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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 15051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15051 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 08975/2022) proposto da: SI TE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. PO ER BA e domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec:jacoposfrabart@pcert.postecert.it;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
avverso il decreto n. cronol. 1439/2021 del 1° ottobre 2021 della Corte di appello di Roma, in composizione collegiale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto RD, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G.N. 08975/2022 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15051 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 29/05/2024 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RO VA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto n. cronol. 1439/2021 della Corte d’appello di Roma (in composizione collegiale), depositato in data 1° ottobre 2021. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Corte d’appello, decidendo - con il richiamato decreto - sull’opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 formulata dal RO, ha confermato il provvedimento del consigliere delegato, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione del ricorrente per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR Lazio, stante il mancato esperimento del rimedio preventivo dell’istanza di prelievo ex art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), della legge n. 208/2015. 2. Con il primo motivo di ricorso RO VA denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 1-ter, comma 3, legge n. 89/2001, eccependone, in subordine, l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
2-bis, comma 2, lett. b, della legge n. 89/2001, nonché il “travisamento di dati circa posizione processuale del controinteressato”. Si sostiene in proposito che il decreto impugnato ha posto a carico anche della parte controinteressata evocata in giudizio nel processo amministrativo l’onere della presentazione dell’istanza di prelievo, quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione, obliterando la natura impugnatoria del giudizio amministrativo e l’interesse dello stesso controinteressato al mantenimento dell’atto impugnato, per cui non sarebbe configurabile a suo carico un siffatto onere di diligente comportamento processuale. 4. Su proposta formulata ai sensi del previgente art. 380-bis c.p.c., con la quale si era ritenuto che potesse essere dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso, il Presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio. 3 di 5 Con ordinanza interlocutoria n. 37113/2022 il designato collegio, rilevando che non ricorreva l’ipotesi prevista dal citato art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., rimetteva la trattazione della causa in pubblica udienza, in prossimità della quale il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto RD, ha depositato conclusioni scritte (con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso impone di riesaminare la questione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
1-ter, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 2, comma 1, della n. 89 del 2001, nonché all’art. 6 comma 2-bis della stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in quanto subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, senza che l’esperimento del rimedio preventivo riveli alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo. 1.1. Il motivo è da respingere perché la questione di legittimità costituzionale – come sollecitata dal ricorrente (in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) – riguardante l’art. 2, comma 1, e l’art.
1-ter, comma 3, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della l. 208/2015, posto a fondamento del rigetto della domanda di equa riparazione, è stata dichiarata – nelle more (a seguito di ordinanza di rimessione della Corte di appello di Bologna del 3 agosto 2022) - infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107/2023. Con questa decisione la Corte costituzionale ha rilevato che, diversamente dalla fattispecie regolata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 4 di 5 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione dell’istanza di prelievo aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un «modello procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010), dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce – ad avviso del Giudice delle leggi - uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio. Né - ha aggiunto la Corte costituzionale - contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; il che giustifica la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata. Si attua così – puntualizza la sentenza in discorso - il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. Si conclude, infine, chiarendo che l’attribuzione al collegio adito della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall’istanza, con il pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa. Stante, quindi, la ravvisata conformità alla Costituzione (in relazione agli indicati parametri europei) e l’accertata ragionevolezza della portata della controversa disposizione normativa, la cui violazione costituisce oggetto di denuncia con il primo motivo di ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato infondato. 2. Pure il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Si osserva, infatti, che anche il controinteressato nel processo amministrativo è portatore di un interesse alla celere definizione del 5 di 5 giudizio e, non a caso, l’art. 71, comma 2, c.p.a. non prevede limiti alla legittimazione attiva circa l’istanza di prelievo. Non si riuscirebbe, del resto, a comprendere come la lentezza del processo amministrativo potrebbe giovare alla parte interessata al mantenimento dell’atto impugnato, se non in via di mero fatto. Oltretutto, la circostanza stessa che l’odierno ricorrente abbia presentato domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, processo nel quale era portatore dell’interesse alla conservazione dell’atto amministrativo, costituisce manifestazione concreta del fatto che anche tale parte va considerata onerata dell’adempimento in questione, quale rimedio preventivo per poter accedere alla tutela indennitaria garantita – ricorrendone le condizioni necessarie - dalla legge n. 89/2001. 3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Poiché la questione posta con il primo motivo era da considerarsi - al momento della sua proposizione - essenzialmente nuova e si presentava obiettivamente controvertibile (tanto da doversi considerare, di seguito, risolta per effetto della citata sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 173/2023), sussistono le condizioni previste dall’art. 92, comma 2 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
avverso il decreto n. cronol. 1439/2021 del 1° ottobre 2021 della Corte di appello di Roma, in composizione collegiale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto RD, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G.N. 08975/2022 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15051 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 29/05/2024 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RO VA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto n. cronol. 1439/2021 della Corte d’appello di Roma (in composizione collegiale), depositato in data 1° ottobre 2021. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Corte d’appello, decidendo - con il richiamato decreto - sull’opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 formulata dal RO, ha confermato il provvedimento del consigliere delegato, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione del ricorrente per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR Lazio, stante il mancato esperimento del rimedio preventivo dell’istanza di prelievo ex art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), della legge n. 208/2015. 2. Con il primo motivo di ricorso RO VA denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 1-ter, comma 3, legge n. 89/2001, eccependone, in subordine, l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
2-bis, comma 2, lett. b, della legge n. 89/2001, nonché il “travisamento di dati circa posizione processuale del controinteressato”. Si sostiene in proposito che il decreto impugnato ha posto a carico anche della parte controinteressata evocata in giudizio nel processo amministrativo l’onere della presentazione dell’istanza di prelievo, quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione, obliterando la natura impugnatoria del giudizio amministrativo e l’interesse dello stesso controinteressato al mantenimento dell’atto impugnato, per cui non sarebbe configurabile a suo carico un siffatto onere di diligente comportamento processuale. 4. Su proposta formulata ai sensi del previgente art. 380-bis c.p.c., con la quale si era ritenuto che potesse essere dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso, il Presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio. 3 di 5 Con ordinanza interlocutoria n. 37113/2022 il designato collegio, rilevando che non ricorreva l’ipotesi prevista dal citato art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., rimetteva la trattazione della causa in pubblica udienza, in prossimità della quale il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Alberto RD, ha depositato conclusioni scritte (con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso impone di riesaminare la questione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
1-ter, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 2, comma 1, della n. 89 del 2001, nonché all’art. 6 comma 2-bis della stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in quanto subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, senza che l’esperimento del rimedio preventivo riveli alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo. 1.1. Il motivo è da respingere perché la questione di legittimità costituzionale – come sollecitata dal ricorrente (in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) – riguardante l’art. 2, comma 1, e l’art.
1-ter, comma 3, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della l. 208/2015, posto a fondamento del rigetto della domanda di equa riparazione, è stata dichiarata – nelle more (a seguito di ordinanza di rimessione della Corte di appello di Bologna del 3 agosto 2022) - infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107/2023. Con questa decisione la Corte costituzionale ha rilevato che, diversamente dalla fattispecie regolata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 4 di 5 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione dell’istanza di prelievo aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un «modello procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010), dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce – ad avviso del Giudice delle leggi - uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio. Né - ha aggiunto la Corte costituzionale - contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; il che giustifica la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata. Si attua così – puntualizza la sentenza in discorso - il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. Si conclude, infine, chiarendo che l’attribuzione al collegio adito della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall’istanza, con il pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa. Stante, quindi, la ravvisata conformità alla Costituzione (in relazione agli indicati parametri europei) e l’accertata ragionevolezza della portata della controversa disposizione normativa, la cui violazione costituisce oggetto di denuncia con il primo motivo di ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato infondato. 2. Pure il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Si osserva, infatti, che anche il controinteressato nel processo amministrativo è portatore di un interesse alla celere definizione del 5 di 5 giudizio e, non a caso, l’art. 71, comma 2, c.p.a. non prevede limiti alla legittimazione attiva circa l’istanza di prelievo. Non si riuscirebbe, del resto, a comprendere come la lentezza del processo amministrativo potrebbe giovare alla parte interessata al mantenimento dell’atto impugnato, se non in via di mero fatto. Oltretutto, la circostanza stessa che l’odierno ricorrente abbia presentato domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, processo nel quale era portatore dell’interesse alla conservazione dell’atto amministrativo, costituisce manifestazione concreta del fatto che anche tale parte va considerata onerata dell’adempimento in questione, quale rimedio preventivo per poter accedere alla tutela indennitaria garantita – ricorrendone le condizioni necessarie - dalla legge n. 89/2001. 3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Poiché la questione posta con il primo motivo era da considerarsi - al momento della sua proposizione - essenzialmente nuova e si presentava obiettivamente controvertibile (tanto da doversi considerare, di seguito, risolta per effetto della citata sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 173/2023), sussistono le condizioni previste dall’art. 92, comma 2 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della