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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2024, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Mauro Mirenna Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1714/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2024 e vertente
T R A
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Paolo Alicata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Ciulla giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 ottobre 2024 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 06 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24 aprile 2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 02 settembre 2016 con , trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina all'anno 2016, n. 380, parte II, serie A, e che dal matrimonio sono nati due figli il 30.12.2016 e il 06.05.2019. Per_1 Per_2
Esponeva che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis e, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la separazione, disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata presso la stessa, e previsione in capo al di un contributo al mantenimento dei CP_1 figli in misura non inferiore ad € 500,00 (250,00 ciascuno).
Il giudice delegato, con decreto del 15 maggio 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc. Con comparsa depositata in data 03 settembre 2024 si costituiva , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo che il contributo al mantenimento dei figli fosse determinato in misura non superiore ad € 360,00 (pari ad € 180,00 ciascuno).
Alla udienza del 07 ottobre 2024, le parti rappresentavano di voler trasformare la separazione in consensuale e il 22 ottobre 2024 depositavano accordo di trasformazione sottoscritto.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2024, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, di insistere nella domanda di separazione e di rinunciare alla presenza in udienza.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice delegato la rimetteva al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione come da accordo intercorso tra le parti con note depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 24 Parte_1 aprile 2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
07/03/1985, contenuto nell'accordo di trasformazione depositato il 22/10/2024 che qui si intende integralmente richiamato;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
05/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Mauro Mirenna Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1714/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2024 e vertente
T R A
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Paolo Alicata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Ciulla giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 ottobre 2024 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 06 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24 aprile 2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 02 settembre 2016 con , trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina all'anno 2016, n. 380, parte II, serie A, e che dal matrimonio sono nati due figli il 30.12.2016 e il 06.05.2019. Per_1 Per_2
Esponeva che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis e, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la separazione, disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata presso la stessa, e previsione in capo al di un contributo al mantenimento dei CP_1 figli in misura non inferiore ad € 500,00 (250,00 ciascuno).
Il giudice delegato, con decreto del 15 maggio 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc. Con comparsa depositata in data 03 settembre 2024 si costituiva , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo che il contributo al mantenimento dei figli fosse determinato in misura non superiore ad € 360,00 (pari ad € 180,00 ciascuno).
Alla udienza del 07 ottobre 2024, le parti rappresentavano di voler trasformare la separazione in consensuale e il 22 ottobre 2024 depositavano accordo di trasformazione sottoscritto.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2024, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, di insistere nella domanda di separazione e di rinunciare alla presenza in udienza.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice delegato la rimetteva al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione come da accordo intercorso tra le parti con note depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 24 Parte_1 aprile 2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
07/03/1985, contenuto nell'accordo di trasformazione depositato il 22/10/2024 che qui si intende integralmente richiamato;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
05/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.