornate agricole da parte dell' ed CP_1
impugnava lo stesso chiedendo il riconoscimento del proprio lavoro agricolo e alla reiscrizione, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l deducendo la decadenza ex art. 22 dl 7/70,contestando CP_1
la ricostruzione avversaria e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con autonomo ricorso 4172/2021 parte ricorrente contestava il provvedimento del 13 maggio 2020 con il quale l' aveva comunicato CP_1 all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono stati pagati €. 4.489,70 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2018774310447, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019. Interessi legali. Contestava di non ave ricevuto le somme richieste a titolo di indebito, la loro erroneità e non dovutezza.
Si costituiva l contestando nel merito il ricorso e concludendo per il CP_1
rigetto.
Le cause venivano dunque riunite, istruite documentalmente e mediante escussione testi. Successivamente riassegnate allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale in data
30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede, poi, accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta . Controparte_2
Preliminarmente va evidenziata la tempestività del ricorso, non essendo incorsa parte ricorrente nella decadenza sollevata dall' . Invero, pur essendo CP_1
presente in atti una decisione della del 3 febbraio 2020, dal 23 febbraio al Org_1
2 15 maggio 2020 ha operato la c.d. sospensione dei termini amministrativi covid.
Ne deriva che il ricorso è tempestivo.
La domanda è altresì fondata.
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo sopra menzionato, infatti, la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente nei confronti della
[...]
. Organizzazione_2
I testi, e hanno reso dichiarazioni molto Testimone_1 Testimone_2
dettagliate, che appaiono a questo decidente credibili ed attendibili, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta indicata peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, spesso presente sui luoghi, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
3 Ciò posto, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la presunzione di non lavoro di tipo agricolo, ricavata dall' in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive – ma astratte – del CP_1
suindicato verbale ispettivo.
Tali deduzioni possono essere anche poste a supporto del giudizio di attendibilità dei testi che, seppur anche loro interessati, da cause relative alla cancellazione della propria iscrizione dagli elenchi anagrafici nonostante il lavoro svolto per la stessa società, hanno reso delle dichiarazioni concordi tra loro e che, comunque, non si pongono neanche in astratto contrasto con le conclusioni del verbale ispettivo.
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura agricola – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta per l'anno 2017 per 102 giornate. Controparte_2
Parimenti va accolta la domanda avverso il provvedimento di indebito in quanto è stato provato il presupposto sostanziale che aveva garantito l'erogazione della somma poi chiesta in ripetizione.
Invero, non può trovare accoglimento l'eccezione di mancato pagamento, poiché l' ha comunque provato l'erogazione della prestazione con CP_1
documentazione idonea ad indicare l'ente pagatore e la data di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n.
55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
- Dichiara che parte ricorrente ha lavorato per la Ditta Mazzurmo masi
Sebastiano nell'anno2017 per 102 giornate,
4 - Dichiara non dovuta la somma, a titolo di indebito, di € 4.489,70 condannando l' alla sua restituzione in caso di avvenuta trattenuta, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L.
n. 412 del 1991;
- Condanna l' al pagamento delle spese legali in favore di parte CP_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida in totali euro 1.312,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute.
Patti, 24 maggio 2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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