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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2706/2025
TRA
AVV. nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE), alla via
California n. 8, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del sig. in qualità di Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Pontillo Controparte_3 presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del Controparte_4
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Maresca presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2024 00515968 25000, notificata in data 4.2.2024, avente ad oggetto il pagamento di € 7.546,76 per crediti previdenziali, comprensivi degli interessi di mora, causale “Cassa naz. prev. forense-contributi soggettivi, indennità maternità, magg. rateaz., contributo integrativo, interessi su sorte e sanzioni” riferiti agli 2019 e 2020.
Deduceva, in particolare: la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella, in quanto l'indirizzo p.e.c. mittente non era tra quelli contenuti nei Registri Pubblici autorizzati;
la nullità della cartella per applicazione della sanzione senza la previa contestazione dell'addebito in violazione della procedura prevista dagli artt. 13 e 14 della L. 689/1981; l'illegittimità della pretesa per asseriti errori di calcolo e altri vizi formali. Ha, infine, lamentato l'illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 21 commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 che collegando automaticamente l'iscrizione alla alla semplice iscrizione all'Albo CP_4 degli avvocati, facendo nascere conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento del contributo previdenziale indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito risulterebbe in contrasto con i principi comunitari sulla concorrenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e 106 T.F.U.E. e di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché per violazione dell'articolo 41, 2, 3, 4 e 33, comma 5 della Costituzione ed, in particolare, con l'art. 53 Cost..
Tanto premesso, la parte ricorrente chiedeva: “- in via preliminare, dichiarare l'immediata sospensione inaudita altera parte degli effetti della cartella di pagamento impugnata;
– nel merito, ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta cartella di pagamento n.028 2024 00515968
25000, per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge, in particolare dichiarando
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla medesima cartella esattoriale, per violazione delle norme vigenti in tema di accertamento e iscrizione a ruolo dei crediti contributivi;
- Condannare in solido Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t. ( ) - Viale V. Lamberti fabbr. A/4 –
[...] P.IVA_1
81100 , nonché , in persona del legale CP_5 Controparte_6 rapp.te p.t., ( ) via Ennio Quirino Visconti n. 8 Roma, al pagamento delle spese P.IVA_2
e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M. 55/14), con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La e l si costituivano e chiedevano, con diffuse CP_4 Controparte_5 argomentazioni, il rigetto del ricorso. Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 con la trattazione scritta, la causa veniva all'esito decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Giova, preliminarmente, rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6
e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò posto, deve preliminarmente valutarsi la tempestività dell'azione proposta.
La parte è, invero, certamente incorsa in decadenza, ex art. 617 c.p.c., con riguardo alle doglianze attoree inerenti ai vizi di forma dell'atto impugnato (id est la nullità della notifica della cartella), essendo stata l'impugnativa proposta (25.02.2025) oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella (4.02.2025).
Considerazioni di identico tenore valgono, a maggior ragione, per tutte le contestazioni inerenti alla regolarità formale dell'atto impugnato e, pertanto, per tutte le doglianze aventi ad oggetto i vizi formali della cartella esattoriale, anche sotto il profilo del difetto di motivazione nonché per gli errori di calcolo degli interessi moratori.
Sotto tale profilo, l'opposizione deve dichiararsi, pertanto, inammissibile in quanto tardivamente proposta, essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato oltre il termine di 20 gg dalla notifica della cartella. In ogni caso, con riguardo alla censura di nullità/inesistenza della notifica della cartella, si richiama Cassazione civile del 17/07/2024, n. 19677 secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell' Controparte_5
l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale”.
Quanto, invece, ai vizi di merito – da proporsi entro 40 giorni dalla notifica della cartella -
l'opposizione risulta comunque infondata.
Va, invero, rigettata la doglianza inerente alla illegittima applicazione di sanzioni per mancata contestazione dell'addebito ex artt. 13 e 14 della L. 689/1981, trattandosi, nella specie, di una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni accessorie al mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti e non sanzioni amministrative in senso tecnico.
E', invero, principio affermato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, anche a seguito della privatizzazione disposta dal decreto legislativo 509/94, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, CP_4 ai sensi degli articoli 13 e 14, della legge 689/81, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 79/1997 (convertito con la legge 140/97), non può, comunque, derogare alle garanzie dettate dalla citata legge 689/81, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito.
La non può, quindi, sanzionare gli iscritti senza prima contestare l'addebito e, cioè, CP_4 senza che l'interessato sia prima messo al corrente dell'illegittimo comportamento.
La Cassazione aveva già affermato il principio con la sentenza n.17702/2020 del 25 agosto
2020 dove aveva statuito espressamente che, per l'irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'omesso invio del Mod. 5, trovano applicazione le norme procedimentali di cui alla legge.n.689/1981, con conseguente irrilevanza delle disposizioni regolamentari contrastanti con la norma primaria, principio da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 9310 del 22 marzo 2022.
In pratica, la non può irrogare la sanzione senza una previa contestazione ed, in CP_4 proposito, si evidenzia che la vigente norma regolamentare per l'irrogazione delle sanzioni prevede espressamente la preventiva contestazione. Con specifico riferimento alla previdenza forense, infatti, occorre evidenziare che il regolamento per la disciplina delle sanzioni all'art. 12 disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni (disciplina che “ricalca” quella dettata dalla legge.n.689/81), prevedendo espressamente una preventiva informativa all'iscritto sulla inadempienza riscontrata, sugli importi dovuti, con invito a fornire osservazioni, con l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con un'altra modalità indicata dalla cassa.
Tanto premesso trattasi, però, di argomentazioni assolutamente non confacenti alla fattispecie di cui è causa laddove la cartella esattoriale opposta è relativa ai contributi previdenziali non versati nonché agli interessi per omesso versamento e sanzioni su contributi non versati e, quindi, a sanzioni di carattere tipicamente accessorio ( soggette, infatti, al medesimo regime prescrizionale del credito principale) e non alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione dei redditi alla per la quale, come innanzi evidenziato, trovano applicazione le norme procedimentali CP_4 di cui alla legge n.689/1981.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la ha provveduto a trasmettere la nota di CP_4 contestazione relativa agli importi iscritti nel ruolo impugnato, con PEC ricevuta dalla ricorrente in data 30.11.2023 (cfr. all.ti nn. 7 e 8 memoria ). CP_4
La ricorrente si è, poi, limitata a generiche censure di illegittimità della normativa in esame trascurando che l'autonomia regolamentare degli enti resta esercitata nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, con l'obiettivo di realizzare la stabilità finanziaria del sistema previdenziale in funzione di garantirne l'intangibilità degli effetti derivanti a favore di tutti gli iscritti.
Pertanto, se è vero che con l'entrata in vigore della l. n.247/2012 l'iscrizione all'albo degli
Avvocati comporta l'iscrizione d'ufficio alla , vero non è che la condizione CP_4 reddituale dell'iscritto resta ininfluente in seno a quest'ultima, avendo introdotto soglie predeterminate in seno al regolamento approvato dall'autorità di vigilanza e perciò stesso da ritenersi legittimo ed efficace, in quanto "finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine" sotto il controllo ministeriale sui bilanci e l'intervento sugli organi di amministrazione, rafforzati per effetto dell'adozione dell'art. 14 della l. n. 111/2011, in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei Conti.
E' poi evidente che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposta tributaria di carattere generale, per cui l'assolvimento di tale obbligo entro i minimi contributivi resta giocoforza slegato dalla progressività e dalla proporzionalità reddituale dell'esercente la professione forense, essendo esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato il sistema di previdenza sociale, con la conseguenza che ogni dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 53 Cost. è privo di pregio (Corte Cost. 1.07.1986, n. 167; Corte
Cost. 7.971986, n. 173; Cass. 10.04.1987, n. 3597 che, in particolare, già sotto il vigore della precedente disciplina ha riconosciuto la legittimità del pagamento di contributi minimi, indipendentemente dalla realizzazione di alcun reddito). Non a caso, l'obbligo contributivo resta fermo anche per coloro che sono contemporaneamente iscritti al sistema previdenziale di altro ente, in quanto “il principio solidaristico ispira anche la disposizione di cui alla L. n.
576 del 1980, art. 22 che, al comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica” (Cass.
10.07.2020, n. 14807).
E' quindi evidente che proprio l'obiettivo di assicurare la piena realizzazione della tutela previdenziale della categoria professionale costituisce la premessa legittimante della previsione legislativa di un meccanismo automatico tra iscrizione all'Ordine e iscrizione alla recepita nell'Ordinamento Forense con la richiamata l. n.247/2012, peraltro con pieno CP_4 avallo da parte dei giudici della Consulta anche in punto di insussistenza di una eventuale lesione dei principi sanciti dall'art. 53 Cost. (Corte Cost. n.67/2018 cit.).
Infatti, l'iscrizione all'albo integra il presupposto necessario e sufficiente per l'esercizio della professione, lo svolgimento della quale, a prescindere dalle risultanze reddituali prodotte dalla detta professione, comporta, ai fini contributivi, la doverosa solidale partecipazione all'attuazione delle finalità istituzionali in parola alla cui cura la Cassa di appartenenza è preposta e che nella specie trova disciplina, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare conferita dalla legge.
Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile è, infine, l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla ricorrente solo in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del
4.12.2025 e la stessa appare, comunque, priva di fondamento, atteso che i contributi portati dalla cartella di pagamento oggetto di opposizione afferiscono ad annualità successive all'entrata in vigore della novella del 2012. E, invero, trattandosi di contributi relativi agli anni
2019/2020 trova applicazione la prescrizione decennale reintrodotta dall'art. 66 L. 247/2012.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione si rivela inammissibile o comunque infondata e, come tale, va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale della causa
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Fabiana Colameo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti – che si liquidano in complessivi € 2.690,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
Aversa, 5.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2706/2025
TRA
AVV. nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE), alla via
California n. 8, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del sig. in qualità di Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Pontillo Controparte_3 presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del Controparte_4
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Maresca presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2024 00515968 25000, notificata in data 4.2.2024, avente ad oggetto il pagamento di € 7.546,76 per crediti previdenziali, comprensivi degli interessi di mora, causale “Cassa naz. prev. forense-contributi soggettivi, indennità maternità, magg. rateaz., contributo integrativo, interessi su sorte e sanzioni” riferiti agli 2019 e 2020.
Deduceva, in particolare: la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella, in quanto l'indirizzo p.e.c. mittente non era tra quelli contenuti nei Registri Pubblici autorizzati;
la nullità della cartella per applicazione della sanzione senza la previa contestazione dell'addebito in violazione della procedura prevista dagli artt. 13 e 14 della L. 689/1981; l'illegittimità della pretesa per asseriti errori di calcolo e altri vizi formali. Ha, infine, lamentato l'illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 21 commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 che collegando automaticamente l'iscrizione alla alla semplice iscrizione all'Albo CP_4 degli avvocati, facendo nascere conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento del contributo previdenziale indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito risulterebbe in contrasto con i principi comunitari sulla concorrenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e 106 T.F.U.E. e di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché per violazione dell'articolo 41, 2, 3, 4 e 33, comma 5 della Costituzione ed, in particolare, con l'art. 53 Cost..
Tanto premesso, la parte ricorrente chiedeva: “- in via preliminare, dichiarare l'immediata sospensione inaudita altera parte degli effetti della cartella di pagamento impugnata;
– nel merito, ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta cartella di pagamento n.028 2024 00515968
25000, per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge, in particolare dichiarando
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla medesima cartella esattoriale, per violazione delle norme vigenti in tema di accertamento e iscrizione a ruolo dei crediti contributivi;
- Condannare in solido Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t. ( ) - Viale V. Lamberti fabbr. A/4 –
[...] P.IVA_1
81100 , nonché , in persona del legale CP_5 Controparte_6 rapp.te p.t., ( ) via Ennio Quirino Visconti n. 8 Roma, al pagamento delle spese P.IVA_2
e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M. 55/14), con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La e l si costituivano e chiedevano, con diffuse CP_4 Controparte_5 argomentazioni, il rigetto del ricorso. Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 con la trattazione scritta, la causa veniva all'esito decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Giova, preliminarmente, rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6
e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò posto, deve preliminarmente valutarsi la tempestività dell'azione proposta.
La parte è, invero, certamente incorsa in decadenza, ex art. 617 c.p.c., con riguardo alle doglianze attoree inerenti ai vizi di forma dell'atto impugnato (id est la nullità della notifica della cartella), essendo stata l'impugnativa proposta (25.02.2025) oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella (4.02.2025).
Considerazioni di identico tenore valgono, a maggior ragione, per tutte le contestazioni inerenti alla regolarità formale dell'atto impugnato e, pertanto, per tutte le doglianze aventi ad oggetto i vizi formali della cartella esattoriale, anche sotto il profilo del difetto di motivazione nonché per gli errori di calcolo degli interessi moratori.
Sotto tale profilo, l'opposizione deve dichiararsi, pertanto, inammissibile in quanto tardivamente proposta, essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato oltre il termine di 20 gg dalla notifica della cartella. In ogni caso, con riguardo alla censura di nullità/inesistenza della notifica della cartella, si richiama Cassazione civile del 17/07/2024, n. 19677 secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell' Controparte_5
l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale”.
Quanto, invece, ai vizi di merito – da proporsi entro 40 giorni dalla notifica della cartella -
l'opposizione risulta comunque infondata.
Va, invero, rigettata la doglianza inerente alla illegittima applicazione di sanzioni per mancata contestazione dell'addebito ex artt. 13 e 14 della L. 689/1981, trattandosi, nella specie, di una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni accessorie al mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti e non sanzioni amministrative in senso tecnico.
E', invero, principio affermato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, anche a seguito della privatizzazione disposta dal decreto legislativo 509/94, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, CP_4 ai sensi degli articoli 13 e 14, della legge 689/81, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 79/1997 (convertito con la legge 140/97), non può, comunque, derogare alle garanzie dettate dalla citata legge 689/81, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito.
La non può, quindi, sanzionare gli iscritti senza prima contestare l'addebito e, cioè, CP_4 senza che l'interessato sia prima messo al corrente dell'illegittimo comportamento.
La Cassazione aveva già affermato il principio con la sentenza n.17702/2020 del 25 agosto
2020 dove aveva statuito espressamente che, per l'irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'omesso invio del Mod. 5, trovano applicazione le norme procedimentali di cui alla legge.n.689/1981, con conseguente irrilevanza delle disposizioni regolamentari contrastanti con la norma primaria, principio da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 9310 del 22 marzo 2022.
In pratica, la non può irrogare la sanzione senza una previa contestazione ed, in CP_4 proposito, si evidenzia che la vigente norma regolamentare per l'irrogazione delle sanzioni prevede espressamente la preventiva contestazione. Con specifico riferimento alla previdenza forense, infatti, occorre evidenziare che il regolamento per la disciplina delle sanzioni all'art. 12 disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni (disciplina che “ricalca” quella dettata dalla legge.n.689/81), prevedendo espressamente una preventiva informativa all'iscritto sulla inadempienza riscontrata, sugli importi dovuti, con invito a fornire osservazioni, con l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con un'altra modalità indicata dalla cassa.
Tanto premesso trattasi, però, di argomentazioni assolutamente non confacenti alla fattispecie di cui è causa laddove la cartella esattoriale opposta è relativa ai contributi previdenziali non versati nonché agli interessi per omesso versamento e sanzioni su contributi non versati e, quindi, a sanzioni di carattere tipicamente accessorio ( soggette, infatti, al medesimo regime prescrizionale del credito principale) e non alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione dei redditi alla per la quale, come innanzi evidenziato, trovano applicazione le norme procedimentali CP_4 di cui alla legge n.689/1981.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la ha provveduto a trasmettere la nota di CP_4 contestazione relativa agli importi iscritti nel ruolo impugnato, con PEC ricevuta dalla ricorrente in data 30.11.2023 (cfr. all.ti nn. 7 e 8 memoria ). CP_4
La ricorrente si è, poi, limitata a generiche censure di illegittimità della normativa in esame trascurando che l'autonomia regolamentare degli enti resta esercitata nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, con l'obiettivo di realizzare la stabilità finanziaria del sistema previdenziale in funzione di garantirne l'intangibilità degli effetti derivanti a favore di tutti gli iscritti.
Pertanto, se è vero che con l'entrata in vigore della l. n.247/2012 l'iscrizione all'albo degli
Avvocati comporta l'iscrizione d'ufficio alla , vero non è che la condizione CP_4 reddituale dell'iscritto resta ininfluente in seno a quest'ultima, avendo introdotto soglie predeterminate in seno al regolamento approvato dall'autorità di vigilanza e perciò stesso da ritenersi legittimo ed efficace, in quanto "finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine" sotto il controllo ministeriale sui bilanci e l'intervento sugli organi di amministrazione, rafforzati per effetto dell'adozione dell'art. 14 della l. n. 111/2011, in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei Conti.
E' poi evidente che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposta tributaria di carattere generale, per cui l'assolvimento di tale obbligo entro i minimi contributivi resta giocoforza slegato dalla progressività e dalla proporzionalità reddituale dell'esercente la professione forense, essendo esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato il sistema di previdenza sociale, con la conseguenza che ogni dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 53 Cost. è privo di pregio (Corte Cost. 1.07.1986, n. 167; Corte
Cost. 7.971986, n. 173; Cass. 10.04.1987, n. 3597 che, in particolare, già sotto il vigore della precedente disciplina ha riconosciuto la legittimità del pagamento di contributi minimi, indipendentemente dalla realizzazione di alcun reddito). Non a caso, l'obbligo contributivo resta fermo anche per coloro che sono contemporaneamente iscritti al sistema previdenziale di altro ente, in quanto “il principio solidaristico ispira anche la disposizione di cui alla L. n.
576 del 1980, art. 22 che, al comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica” (Cass.
10.07.2020, n. 14807).
E' quindi evidente che proprio l'obiettivo di assicurare la piena realizzazione della tutela previdenziale della categoria professionale costituisce la premessa legittimante della previsione legislativa di un meccanismo automatico tra iscrizione all'Ordine e iscrizione alla recepita nell'Ordinamento Forense con la richiamata l. n.247/2012, peraltro con pieno CP_4 avallo da parte dei giudici della Consulta anche in punto di insussistenza di una eventuale lesione dei principi sanciti dall'art. 53 Cost. (Corte Cost. n.67/2018 cit.).
Infatti, l'iscrizione all'albo integra il presupposto necessario e sufficiente per l'esercizio della professione, lo svolgimento della quale, a prescindere dalle risultanze reddituali prodotte dalla detta professione, comporta, ai fini contributivi, la doverosa solidale partecipazione all'attuazione delle finalità istituzionali in parola alla cui cura la Cassa di appartenenza è preposta e che nella specie trova disciplina, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare conferita dalla legge.
Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile è, infine, l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla ricorrente solo in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del
4.12.2025 e la stessa appare, comunque, priva di fondamento, atteso che i contributi portati dalla cartella di pagamento oggetto di opposizione afferiscono ad annualità successive all'entrata in vigore della novella del 2012. E, invero, trattandosi di contributi relativi agli anni
2019/2020 trova applicazione la prescrizione decennale reintrodotta dall'art. 66 L. 247/2012.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione si rivela inammissibile o comunque infondata e, come tale, va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale della causa
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Fabiana Colameo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti – che si liquidano in complessivi € 2.690,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
Aversa, 5.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo