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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 832/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maddalena Errico, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 21.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 c.3 della
L.104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 2331/2024, all'odierna udienza disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 23.12.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 21.11.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
21.01.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo invalido nella misura del 75%, senza necessità dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di Handicap Art. 3 Comma 1, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (cfr. perizia Dott.ssa del 27.10.2024). Persona_1
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente alla base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità a compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia.
Come precisato dal consulente“(…) La valutazione medico-legale, tenuto conto dell'età e della prestazione richiesta, dovrà basarsi sulla tabella di cui al D.M. 5-2-1992. L'emiparesi è la perdita parziale dell'attività motoria volontaria di una metà del corpo, a differenza dell'emiplegia in cui si ha la paralisi totale per perdita completa non irreversibile dell'attività motoria di un emilato. Può essere causata da un'emorragia cerebrale estesa che può insorgere in seguito a ictus. Il termine ictus indica una perdita di funzione del cervello causata da un insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa dell'organo. I sintomi sono diversi e dipendono da fattori differenti come la gravità dell'ictus, l'area di cervello colpita, le cause, lo stesso dicasi per le complicazioni. La sintomatologia può quindi essere più o meno reversibile nel breve periodo, mentre le conseguenze a lungo termine possono essere parzialmente corrette da un'adeguata riabilitazione. Nel caso di specie potrà essere valutato con la percentuale del 60% con riferimento analogico proporzionale al codice 7305
“Emiparesi emisoma dominante 41-50%” ed al codice 2207 "Nevrosi ansiosa 15%". Quanto alla cardiopatia ipertensiva si ritiene che allo stato alla luce della documentazione medica presente agli atti e dell'esame obiettivo eseguito possa ritenersi in I classe NYHA. Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart
Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, nel caso di specie si identifica nella I classe la persona che è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria. La cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA può essere valutata nella misura del 15%, con riferimento al codice 6445 "Coronaropatia Lieve I classe NYHA 11-20%". Nel caso di specie va detto inoltre che l'esame obiettivo cardiologico era nella norma, e che comunque non è presente documentazione clinica che denota una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni cliniche in riferimento all'apparato cardiovascolare. Il complesso morboso presentato dal ricorrente non supera la percentuale del 75% già riconosciuta, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti.
Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare della pensione d'inabilità, e pertanto non vi sono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quando non viene soddisfatto il requisito minimo del riconoscimento del 100%.
Inoltre, come detto, la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile e senza appoggio, mentre in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possono essere effettuate in autosufficienza, in particolare, si deve sottolineare che non sussiste alcun decadimento cognitivo. In conclusione, il complesso morboso presentato dal ricorrente non è di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento”.
Con riguardo poi alla domanda relativa all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della
L.104/1992 il consulente ha precisato “(…) la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie
(relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; della integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da Esiti di ictus cerebrale ischemico con emipostenia destra con polarizzazione ideativa sulle patologie sofferte;
Cardiopatia ipertensiva, esiti indubbiamente importanti, tali da determinare la condizione di handicap, (art.3 comma 1), del resto già riconosciuta, ma questo complesso patologico non è in grado in alcun modo di determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente. Ciò premesso, dalle disabilità suddette, risultano tipologie di handicap dell'indipendenza fisica e dell'occupabilità, determinando una condizione di portatore di handicap (Legge 104/92 – Art.
3, Comma 1), del resto già riconosciuta”.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta affetto da “Esiti di ictus cerebrale ischemico con emipostenia destra con polarizzazione ideativa sulle patologie sofferte;
Cardiopatia ipertensiva”, comportanti un'invalidità nella misura del 75%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/1992.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maddalena Errico, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 21.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 c.3 della
L.104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 2331/2024, all'odierna udienza disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 23.12.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 21.11.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
21.01.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo invalido nella misura del 75%, senza necessità dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di Handicap Art. 3 Comma 1, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (cfr. perizia Dott.ssa del 27.10.2024). Persona_1
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente alla base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità a compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia.
Come precisato dal consulente“(…) La valutazione medico-legale, tenuto conto dell'età e della prestazione richiesta, dovrà basarsi sulla tabella di cui al D.M. 5-2-1992. L'emiparesi è la perdita parziale dell'attività motoria volontaria di una metà del corpo, a differenza dell'emiplegia in cui si ha la paralisi totale per perdita completa non irreversibile dell'attività motoria di un emilato. Può essere causata da un'emorragia cerebrale estesa che può insorgere in seguito a ictus. Il termine ictus indica una perdita di funzione del cervello causata da un insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa dell'organo. I sintomi sono diversi e dipendono da fattori differenti come la gravità dell'ictus, l'area di cervello colpita, le cause, lo stesso dicasi per le complicazioni. La sintomatologia può quindi essere più o meno reversibile nel breve periodo, mentre le conseguenze a lungo termine possono essere parzialmente corrette da un'adeguata riabilitazione. Nel caso di specie potrà essere valutato con la percentuale del 60% con riferimento analogico proporzionale al codice 7305
“Emiparesi emisoma dominante 41-50%” ed al codice 2207 "Nevrosi ansiosa 15%". Quanto alla cardiopatia ipertensiva si ritiene che allo stato alla luce della documentazione medica presente agli atti e dell'esame obiettivo eseguito possa ritenersi in I classe NYHA. Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart
Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, nel caso di specie si identifica nella I classe la persona che è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria. La cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA può essere valutata nella misura del 15%, con riferimento al codice 6445 "Coronaropatia Lieve I classe NYHA 11-20%". Nel caso di specie va detto inoltre che l'esame obiettivo cardiologico era nella norma, e che comunque non è presente documentazione clinica che denota una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni cliniche in riferimento all'apparato cardiovascolare. Il complesso morboso presentato dal ricorrente non supera la percentuale del 75% già riconosciuta, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti.
Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare della pensione d'inabilità, e pertanto non vi sono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quando non viene soddisfatto il requisito minimo del riconoscimento del 100%.
Inoltre, come detto, la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile e senza appoggio, mentre in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possono essere effettuate in autosufficienza, in particolare, si deve sottolineare che non sussiste alcun decadimento cognitivo. In conclusione, il complesso morboso presentato dal ricorrente non è di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento”.
Con riguardo poi alla domanda relativa all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della
L.104/1992 il consulente ha precisato “(…) la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie
(relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; della integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da Esiti di ictus cerebrale ischemico con emipostenia destra con polarizzazione ideativa sulle patologie sofferte;
Cardiopatia ipertensiva, esiti indubbiamente importanti, tali da determinare la condizione di handicap, (art.3 comma 1), del resto già riconosciuta, ma questo complesso patologico non è in grado in alcun modo di determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente. Ciò premesso, dalle disabilità suddette, risultano tipologie di handicap dell'indipendenza fisica e dell'occupabilità, determinando una condizione di portatore di handicap (Legge 104/92 – Art.
3, Comma 1), del resto già riconosciuta”.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta affetto da “Esiti di ictus cerebrale ischemico con emipostenia destra con polarizzazione ideativa sulle patologie sofferte;
Cardiopatia ipertensiva”, comportanti un'invalidità nella misura del 75%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/1992.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano